Contributo unificato: l’accertamento del dovere di pagare il doppio

Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 24 ottobre 2018, n. 26907

La massima estrapolata:

L’accertamento del dovere di pagare il doppio contributo unificato spetta solo all’amministrazione giudiziaria e quindi al funzionario di cancelleria. E non al giudice, che si deve limitare a respingere integralmente, a dichiarare inammissibile o improcedibile la domanda, aprendo in caso la strada al doppio pagamento. Per questa ragione il diretto interessato non può impugnare, in quanto “inesistente”, la decisione con la quale il giudice dichiara dovuto il doppio del contributo unificato.

Sentenza 24 ottobre 2018, n. 26907

Data udienza 19 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 11571/2016 proposto da:
(OMISSIS), considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 1725/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 04/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/2018 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento per i primi due motivi; assorbiti gli altri;
udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione contro (OMISSIS) ed (OMISSIS) s.p.a. avverso la sentenza del 4 novembre 2015, con la quale la Corte d’Appello di Bari ha rigettato il suo appello contro la sentenza del Tribunale di Bari, la quale aveva rigettato il suo reclamo ai sensi dell’articolo 630 c.p.c. avverso l’ordinanza dell’8 aprile 2014, con la quale quel tribunale, in funzione giudice dell’esecuzione aveva disposto “l’archiviazione della procedura esecutiva” esattoriale immobiliare a suo tempo introdotta nei suoi confronti dalla (OMISSIS) (poi (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a. e, da ultimo (OMISSIS) s.p.a.), reputandola “definitivamente estinta a seguito dell’emissione del decreto di trasferimento”.
2. La vicenda riguardo alla quale e’ insorta la controversia decisa dalla sentenza impugnata trae origine dalla proposizione da parte del (OMISSIS) – dopo la pregressa proposizione, nel maggio del 2006, di un’opposizione all’esecuzione avverso la detta esecuzione esattoriale in un momento in cui l’immobile di sua proprieta’ pignorato era stato gia’ aggiudicato a (OMISSIS) – di un’opposizione agli atti esecutivi. Quest’ultima era stata proposta avverso l’ordinanza del Giudice dell’Esecuzione di revoca – nel presupposto della inammissibilita’ per preclusione dipendente dall’operare dell’articolo 187-bis disp. att. c.p.c. – di un’ordinanza di sospensione della vendita ai sensi dell’articolo 586 c.p.c. disposta il 6 luglio 2006, in accoglimento dell’istanza del (OMISSIS) presentata all’atto della proposizione dell’opposizione all’esecuzione, nonche’ di declaratoria della inammissibilita’ dell’istanza di conversione del pignoramento presentata l’11 maggio 2007.
2.1. In pendenza del giudizio di merito sull’opposizione agli atti esecutivi il (OMISSIS) alienava l’immobile alla (OMISSIS) con atto notarile del marzo del 2010 e, successivamente, il Tribunale di Bari, con sentenza del giugno 2010, accoglieva l’opposizione, dichiarando la nullita’ dell’ordinanza di revoca della sospensione ex articolo 586 c.p.c. e di inammissibilita’ dell’istanza di conversione.
2.2. La sentenza veniva appellata dall’aggiudicatario (OMISSIS), ma la Corte d’Appello di Bari con sentenza dell’ottobre 2013 dichiarava inammissibile l’appello.
Nella pendenza del giudizio di appello il (OMISSIS), adducendo che, pur essendo stato emesso il decreto di trasferimento, non erano stati compiuti altri atti ed in particolare la distribuzione del ricavato, chiedeva al Giudice dell’Esecuzione, ottenendola con provvedimento dell’aprile 2001, la sospensione della procedura esecutiva.
Passata in cosa giudicata la detta sentenza di appello, il (OMISSIS) riassumeva il giudizio di esecuzione e chiedeva la revoca dell’aggiudicazione provvisoria e del decreto di trasferimento emessi a favore del (OMISSIS) e nel relativo procedimento, introdotto contro la creditrice procedente ed il (OMISSIS), interveniva, evidentemente nel processo esecutivo, la (OMISSIS).
2.3. Il Giudice dell’Esecuzione, con la gia’ indicata ordinanza dell’8 aprile 2014 rigettava le dette richieste di revoca e disponeva nei termini su indicati circa l’esecuzione. Il provvedimento veniva impugnato dal (OMISSIS) con opposizione agli atti esecutivi tramite ricorso che nell’esposizione del fatto si dice depositato il 7 maggio 2014, ma, nel contempo, il (OMISSIS), il giorno dopo, depositava reclamo ai sensi dell’articolo 630 c.p.c., adducendo l’esistenza in seno a questa Corte ed allo stesso foro barese di dubbi sulla sua esperibilita’ anche per una fattispecie di c.d. estinzione atipica.
Nel procedimento di reclamo, che veniva introdotto, non diversamente dall’opposizione agli atti, con ricorso che indicava come parti sia (OMISSIS) che la (OMISSIS), non si costituiva la creditrice procedente, mentre si costituiva la (OMISSIS).
Il Tribunale con la sentenza poi appellata dichiarava inammissibile il reclamo, in quanto proposto contro un provvedimento di estinzione atipica e condannava il (OMISSIS) alla rifusione delle spese alla (OMISSIS).
3. Il ricorso per cassazione proposta contro la su indicata sentenza d’appello e’ fondato su sei motivi e le parti intimate non vi hanno resistito.
4. La ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia “la violazione o, in subordine, la falsa applicazione degli articoli 91, 630 e 632 c.p.c., e articolo 187 disp. att. c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3”.
Vi si censura la motivazione con cui la corte territoriale ha disatteso il primo motivo di appello, con il quale il (OMISSIS) aveva dedotto – in funzione di ragione giustificativa per escludere la subita condanna alle spese nei confronti della (OMISSIS) – il difetto di legitimatio ad causam della interveniente (OMISSIS), sostanzialmente desumendolo dalla restrizione della legittimazione a proporre il reclamo presente nel testo dell’articolo 630 c.p.c., comma 3, modificato dalla riforma di cui al Decreto Legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 80 del 2005 ed individuante come legittimati il creditore procedente, quelli intervenuti ed il debitore e, dunque, escludente la legittimazione dell’aggiudicatario, che in precedenza era stata sostenuta.
2. Con il secondo motivo si denuncia “il vizio di violazione o, in subordine, falsa applicazione degli articoli 100 e 105 c.p.c., nonche’ 1362 e 1363 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3)”.
Il motivo si duole che la corte territoriale abbia disatteso il secondo motivo di appello, con il quale si era prospettato, pur nella denegata ipotesi che, rigettandosi il primo motivo, fosse stata riconosciuta la legittimazione dell’aggiudicatario a proporre il reclamo, il difetto di interesse “a contraddire” nel giudizio di reclamo in capo alla (OMISSIS), adducendosi: a) che esso non si configurava per la ragione che, essendo il provvedimento reclamato pacificamente successivo non solo all’aggiudicazione provvisoria, ma anche al decreto di trasferimento, sarebbe stato “evidente che, anche ove il Tribunale avesse ritenuto ammissibile e fondato il reclamo, il suo accoglimento non avrebbe mai potuto travolgere l’acquisito dell’aggiudicatario e, quindi, il suo avente causa: tanto ai sensi del combinato disposto dell’articolo 187-bis disp. att. c.p.c. e articolo 632 c.p.c.”; b) che l’interesse della (OMISSIS) difettava anche perche’, a differenza di quanto si era fatto con il ricorso in opposizione agli atti esecutivi, nel ricorso per reclamo essa deducente non aveva chiesto in alcun modo la caducazione dell’ordinanza nella parte in cui aveva ritenuto irrevocabile il decreto di trasferimento in capo al dante causa della (OMISSIS), bensi’ soltanto che si accertasse e dichiarasse “il difetto dei presupposti di legge per la declaratoria di estinzione della procedura espropriativa n. r. es. 142/2006, dovendosi provvedere al suo completamento con la distribuzione del ricavato e la risoluzione delle eventuali controversie ex articolo 512 c.p.c.”.
3. L’esame dei due motivi puo’ procedere congiuntamente, atteso che entrambi pongono questioni riguardo alle quali questa Corte deve rilevare che sia parte ricorrente sia la corte territoriale hanno commesso un errore di diritto nel considerare la posizione della (OMISSIS).
L’esatta considerazione di tale posizione evidenzia soltanto una situazione nella quale la motivazione della sentenza impugnata deve correggersi a norma dell’articolo 384 c.p.c., u.c..
A tanto si provvedera’ non senza dar conto, dopo avere proceduto alla correzione, che tanto il primo che il secondo motivo non avrebbero avuto alcuna fondatezza se pure non avesse acquisito rilevanza l’effettiva posizione della (OMISSIS) nel giudizio di reclamo.
3.1. Invero, tale posizione emerge da un dato che risulta taciuto, se non travisato, dall’esposizione del ricorso, ed anche non evidenziato dalla resistente e che nemmeno considerato dalla sentenza impugnata.
Esso assume rilievo dirimente per individuare la posizione della (OMISSIS) ai fini della statuizione sulle spese nel giudizio di reclamo.
Si tratta di un dato che nell’esposizione del fatto del ricorso risulta sottaciuto, perche’ in essa, a pagina 11, si dice che “la sig.ra (OMISSIS) – dichiaratasi interventrice, in qualita’ di acquirente dell’immobile aggiudicato a (OMISSIS), nella procedura esecutiva n.r.g.e. 142/06 -, depositava una comparsa di costituzione”, cosi’ suggerendo l’idea o almeno adombrandola che la costituzione della (OMISSIS) fosse avvenuta con il dispiegamento di un atto di intervento nel processo di reclamo, sebbene nella qualita’ pregressa di interventrice nel processo esecutivo, e cio’ senza che il reclamo fosse stato proposto pure nei suoi confronti, ma in una situazione di sua proposizione solo contro la creditrice procedente.
3.2. Ebbene, dall’esame del ricorso per reclamo, che e’ presente sia nel fascicolo di parte davanti al tribunale che e’ inserito nel fascicolo di parte del ricorrente in questa sede, sia (con il n. 01) indicato nel relativo indice) nel fascicolo di parte della resistente dinanzi al tribunale, prodotto in seno al suo fascicolo in questa sede di legittimita’, emerge invece che il reclamo venne proposto dal (OMISSIS) con l’indicazione come parti contro cui veniva introdotto sia della creditrice procedente sia della (OMISSIS).
Poiche’ il ricorso per reclamo venne proposto dal ricorrente contro la (OMISSIS) (e considerato, peraltro superfluamente, conformemente a quanto risulta dalla copia del reclamo presente nel fascicolo della resistente, che la cancelleria del Tribunale di Bari correttamente diede comunicazione – come dal relativo biglietto di cancelleria del 15 maggio 2014 – alla (OMISSIS) del termine per depositare memoria, concesso con decreto scritto a mano in calce al ricorso dal presidente del tribunale in data 13 maggio 2014), risulta evidente che la medesima assunse nel procedimento di reclamo la qualita’ di parte gia’ su indicazione dello stesso (OMISSIS) e non dispiego’ affatto, dunque, con la memoria che deposito’, un atto di intervento nel detto procedimento.
3.3. Ne consegue che tanto la prospettazione del primo motivo quanto quella del secondo, trascurando tale dato, ragionano della posizione della (OMISSIS) ignorando che essa era parte per scelta dello stesso (OMISSIS). Tale qualita’ di parte, in quanto provocata da una scelta del (OMISSIS), ai fini della statuizione sulle spese, che, com’e’ noto obbedisce al noto principio della causalita’, cioe’ della responsabilita’ per la provocazione del giudizio, giustificava, una volta dichiarata l’inammissibilita’ del reclamo e, dunque, configurandosi una soccombenza del (OMISSIS), che egli dovesse sopportare, appunto in ragione della soccombenza e sul riflesso di avere provocato il giudizio coinvolgente come parte la (OMISSIS), il carico delle spese da questa a sua volta sopportate. E tanto a prescindere dalle ragioni enunciate dalla corte territoriale, che svolgono rilievi che ignorano il dato decisivo messo qui in evidenza e paiono considerare del tutto erroneamente, ancorche’ senza nemmeno giustificare l’assunto, la posizione della (OMISSIS) come quella di una interventrice.
Il primo ed il secondo motivo di appello avrebbero, dunque, dovuto rigettarsi con l’enunciazione della motivazione qui ora prospettata e, pertanto, i primi due motivi di ricorso non possono giustificare la cassazione della sentenza impugnata, una volta corretta la motivazione nei detti termini.
3.4. Per completezza, peraltro, si rileva che, se pure la (OMISSIS) non fosse stata indicata dal (OMISSIS) come parte contro la quale veniva proposto il reclamo ai sensi dell’articolo 630 c.p.c. ed essa fosse effettivamente intervenuta nel giudizio di reclamo, ne’ il primo ne’ il secondo motivo avrebbero avuto la possibilita’ di essere accolti.
3.4.1. Il primo motivo, pur correlandosi alla motivazione della sentenza impugnata, sarebbe stato inidoneo a giustificare la cassazione della sentenza perche’ imputa ad essa di avere commesso un errore quello di non aver considerato fondato il primo motivo di appello basato sull’esclusione della legittimita’ del (preteso) intervento in causa della (OMISSIS) per non essere stata essa legittimata a proporre il reclamo – che quella corte non avrebbe potuto commettere e non ha commesso.
Invero, a prescindere dalle considerazioni sull’ampiezza della legittimazione a proporre il reclamo, si sarebbe dovuto rilevare che il primo motivo, la’ dove discute di tale ampiezza, prospetta una questione irrilevante: e’ sufficiente osservare che, se la (OMISSIS) fosse stata interventrice nel processo di reclamo, la sua legittimazione non sarebbe dipesa dall’ampiezza della legittimazione a proporre il reclamo, bensi’ dall’applicazione delle regole che presiedono all’individuazione della legittimazione ad intervenire nel processo altrui, onde del tutto priva di rilevanza e’ la prospettazione della questione relativa a quella ampiezza ed in particolare alla legittimazione dell’aggiudicatario e, di riflesso, del suo avente causa, qual e’ la (OMISSIS) nella specie.
3.4.2. Il secondo motivo, a sua volta, avrebbe richiesto solo l’enunciazione di una motivazione diversa rispetto a quella erroneamente prospettata dalla corte territoriale. Essa si sarebbe dovuta qui enunciare ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 3, ed avrebbe dovuto rilevare che, sempre qualora la (OMISSIS) non fosse stata evocata come parte del giudizio di reclamo dallo stesso (OMISSIS), essa sarebbe stata legittimata a dispiegare un intervento nel procedimento di reclamo di natura c.d. principale, cioe’ diretto a postulare il riconoscimento, per il caso di accoglimento del reclamo, dell’indifferenza della sua posizione di acquirente dall’aggiudicatario rispetto alla vicenda estintiva, alla luce dell’articolo 187-bis disp. att. c.p.c..
L’interesse a dispiegare un simile intervento non poteva certo essere escluso dalla circostanza che il reclamo avesse riguardato l’ordinanza del giudice dell’esecuzione solo nella parte in cui aveva disposto la “archiviazione” del processo esecutivo anziche’ disporne la prosecuzione sebbene ai soli fini della distribuzione e non anche nella parte in cui aveva rigettato la richiesta di revoca dell’aggiudicazione e del decreto di trasferimento del bene pignorato. E’ sufficiente osservare che la stessa circostanza della pendenza del giudizio di opposizione agli atti esecutivi sulla stessa ordinanza anche per la parte non attinta dal reclamo, ponendo in discussione la posizione della (OMISSIS), giustificava che essa facesse valere la sua posizione pure nel giudizio sul reclamo, se non altro perche’ fosse conclamata l’irrilevanza dell’esito del reclamo nei confronti di essa. Onde l’intervento sarebbe stato pienamente assistito dall’interesse ad agire.
4. Con il terzo motivo si fa valere “violazione o, in subordine, falsa applicazione degli articoli 91 e 100 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), in merito alla condanna alle spese pronunciata in favore di (OMISSIS) s.p.a.”.
Ci si duole che, ancorche’ l’appello fosse stato notificato soltanto sub specie di litis denuntiatio alla (OMISSIS) e fosse stato diretto a postulare la riforma della sentenza di primo grado riguardo alla sola statuizione di condanna alle spese a favore della (OMISSIS), la sentenza impugnata abbia disposto la condanna alte spese del giudizio di appello anche a favore di (OMISSIS).
4.1. Il motivo e’ fondato.
L’appello, come rilevasi dall’atto propositivo che e’ stato prodotto dal ricorrente, aveva svolto un’impugnazione che era rivolta soltanto a postulare l’inammissibilita’ della partecipazione al giudizio della (OMISSIS) e conseguentemente della condanna alle spese nei suoi confronti pronunciata.
In particolare, le conclusioni prese in chiusura dell’atto di appello furono, peraltro in coerenza con argomentazioni svolte a sostegno dell’appello, le seguenti, come si legge nelle ultime due righe della pagina 11 e nelle prime otto della pagina successiva: “1) accertare e dichiarare, in via alternativa e per i motivi innanzi esposti, il difetto di legitimatio ad causam e/o di interesse ad agire della sig.ra (OMISSIS) nel giudizio ex articolo 630 c.p.c. introdotto dal sig. (OMISSIS), e per l’effetto l’inammissibilita’ della condanna alle spese pronunciata in suo favore dal Tribunale collegiale di Bari con la sentenza impugnata; 2) in subordine, accertare e dichiarare, per i motivi qui esposti, la sussistenza dei presupposti per l’integrale compensazione delle spese di lite del giudizio conclusosi con la sentenza qui impugnata; 3) in ulteriore subordine, accertare e dichiarare la violazione del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014 e, per l’effetto, procedere ad una nuova liquidazione dei compensi liquidati dal Tribunale di Bari in favore della sig.ra (OMISSIS), in conformita’ ai vigenti parametri.”.
E’ palese che l’appello poneva in discussione solo la partecipazione della (OMISSIS) al giudizio di primo grado e la conseguente statuizione sulle spese.
L’impugnazione non era diretta contro la statuizione di inammissibilita’ del reclamo ex articolo 630 c.p.c. e, dunque, l’assetto scaturito dalla sentenza di primo grado quanto alla posizione della (OMISSIS), quale creditrice procedente, non risultava posto in alcun modo in discussione.
Ne segue che, effettivamente, la notificazione dell’appello non riguardava la detta societa’ rispetto alla controversia sull’estinzione, riguardo alla quale il cumulo di domande emergente dalla proposizione del reclamo contro di essa e contro la (OMISSIS) integrava certamente situazione di inscindibilita’, atteso che l’introduzione del reclamo contro entrambe dette parti dava luogo ad una situazione in cui la decisione doveva avere luogo unitariamente verso entrambe, in quanto “parti” in senso lato del processo esecutivo. La notificazione della impugnazione concerneva solo la posizione della (OMISSIS).
Ne discende che (OMISSIS) non aveva alcuna necessita’ di costituirsi nel giudizio di appello, non essendo l’impugnazione rivolta contro di essa, ne’ in via diretta, ne’ in via indiretta, cioe’ in modo da provocare un qualche effetto riflesso sulla sua posizione siccome consacrata dalla sentenza di rimo grado.
Tanto comporta che la corte barese abbia pronunciato sulle spese a favore di (OMISSIS) sulla base di una soccombenza del tutto inesistente, essendo stata la partecipazione della medesima al giudizio del tutto inutile.
4.2. La sentenza impugnata dev’essere dunque cassata quanto alla condanna alle spese a carico del ricorrente e nei confronti della s.p.a. (OMISSIS). La cassazione puo’ essere disposta senza rinvio a norma dell’articolo 382 c.p.c., comma 3, in quanto detta corte non poteva pronunciare sulle spese riguardo al detto rapporto processuale.
5. Con il quarto motivo si deduce “violazione o, in subordine, falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3)” e vi si lamenta che la corte territoriale, ancorche’ il ricorrente risultasse ammesso al patrocinio a spese dello Stato, abbia dichiarato dovuto dal medesimo il c.c. doppio contributo unificato.
5.1. Il motivo e’ inammissibile per difetto di interesse.
La norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13-quater, la’ dove, dopo avere disposto che “Quando l’impugnazione, anche incidentale, e’ respinta integralmente o e’ dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta e’ tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.”, prevede che “Il giudice da’ atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, dev’essere interpretata in modo ragionevole e tenendo conto che e’ estranea all’ambito della giurisdizione civile ordinaria la cognizione della debenza del c.d. contributo unificato, come costo che si deve sopportare o non si deve sopportare per il costo del funzionamento della macchina giudiziaria, cioe’ del c.d. “Servizio Giustizia”. Ne segue che la prescrizione dettata dalla norma deve essere letta, quando si riferisce al dovere di attestazione dei presupposti di cui al periodo precedente, non gia’ nel senso che il giudice deve dichiarare oltre alla ricorrenza di un caso di infondatezza, inammissibilita’ o improcedibilita’ dell’impugnazione, anche se la parte, in dipendenza di tale esito, sia in concreto tenuta oppure non al versamento del contributo. Tale accertamento, come, del resto, fa manifesto il successivo articolo 15 del d.P.R. spetta all’amministrazione giudiziaria e, quindi, al funzionario di cancelleria ed e’ in relazione all’agire dell’amministrazione che rileva l’esistenza di eventuali condizioni di esenzione dall’obbligo tributario, come quelle indicate nell’articolo 10 oppure dell’esistenza della c.d. prenotazione a debito per l’ammissione della parte nel giudizio concluso dall’impugnazione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’articolo 11 del d.P.R. o per essere la parte un’amministrazione pubblica.
