Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Ordinanza 13 dicembre 2018, n. 32361.
Le massime estrapolate:
Le controversie relative alla determinazione e alla liquidazione delle indennità di occupazione legittima temporanea preordinata all’espropriazione, successivamente non disposta, appartengono, ai sensi dell’art. 133, c. 1, lett. g), c.p.a. e dell’art. 53, c. 2, d.lgs. 327/2001, alla giurisdizione del giudice ordinario. In virtù del principio della inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione, a nulla rileva che tale domanda sia stata proposta dall’attore unitamente a quella di richiesta di risarcimento dei danni da occupazione illegittima delle medesime aree di proprietà, spettante invece alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Ordinanza 13 dicembre 2018, n. 32361
Data udienza 6 novembre 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente f.f.
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente di Sez.
Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez.
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12051-2018 per regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA, con ordinanza n. 905/2018 depositata il 19/04/2018 nella causa tra:
(OMISSIS);
– ricorrente non costituitosi in questa fase –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS) S.R.L.;
– resistenti non costituitisi in questa fase –
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/11/2018 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA SAMBITO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUCIO CAPASSO, il quale conclude chiedendo dichiararsi la giurisdizione del Giudice Ordinario, in tal senso risolvendo il sollevato conflitto negativo di giurisdizione.
FATTO E DIRITTO
RILEVATO CHE:
(OMISSIS) ha adito il Tribunale di Lamezia Terme per ottenere la condanna dell’ (OMISSIS)- e della S.r.l. (OMISSIS) al risarcimento dei danni per l’occupazione divenuta illegittima di aree di sua proprieta’, interessate dai lavori di costruzione della corsia d’emergenza lungo l’autostrada Salerno-Reggio Calabria, ed alla corresponsione dell’indennita’ di occupazione legittima, che era stata autorizzata con decreto del Prefetto del 7.10.1997.
Con sentenza n. 366 del 26.4.2010, il Tribunale adito ha declinato la propria giurisdizione su entrambe le domande, in favore del giudice amministrativo, ed il TAR della Calabria, dinanzi al quale l’attore ha riassunto il giudizio, con sentenza n. 905 del 19 aprile 2018, ha accolto la domanda risarcitoria per occupazione illegittima ma ha sollevato d’ufficio, ex art 11, comma 3, C.P.A. conflitto di giurisdizione in relazione a quella di corresponsione dell’indennita’ di occupazione legittima.
La sentenza e’ stata comunicata ad entrambe le parti, che non hanno svolto attivita’ difensiva. Il PG ha concluso per la declaratoria della giurisdizione del Giudice Ordinario.
RITENUTO
CHE:
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 327 del 2001, articolo 53, comma 2, e dell’articolo 133, comma 1, lettera g) C.P.A., le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennita’ di occupazione legittima dovute in conseguenza di atti ablativi, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
Per il principio generale dell’inderogabilita’ della giurisdizione per motivi di connessione (Cass. S.U. 7621 del 2003; n. 8361 del 2013; n. 2788 del 2010; n. 7303 del 2017), non rileva che la domanda di liquidazione dell’indennita’ sia stata proposta dall’attore unitamente a quella di risarcimento del danno da occupazione illegittima del medesimo terreno, spettante alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Deve, pertanto affermarsi il principio secondo cui in caso di piu’ domande proposte insieme di risarcimento del danno da occupazione illecita di aree private e di determinazione dell’indennita’ di occupazione legittima temporanea preordinata all’espropriazione, successivamente non disposta, tale seconda domanda spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, da identificare nella Corte d’appello territorialmente competente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2001, n. 327, articoli 22 bis e 53.
Pertanto, previa cassazione del capo della sentenza del Tribunale di Lamezia Terme che ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda in questione, le parti vanno rimesse dinanzi alla Corte d’appello di Catanzaro, territorialmente e funzionalmente competente a decidere sulla domanda indennitaria.
P.Q.M.
dichiara la giurisdizione dell’Autorita’ Giudiziaria Ordinaria sulla domanda di liquidazione dell’indennita’ di occupazione legittima proposta da (OMISSIS) contro dell’ (OMISSIS) e dalla S.r.l. (OMISSIS); cassa in parte qua la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme e rimette le parti dinanzi alla Corte d’appello di Catanzaro.
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