Autovelox; l’attestazione del corretto funzionamento non ha fede privilegiata

Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza 13 dicembre 2018, n. 32369.

Le massime estrapolate:

L’attestazione degli agenti della polizia municipale relativa al corretto funzionamento dell’autovelox non ha fede privilegiata, in quanto è il frutto di una loro mera percezione sensoriale. Di conseguenza, il verbale di accertamento e contestazione dell’eccesso di velocità che contiene detta attestazione dev’essere annullato.

Ordinanza 13 dicembre 2018, n. 32369

Data udienza 4 ottobre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 25877 – 2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS) – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende giusta procura speciale su foglio separato allegato in calce al ricorso.
– ricorrente –
contro
PREFETTURA di ROMA – Ufficio Territoriale del Governo, in persona del Prefetto pro tempore.
– intimata –
avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 9400/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 ottobre 2018 dal consigliere dott. Abete Luigi.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ordinanza ex articolo 204 C.d.S., in data 5.12.2011 veniva ingiunto a (OMISSIS) il pagamento della complessiva somma di Euro 345,30 in relazione al verbale n. (OMISSIS), elevato dalla polizia municipale di Roma, con il quale le era stata contestata la violazione di cui all’articolo 142 C.d.S., comma 8, commessa il 25.1.2011, a seguito della rilevazione della velocita’ operata con apparecchio “autovelox”.
Con ricorso al giudice di pace di Roma (OMISSIS) proponeva opposizione.
Deduceva, tra l’altro, che il verbale di contestazione non indicava alcun dato relativamente alla omologazione ed alla taratura dell’apparecchio “autovelox”, ovvero si limitava ad attestare che l’apparecchiatura era stata “debitamente omologata e revisionata”.
Chiedeva l’annullamento del verbale.
Con sentenza n. 51356/2013 l’adito giudice di pace rigettava l’opposizione. Interponeva appello (OMISSIS).
La Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
Con sentenza n. 9400/2017 il tribunale di Roma rigettava il gravame.
Dava atto previamente il tribunale della declaratoria – con pronuncia n. 113/2015 – di illegittimita’ costituzionale dell’articolo 45 C.d.S., comma 6, da parte della Corte costituzionale.
Indi evidenziava che, alla stregua delle indicazioni di cui al verbale di accertamento della violazione, dovevano reputarsi rispettati i requisiti richiesti per la regolarita’ della contestazione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS); ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione.
La Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo non ha svolto difese.
Con l’unico motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 273 del 1991, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, articolo 345, della L. n. 689 del 1981, articolo 23, comma 12, del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 45, comma 6 e dell’articolo 2697 c.c.; ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la contraddittorieta’ della motivazione.
Deduce che con l’esperito appello aveva specificamente censurato la statuizione di primo grado nella parte in cui il primo giudice aveva respinto la doglianza concernente la mancata prova della omologazione e della taratura dell’apparecchio “autovelox”.
Deduce che ha reiterato la surriferita censura in seconde cure viepiu’ alla luce della sentenza n. 113/2015 della Corte costituzionale.
Deduce che il tribunale, pur avendo dato atto che “le apparecchiature di misurazione della velocita’ (…) devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro funzionamento” (cosi’ sentenza impugnata, pag. 5), ha tuttavia ritenuto in maniera del tutto incongrua che i requisiti richiesti per la regolarita’ della contestazione fossero stati osservati.
Il ricorso e’ fondato e va accolto.
Questa Corte spiega che, per effetto della declaratoria di illegittimita’ costituzionale del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 45, comma 6 (Corte cost. 18.6.2015, n. 113), tutte le apparecchiature di misurazione della velocita’ devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, non essendone consentita la dimostrazione od attestazione con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformita’ (cfr. Cass. 11.5.2016, n. 9645).
E spiega ancora che, poiche’, a seguito della declaratoria di illegittimita’ costituzionale del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 45, comma 6 (Corte cost. 18.6.2015, n. 113), tutte le apparecchiature di misurazione della velocita’ devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalita’ e di taratura, in caso di contestazioni circa l’affidabilita’ dell’apparecchio il giudice e’ tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate (Cass. (ord.) 11.1.2018, n. 533).
Ebbene, nella fattispecie non risulta, in rapporto all’ampia proiezione del primo motivo di appello e con riferimento all’apparecchiatura “autovelox” con la quale si ebbe a contestare a (OMISSIS) in data 25.1.2011, alle ore 9,41, la violazione di cui all’articolo 142 C.d.S., comma 8, ne’ che la prefettura abbia allegato e comprovato l’effettuazione di verifiche periodiche di funzionalita’ e di taratura ne’ che il tribunale abbia riscontrato l’effettuazione di siffatte verifiche.
In questi termini non e’ sufficiente che il verbale riporti che “la violazione era stata rilevata a mezzo apparecchiatura autovelox (…) debitamente omologata e revisionata, della quale gli agenti (…) avevano accertato preventivamente e costantemente la corretta funzionalita’” (cosi’ sentenza impugnata, pag. 5).
Al contempo non puo’ essere condivisa l’affermazione del tribunale secondo cui “la prova del regolare funzionamento dell’apparecchiatura al momento della constatazione dell’infrazione (…) sia insita nel peculiare valore del verbale di accertamento, per contraddire il quale l’unico rimedio esistente sarebbe stato la querela di falso” (cosi’ sentenza impugnata, pag. 5).
Difatti, nel giudizio di opposizione a ordinanza – ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa pecuniaria, il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova fino a querela di falso solo e limitatamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonche’ quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese (cfr. Cass. 20.3.2007, n. 6565).
Evidentemente il verbale non riveste fede privilegiata – e quindi non puo’ far fede fino a querela di falso – in ordine all’attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento dell’apparecchiatura “autovelox”, allorche’ e nell’istante in cui ebbe a rilevare a carico della (OMISSIS) il contestato eccesso di velocita’.
In accoglimento del ricorso va cassata la sentenza del tribunale di Roma n. 9400/2017, con rinvio allo stesso tribunale in persona di diverso magistrato.
All’enunciazione, in ossequio alla previsione dell’articolo 384 c.p.c., comma 1, del principio di diritto ben puo’ farsi luogo per relationem, nelle medesime forme espresse dalle massime desunte dagli insegnamenti di questa Corte n. 9645/2016 e n. 533/2018.
Nonche’ nelle ulteriori seguenti forme:
il verbale di contestazione della violazione di cui all’articolo 142 C.d.S., comma 8, a seguito della rilevazione della velocita’ operata con apparecchio “autovelox”, non riveste fede privilegiata – e quindi non fa fede fino a querela di falso – in ordine all’attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento dell’apparecchiatura “autovelox”, allorche’ e nell’istante in cui l’eccesso di velocita’ e’ rilevato.
In sede di rinvio si provvedera’ alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.
In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti perche’, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’articolo 13, comma 1 bis, cit..

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza del tribunale di Roma n. 9400/2017 e rinvia allo stesso tribunale in persona di diverso magistrato anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

Avv. Renato D’Isa

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *