Contratto di somministrazione a tempo determinato

Corte di Cassazione, sezione lavoro, Ordinanza 17 aprile 2019, n. 10726.

La massima estrapolata:

Nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato, se sono confermati i picchi produttivi che giustificano il ricorso ad un termine di durata del rapporto, il periodo temporale di utilizzo del lavoratore è nella libera disponibilità del datore di lavoro e non può essere oggetto di sindacato da parte del giudice. Deve, dunque, essere confermata la legittimità del contratto di somministrazione a termine nel quale sia stata prevista l’utilizzazione del lavoratore per una causale effettivamente collegata ad un incremento dell’attività produttiva, anche se il periodo di utilizzo del lavoratore nella compagine aziendale è stato inferiore rispetto al più ampio periodo nel quale si sono manifestati i picchi di produzione.

Ordinanza 17 aprile 2019, n. 10726

Data udienza 5 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 17323/2015 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 60/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/01/2015 R.G.N. 6329/2012.

RILEVATO IN FATTO

CHE:
Il Tribunale di Roma ha accolto la domanda proposta da (OMISSIS) il quale, nel convenire in giudizio la s.p.a. (OMISSIS), aveva denunciato la illegittimita’ dei numerosi (97) contratti di lavoro somministrato stipulati con la (OMISSIS) s.p.a. nell’arco temporale compreso fra il 9.6.05 ed il 4.10.08 ed aveva chiesto l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato instauratosi con la societa’ utilizzatrice nonche’ la condanna della resistente alla riammissione in servizio ed al risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate dal 4.10.08.
Il Tribunale ha innanzitutto rilevato che dalla istruttoria svolta era emerso che nell’arco temporale sopra indicato sussistevano esigenze produttive particolarmente intense, legate al lancio di alcuni prodotti o a speciali ordini fatti alla societa’ resistente che richiedevano tecniche di lavorazione diverse da quelle consuete. Ha peraltro evidenziato che dette esigenze avevano avuto una durata non temporalmente contenuta, circostanza questa desumibile dalle stesse allegazioni della memoria difensiva, sicche’ le stesse non potevano valere a giustificare i contratti conclusi con il ricorrente, che avevano riguardato periodi non coincidenti con quelli delle dedotte necessita’, poiche’ l’ (OMISSIS) era stato in alcuni casi assunto anche per un solo giorno. In sintesi il Tribunale ha ritenuto che la societa’ non avesse dimostrato il nesso causale tra le esigenze dichiarate e l’assunzione, non essendoci coincidenza tra la durata delle prime e lo svolgimento temporale del rapporto.
Avverso detta decisione ha proposto tempestivo appello la societa’, evidenziando che dalla sola circostanza della non coincidenza temporale fra esigenze produttive ed assunzioni non si poteva desumere la asserita mancanza del necessario nesso causale fra i due dati
Con sentenza depositata il 15.1.15, la Corte d’appello di Roma confermava la decisione, riformandola solo quanto alla misura risarcitoria (calcolata L. n. 183 del 2010, ex articolo 32) ed all’aliunde perceptum. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la societa’, affidato a quattro motivi, cui resiste l’ (OMISSIS) con controricorso, poi illustrato con memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:
Con i primi due motivi la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 20, comma 4, articolo 22, comma 2, articolo 27, comma 3, nonche’ dell’articolo 2697 c.c..
Lamenta piu’ in particolare col primo motivo che la sentenza impugnata valuto’ erroneamente il concetto dei “picchi di piu’ intensa attivita’ produttiva” di cui ai contratti di somministrazione, nonche’ (secondo motivo) il nesso di causalita’ tra tali esigenze produttive ed i contratti di somministrazione con l’ (OMISSIS), evincendone la mancanza sol perche’ questi ultimi non coincidevano pienamente con quella del dedotto picco, violando cosi’ tra l’altro il Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 27, comma 3.
Il secondo motivo e’ fondato ed assorbe l’intero ricorso.
La sentenza impugnata, infatti, dopo aver ampiamente accertato la specificita’ delle varie causali di assunzione, ha escluso la sussistenza del nesso causale tra esse e le varie utilizzazioni in somministrazione dell’ (OMISSIS) per la ragione che questi venne “assunto”, per lo svolgimento di mansioni di cui alle dette causali, solo per periodi che, pur rientrando in quelli dei denunciati picchi produttivi, non coincidevano interamente con essi. La sentenza impugnata ha evidenziato, ad esempio (v. pag.10), che le esigenza produttive in questione sussistevano per archi temporali piu’ ampi rispetto alle “assunzioni” dell’ (OMISSIS), spesso di breve durata.
In tal modo la Corte di merito ha violato la norma di cui al Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 27, comma 3, secondo cui il controllo giudiziale sulle ragioni che consentono la somministrazione “non puo’ essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano all’utilizzatore”, essendo evidente che rientra nelle scelte imprenditoriali insindacabili dal giudice di merito stabilire, nell’ambito di un legittimo contratto di somministrazione lavoro ed in presenza di una causale legittima, per quanto tempo e quanti giorni l’utilizzatore debba avvalersi della prestazione lavorativa somministrata.
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, per l’ulteriore esame della controversia alla luce delle considerazioni svolte, oltre che per la regolamentazione delle spese, comprese quelle del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Per aprire la mia pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *