Contratti e quando si ha presupposizione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|15 dicembre 2021| n. 40279.

Contratti e quando si ha presupposizione.

In materia di contratti, si ha presupposizione quando una determinata situazione di fatto o di diritto – comune ad entrambi i contraenti ed avente carattere certo e obiettivo – sia stata elevata dai contraenti stessi a presupposto condizionante il negozio, in modo tale da assurgere a fondamento, pur in mancanza di un espresso riferimento, dell’esistenza ed efficacia del contratto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito, secondo la quale l’inesistenza di un mercato di scommesse clandestino non poteva essere considerata una presupposizione della concessione del servizio di raccolta di scommesse sulle corse di cavalli, con la conseguenza che la presenza di scommesse irregolari non era in grado di giustificare ex art. 1460 c.c. il rifiuto delle prestazioni dovute dal concessionario al concedente).

Ordinanza|15 dicembre 2021| n. 40279. Contratti e quando si ha presupposizione

Data udienza 29 settembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Concessione per l’esercizio dei servizi di raccolta delle scommesse – Presupposizione – Situazione di fatto o di diritto presente nella formazione del consenso – Presupposti – Esclusione del mercato clandestino come inadempimento dello Stato – Conoscenza della clandestinità del mercato da parte dei contraenti

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 26275/2016 proposto da:
Agenzia Ippica di Reggio Emilia e Sarzana, (OMISSIS) S.n.c. in Liquidazione, (OMISSIS) S.n.c., (OMISSIS) S.n.c., (OMISSIS) S.n.c., (OMISSIS) S.r.l., (OMISSIS) S.r.l., (OMISSIS) S.r.l., (OMISSIS) S.n.c. di (OMISSIS), (OMISSIS) S.n.c. in Liquidazione, (OMISSIS) S.n.c., (OMISSIS) S.r.l., (OMISSIS) S.n.c., (OMISSIS) S.r.l., (OMISSIS) S.r.l., (OMISSIS) S.r.l., (OMISSIS) S.r.l., (OMISSIS) S.r.l., (OMISSIS) S.r.l., (OMISSIS) S.n.c., (OMISSIS) S.n.c. (OMISSIS), (OMISSIS) S.r.l., (OMISSIS) S.n.c., (OMISSIS) S.r.l., (OMISSIS) S.r.l., (OMISSIS) S.n.c., (OMISSIS) S.r.l., (OMISSIS) S.n.c., (OMISSIS) S.r.l., (OMISSIS) S.r.l., (OMISSIS) S.a.s., (OMISSIS) S.n.c., (OMISSIS) S.r.l., (OMISSIS) S.r.l., (OMISSIS) S.a.s. di (OMISSIS), (OMISSIS) S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende, giuste procure a margine al ricorso;
– ricorrenti –
nonche’ contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona dei rispettivi Ministri e direttore generale pro tempore, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
E sul ricorso 26379/2016 proposto da:
(OMISSIS) S.r.l. in Liquidazione, Liquidazione Giudiziale del Concordato Preventino 7/15 S.I.S., in persona dei rispettivi liquidatori pro tempore, (OMISSIS) S.r.l. ora Fallimento n. 417/2018 – (OMISSIS) – (OMISSIS) – S.r.l., in persona del curatore fallimentare Dott. (OMISSIS), (OMISSIS) S.r.l. ora Fallimento n. 391/2019 – (OMISSIS), (OMISSIS) S.r.l., in persona del curatore fallimentare avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende, giuste procure a margine del ricorso ed in calce agli Atti di intervento in prosecuzione;
– ricorrenti –
nonche’ contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona dei rispettivi Ministri e direttore generale pro tempore, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 2365/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2021 dal cons. TRICOMI LAURA;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CARDINO ALBERTO che chiede il rigetto dei ricorsi principali. Assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Contratti e quando si ha presupposizione

RITENUTO IN FATTO

CHE:
Le Agenzie ippiche ricorrenti, in parte, avevano ottenuto il conferimento dell’esercizio dei servizi di raccolta e di gestione delle scommesse ippiche dall’UNIRE (Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine) (cd. concessioni storiche) protratto fino al dicembre 2005 e, per altra parte, erano risultate assegnatarie a seguito di un bando di concorso del 1999, e quindi riassegnatarie alla scadenza di quelle originarie, di concessioni per l’esercizio dei servizi di raccolta e di gestione delle scommesse ippiche.
Con domanda notificata il 23/11/2007, nel vigore del Decreto Legislativo n. 40 del 2006, centotrenta Agenzie ippiche – nella qualita’ di concessionarie del servizio di raccolta di scommesse sulle corse di cavalli – instaurarono un giudizio arbitrale nei confronti del Ministero delle Finanze e del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in forza della clausola compromissoria prevista dall’articolo 15 delle singole convenzioni, deducendo, tra l’altro, che il fenomeno delle scommesse clandestine sulle corse dei cavalli aveva fatto venire meno di fatto il regime di esclusivita’, in capo alle amministrazioni concedenti, nella gestione delle scommesse legali, cosi’ determinando un decremento nella raccolta delle scommesse ippiche regolari, per perdita di corrispettivi ed incassi.
Le Agenzie, tra l’altro, chiesero al Collegio arbitrale di accertare se si fossero verificate trasformazioni oggettive tali da comportare l’alterazione del mercato legale delle scommesse ippiche lamentando che il settore aveva conosciuto una forte crisi, determinata sia dalla diffusione del gioco clandestino – e del quadro economico presupposto dal regime regolante i rapporti tra i Ministeri concedenti e le Agenzie concessionarie; di dichiarare non dovute dalle Agenzie ex articolo 1460 c.c., le prestazioni patrimoniali previste a loro carico dal regime convenzionale; di condannare le Amministrazioni concedenti all’adempimento degli obblighi assunti nei confronti delle concessionarie ex articolo 1453 c.c., con conseguente risarcimento del danno, richiesto per titoli diversi.
Con lodo definitivo sottoscritto il 16 marzo 2009, il Collegio arbitrale accolse solo in parte le domande proposte.

 

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La Corte d’appello di Roma, innanzi alla quale il lodo arbitrale e’ stato impugnato – in via principale da quarantatre’ Agenzie ippiche ed in via incidentale dai Ministeri prima indicati e dall’Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato, nella contumacia delle altre Agenzie e dell’UNIRE – con sentenza n. 2365 depositata il 15 aprile 2016, ha respinto entrambe le impugnazioni.
In particolare, per quanto ancora interessa, la Corte territoriale ha escluso la nullita’ del lodo nella parte in cui era stato escluso che l’inesistenza di un mercato di scommesse clandestino fosse un fatto inquadrabile entro lo schema della presupposizione e, percio’, condizionasse l’operativita’ del rapporto negoziale intercorrente tra le Agenzie e le Amministrazioni concedenti e che, comunque, cio’ rilevasse come oggetto di un obbligo di garanzia di esclusivita’ della concessione, gravante sui Ministeri.
Avverso tale decisione, l’Agenzia Ippica di Reggio Emilia e Sarzana e le altre societa’ in epigrafe hanno proposto il ricorso per cassazione r.g. 26275/2016 articolato in un unico complesso motivo, al quale i due Ministeri hanno replicato con controricorso e ricorso incidentale con due mezzi.
(OMISSIS) SRL in liquidazione e le altre societa’ in epigrafe indicate hanno proposto separato ricorso per cassazione r.g. 26379/2016, sviluppando un’unica doglianza, al quale i due Ministeri hanno replicato con controricorso e ricorso incidentale con due mezzi.
Successivamente sono intervenuti in prosecuzione nel ricorso r.g.26275/2016 il Fallimento (OMISSIS) SRL ed il Fallimento (OMISSIS) SRL.
I ricorrenti incidentali hanno depositato memoria in entrambi i procedimenti.
La trattazione dei due ricorsi principali e dei due ricorsi incidentali, proposti avverso la medesima sentenza e’ congiunta, previa riunione.

 

Contratti e quando si ha presupposizione

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:
1.1. Nel ricorso r.g. 26275/2016 e’ denunciata, con un unico mezzo, la violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, articolo 3, della L. n. 315 del 1942, del Decreto Legislativo n. 496 del 1948, della L. n. 449 del 1997, della L. n. 133 del 1999, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1999, della Direttiva 4 febbraio 1999 del Ministero delle Finanze, del decreto 7/4/1999, della L. n. 212 del 2000, articolo 9, comma 2, del decreto del Ministero delle Finanze 28/5/2001, del Decreto Legge n. 452 del 2001, del documento conclusivo indagine conoscitiva sul settore del gioco e delle scommesse approvato dalla VI Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 26/3/2003, degli articoli 1362 e ss. c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, cosi’ prospettando una complessiva censura che cumula mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5.

 

Contratti e quando si ha presupposizione

 

1.2. Segnatamente, le ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione di legge nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto insussistente la “presupposizione” nel rapporto negoziale in discussione, o condizione risolutiva tacita, consistente nella sopravvenienza del fenomeno diffuso delle scommesse clandestine, o comunque estranee al regime di concessione in vigore con le ricorrenti, fenomeno la cui assenza costituiva presupposto implicito del mantenimento della concessione-contratto.
1.3. Del pari lamentano il mancato riconoscimento dei presupposti per l’applicazione dell’eccezione di inadempimento ex articolo 1460 c.c., sulla base del dedotto inadempimento del conseguenziale obbligo di evitare la diffusione del fenomeno delle scommesse clandestine (e, quindi, in buona sostanza per non avere evitato e/o ostacolato il venir meno del fatto presupposto).
1.4. Come osservato dal Procuratore generale, trattasi, all’evidenza, di doglianze tondate su presupposti del tutto diversi fra loro.
Il primo, consistente nel tacito riferimento che le parti della concessione – contratto avrebbero effettuato ad un regime di svolgimento delle scommesse sulle competizioni ippiche non interessato da fattori perturbanti. Per tali intendendosi l’esistenza di collettori di scommesse sottratte alla disciplina di esclusiva del servizio svolto in concessione dalle ricorrenti.
Il secondo, consistente nell’inadempimento dell’Amministrazione concedente all’obbligazione contrattuale di impedire la proliferazione di offerte clandestine di scommesse sulle competizioni ippiche. Dal che dovrebbe dedursi la fondatezza dell’eccezione di inadempimento svolta dalle ricorrenti.
Sia la citata presupposizione – inesistenza di un mercato di allibratori clandestini e permanenza di un mercato di scommesse esclusivo – che la suddetta obbligazione inadempiuta da parte del Ministero concedente sarebbero ricavabili dai principi di buona fede e di correttezza, relativi sia alla fase dell’esecuzione che dell’interpretazione contrattuale.

 

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2.1. Nel ricorso r.g. 26379/2016 e’ denunciata con un unico mezzo la violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e 1366 c.c., con riferimento all’istituto della presupposizione inquadrato nell’ambito della integrazione del contratto secondo buona fede.
2.2. Le ricorrenti sostengono che – contrariamente a quanto statuito dalla Corte distrettuale – ricorrevano i requisiti della presupposizione, intesa come “circostanza esterna al contratto, non esplicitata al suo interno e non attinente alla causa ed all’oggetto del medesimo, e tuttavia tenuta presente dalle parti in sede di stipulazione, nonche’ ritenuta, anche da una sola di esse, indispensabile per il mantenimento del vincolo contrattuale, poiche’ il venir meno della stessa comporta l’inevitabile perdita di interesse al mantenimento del vincolo negoziale in capo alla parte, legittimandone di conseguenza, il diritto al recesso”, presupposizione che sarebbe venuta meno per l’indiscussa presenza del mercato illegale delle scommesse ippiche e della sua espansione in dimensioni pari a quello legale (fol. 9 del ric.); invocano, quindi, la spettanza in capo alle ricorrenti del diritto di recedere da un rapporto contrattuale per il quale non nutrono piu’ un apprezzabile interesse.
3.1. I due ricorsi principali, da trattarsi congiuntamente per la sostanziale coincidenza delle doglianze svolte, sono infondati e vanno rigettati.
3.2. Quanto al tema della presupposizione (sul quale si soffermano entrambi i ricorsi), va premesso che, come di recente ribadito anche a Sezioni Unite da questa Corte (Cass. Sez. U. n. 9909 del 20/04/2018, con ampi riferimenti giurisprudenziali; conf. Cass., n. 17615 del 24/08/2020; in precedenza v. Cass. n. 22580 del 23/10/2014; Cass. n. 20620 del 13/10/2016; Cass. n. 5112 del 05/03/2018), si ha presupposizione quando una determinata situazione di fatto o di diritto (passata, presente o futura) possa ritenersi tenuta presente dai contraenti nella formazione del loro consenso – pur in mancanza di un espresso riferimento ad essa nelle clausole contrattuali come presupposto condizionante il negozio (cd. condizione non sviluppata o inespressa), richiedendosi pertanto a tal fine:
a) che la presupposizione sia comune a tutti i contraenti;
b) che l’evento supposto sia stato assunto come certo nella rappresentazione delle parti (e in cio’ la presupposizione differisce dalla condizione);
c) che si tratti di un presupposto obiettivo, consistente cioe’ in una situazione di fatto il cui venir meno o il cui verificarsi sia del tutto indipendente dall’attivita’ e volonta’ dei contraenti e non corrisponda, integrandolo, all’oggetto di una specifica obbligazione.
Pertanto, la presupposizione e’ configurabile quando dal contenuto del contratto risulti che le parti abbiano inteso concluderlo soltanto subordinatamente all’esistenza di una data situazione di fatto che assurga a presupposto comune e determinante della volonta’ negoziale, la mancanza del quale comporta la caducazione del contratto stesso, ancorche’ a tale situazione, comune ad entrambi l’contraenti, non si sia fatto espresso riferimento; o, in altri termini, si ha presupposizione quando una determinata situazione di fatto comune ad entrambi i contraenti ed avente carattere obiettivo, essendo il suo verificarsi indipendente dalla loro volonta’ e attivita’, sia stata elevata dai contraenti stessi a presupposto comune in modo da assurgere a fondamento – pur in mancanza di un espresso riferimento formale o testuale – dell’esistenza ed efficacia del contratto.

 

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L’accertamento in merito alla ricorrenza della presupposizione, inoltre, esaurendosi sul piano propriamente interpretativo del contratto, costituisce una valutazione di fatto, riservata, come tale, al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimita’ se immune da vizi logici o giuridici (Cass. n. 20245 del 18/09/2009).
3.3. Nel caso di specie la Corte di appello ha escluso che le parti, in sede di concessione – contratto, abbiano fatto reciprocamente riferimento ad una doppia condizione – implicita ed inespressa- quale quella dell’esclusivita’ del mercato delle scommesse ippiche, affidate in concessione dall’Amministrazione alle Agenzie, e quella dell’inesistenza di un mercato parallelo di allibratori clandestini, quasi di pari dimensioni rispetto a quello legale – sulla dirimente considerazione che “il monopolio riservato allo Stato e’ solo quello delle scommesse legali ed unicamente in tale ambito e’ stata assunta dall’Amministrazione la garanzia dell’esclusivita’ concessa, per la zona di riferimento alle singole Agenzie ippiche” (fol. 8 della sent. imp.).
3.4. La decisione della Corte distrettuale e’ immune dai vizi logici e giuridici denunciati e la motivazione espressa in merito all’interpretazione delle concessioni e’ conforme ai principi enunciati ed alle regole codicistiche di ermeneutica contrattuale, cosi’ come l’accertamento in fatto in ordine alla non sussistenza, sotto alcuno dei profili appena ricordati come indispensabili nella giurisprudenza di questa Corte, degli estremi per la configurabilita’ della presupposizione.

 