La ricorrenza tanto di un’eventuale esenzione quanto dell’esistenza della prenotazione a debito, che all’atto dell’iscrizione a ruolo dell’impugnazione non da’ luogo all’obbligo di pagamento del contributo, e’ compito dell’amministrazione nell’articolazione della cancelleria dell’ufficio ricevente l’impugnazione.
Una diversa interpretazione comporterebbe, in mancanza di qualsiasi espressa previsione, l’attribuzione alla giurisdizione civile (anche quando viene esplicata nel processo penale) di un vero e proprio potere decisionale sulla debenza del contributo e del doppio del contributo e, dunque su una vicenda di natura tributaria, riguardo alla quale il giudice naturale e’ quello tributario.
L’alternativa sarebbe che al giudice dell’impugnazione risulterebbe attribuito un ruolo di natura amministrativa e, quindi, di responsabilita’ per la relativa pretesa erariale, in mancanza di una esplicita previsione di legge.
Ne segue che cio’ che al giudice la norma dell’articolo 13-quater richiede e’ solo l’attestazione dell’avere adottato una decisione incasellabile o come pronuncia di inammissibilita’ o improcedibilita’ o come di “respingimento integrale”. Tale dichiarazione compete al giudice, perche’ rientra nell’ambito dei poteri inerenti la sua iurisdictio, in quanto, a seconda delle tipologie di impugnazione, il tenore della decisione sia siccome espresso dalla motivazione, sia siccome espresso dal dispositivo, potrebbe ingenerare dubbi sulla ricorrenza o di una fattispecie di inammissibilita’ e improcedibilita’ o di un “respingimento integrale”.
Ne consegue ulteriormente che, tanto nei casi di esenzione dal contributo, quanto nei casi di prenotazione a debito, il giudice deve comunque attestare se ha adottato una pronuncia di inammissibilita’ o improcediblita’ o di “respingimento integrale”, competendo poi esclusivamente all’Amministrazione valutare se nonostante l’attestato tenore della pronuncia, che evidenzia il presupposto giurisdizionale dell’esito del processo di impugnazione legittimante in astratto la debenza del doppio contributo, in concreto la doppia contribuzione spetti. Di modo che se l’Amministrazione constati l’esenzione o la prenotazione a debito (come nel caso di patrocinio a spese dello Stato), le ulteriori deliberazioni competono esclusivamente ad essa e contro di esse la reazione della parte dovra’ estrinsecarsi con i mezzi di tutela contro l’eventuale illegittima pretesa di riscossione e cio’ senza che l’attestazione del giudice civile possa leggersi come di debenza della doppia contribuzione, atteso che essa non ha tale oggetto.
Sulla base di tali precisazioni il motivo e’ inammissibile perche’ impugna una statuizione inesistente.
6. Con il quinto motivo si deduce “violazione o, in subordine, falsa applicazione degli Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 131, articolo 10 c.p.c. e Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, articolo 5, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3)” e ci si duole della motivazione con cui la corte territoriale ha rigettato il terzo motivo di appello.
La motivazione enunciata dalla corte territoriale e’ erronea, ma il dispositivo di rigetto del motivo di appello e’ conforme a diritto, perche’ la statuizione di rigetto si giustifica sulla base di una diversa motivazione che questa Corte puo’ enunciare a norma dell’articolo 384 c.p.c., comma 3.
Viene qui in rilievo il principio di diritto (gia’ affermato da Cass. n. 15810 del 2006 e, quindi, da altre decisioni delle Sezioni Semplici), secondo cui: “Sulla base del principio di economia processuale, ormai espressamente accolto anche nel giudizio di legittimita’ dalla seconda parte dell’articolo 384 c.p.c., comma 1, nonche’ di un’interpretazione complessiva dell’articolo 384 che induce ad escludere che l’ambito di applicazione del primo comma – tradizionalmente identificato con l’ipotesi della violazione o falsa applicazione di una norma di diritto sostanziale (di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 3) – coincida con quello del secondo comma – dove si fa riferimento alle “sentenze erroneamente motivate in diritto” e, quindi, essendo la sentenza risultante tanto dall’applicazione di norme sostanziali quanto di norme processuali, all’incidenza causale dell’errore sulle une e sulle altre deve ritenersi configurabile il potere della Corte di Cassazione di correzione della motivazione della sentenza impugnata anche in relazione ad un “error in procedendo”, fermi restando anche in tal caso i limiti della non necessita’ di indagini di fatto (ulteriori rispetto a quelle che la Corte di Cassazione puo’ compiere sul fascicolo, come di norma, nell’esame di detto “error”) e del rispetto del principio dispositivo (dovendosi trattare di fatti ed eccezioni rilevati dalle parti o rilevabili d’ufficio)”).
La correzione della motivazione non si giustifica perche’ parte ricorrente sostiene che il valore della controversia quanto al rapporto processuale fra il ricorrente e la (OMISSIS) si doveva commisurare, attesa la sua posizione di avente causa dell’aggiudicatario, al valore dell’aggiudicazione, ma perche’ il valore dell’interesse in causa della (OMISSIS) doveva ritenersi invece pari al prezzo di acquisito dall’aggiudicatario.
Ebbene, sia nell’atto di intervento nel processo esecutivo, sia nella memoria di costituzione davanti al giudice del reclamo, la (OMISSIS) non aveva dichiarato quel prezzo e, pertanto si configurava una situazione di indeterminabilita’ del valore della causa fra il (OMISSIS) e la (OMISSIS).
Ne segue che lo scaglione di riferimento per gli onorari avrebbe dovuto essere quello delle cause di valore indeterminabile, come ha ritenuto, sebbene male evocando Cass. n. 1360 del 2014, la corte territoriale.
Cosi’ corretta la motivazione il motivo non puo’ dare luogo a cassazione della sentenza.
Peraltro, se si fosse potuto fare riferimento al valore del prezzo di aggiudicazione, si sarebbe dovuto considerare che l’importo dovuto sarebbe stato di Euro 2.907,00, tenuto conto dell’aumento fino all’80% degli onorari medi. Se si considera, poi, che il Tribunale, come emerge dalla sentenza prodotta dallo stesso ricorrente, non ha parlato di onorari, ma di spese giudiziali, come tali comprensive delle spese vive, l’importo di Euro 3.000,00 appare congruo, atteso che le spese vive sarebbero state liquidate in soli Euro 93,00.
7. Il sesto motivo resta assorbito, in disparte la sua palese infondatezza.
8. Conclusivamente sono rigettati tutti i motivi ad eccezione del quarto che e’ dichiarato inammissibile e del terzo, che e’ accolto con cassazione senza rinvio della sentenza impugnata quanto alla statuizione di condanna alle spese a favore di (OMISSIS) s.p.a., che si intende caducata. Le statuizioni residue della sentenza restano ferme.
9. Non avendo resistito in questa sede la s.p.a. e considerato che, in ragione della applicabilita’ al processo dell’articolo 92 c.p.c., comma 2, nel testo anteriore alla modifica di cui al 2014, si rivengono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese del giudizio di cassazione nel rapporto processuale fra ricorrente ed s.p.a..
Esse, dunque, si compensano.
Analoghe ragioni di compensazione si rinvengono nella disposta correzione della motivazione su tre motivi di ricorso nel rapporto processuale fra ricorrente e resistente.
Il parziale accoglimento del ricorso impone, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, di dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto eventualmente per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato articolo 13, fermo restando quanto si e’ detto sul significato di tale attestazione, che in questo caso si limita a rilevare che il tipo di pronuncia adottato non e’ riconducibile alle formule decisorie che astrattamente giustificano la doppia contribuzione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata quanto alla statuizione di condanna alle spese a favore di (OMISSIS) s.p.a., che si intende caducata, perche’ non poteva essere resa, ferme le altre statuizioni della stessa. Rigetta per il resto il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione sia nel rapporto fra ricorrente e resistente sia nel rapporto fra ricorrente ed intimata. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato articolo 13.

Avv. Renato D’Isa

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