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3.5. In particolare, non si evincono dai ricorsi fatti decisivi, di cui sia stato omesso l’esame, in base ai quali desumere che il fatto invocato come presupposizione – e cioe’ l’esclusivita’ del mercato delle scommesse ippiche e l’inesistenza di un mercato parallelo ed illegale delle scommesse o di un incremento esponenziale dello stesso – fosse comune a tutti i contraenti e che le parti vollero farlo assurgere a fatto condizionante l’efficacia della concessione-contratto, posto che – come puntualizzato dalla Corte distrettuale e non smentito nei ricorsi;
– al contrario, proprio “la Agenzie concessionarie operanti nel settore, bene conoscevano l’esistenza del fenomeno delle scommesse clandestine del cui possibile verificarsi ebbero ad accettare consapevolmente il relativo rischio imprenditoriale ed economico alla stipula e della sottoscrizione delle rispettive convenzioni -standard” (fol.9 della sent. imp.), circostanza che confligge con la possibilita’ dell’integrazione del contratto secondo buona fede, prospettato da alcuni dei ricorrenti (ric. r.g. 26379/2016, folli.).
Nemmeno e’ possibile ritenere che l’evento addotto come presupposto sia stato assunto come certo nella rappresentazione di entrambe le parti, dovendosi ribadire che oggetto della concessione era il servizio lecito di raccolta delle scommesse nell’ambito del Monopolio di Stato e che la garanzia di esclusiva riguardava la zona di operativita’ riconosciuta individualmente a ciascuna Agenzia in detto ambito.
Infine, soprattutto, non vengono indicati nei ricorsi elementi in base ai quali concludere che quel presupposto inespresso fosse obiettivo, consistente cioe’ in una situazione di fatto il cui venir meno o il cui verificarsi fosse del tutto indipendente dall’attivita’ e volonta’ dei contraenti, ed anzi, al contrario, viene addirittura ipotizzato (ric. r.g. 26275/2016, fol.29) un obbligo di garanzia a contrastare il mercato delle scommesse clandestine inadempiuto a carico delle Amministrazioni, alla cui inosservanza sarebbe conseguita il venir meno del fatto indicato, tesi che risulta inconciliabile con il carattere oggettivo ed indipendente dall’attivita’ e dalla volonta’ dei contraenti dell’istituto della presupposizione.
Va aggiunto che il perdurare di determinate condizioni di mercato, oggettive ed esterne, rispetto al contratto, non puo’ essere considerato quale presupposto implicito di un accordo negoziale, in quanto la valutazione della permanenza di tali condizioni rientra nella normale alea che ciascun contraente accetta prima di intraprendere un rapporto contrattuale destinato a protrarsi nel tempo. A diversa conclusione puo’ giungersi soltanto ove le suddette condizioni, mutando, integrino la situazione di straordinarieta’ ed imprevedibilita’ delineata dall’articolo 1467 c.c. (es. stato di guerra; calamita’ naturale; crollo della valuta etc.), fattispecie non invocata dalle parti ricorrenti, ovvero allorquando sia lo stesso legislatore a contemplare il mutamento delle condizioni oggettive del mercato quale presupposto legittimante una anticipata richiesta di porre fine al rapporto contrattuale (vedi il caso di cui alla L. n. 392 del 1978, articolo 27, u.c.). La risolvibilita’ della concessione-contratto in argomento non puo’ quindi farsi dipendere dal fenomeno sopravvenuto e non prevedibile – e quindi certamente non considerato, nemmeno implicitamente, dalle parti – dell’incremento esponenziale delle scommesse clandestine.

 

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3.6. La questione dell’inadempimento dell’obbligo a contrastare il dilagare del fenomeno del mercato illegale delle scommesse, da ascrivere a carico delle Amministrazioni concedenti, nella prospettazione svolta nel primo ricorso principale (r.g. 26275/2016 v. sub. 1.3.) e fatto valere ai sensi dell’articolo 1460 c.c., resta assorbito, dal rigetto delle doglianze relative alla mancata applicazione dell’istituto della presupposizione.
Va rimarcato che detto obbligo, che – comunque – non trova riscontro in alcuna espressa pattuizione contrattuale, alla stregua del ricorso e della sentenza impugnata, secondo l’impostazione argomentativa svolta delle stesse ricorrenti (fol. 28 e ss. del ric. r.g. 26275/2016) sarebbe sorto proprio in conseguenza della presupposizione condizionante la negoziazione contrattuale, con l’effetto che esclusa la ricorrenza di quest’istituto, cade anche la prospettazione del conseguenziale obbligo e dell’inadempimento anche a prescindere da ogni considerazione, circa la inconciliabilita’ tra i due istituti gia’ prima affrontata.
4.1. Con due ricorsi incidentali di analogo contenuto, le Amministrazioni costituite hanno svolto due doglianze.
4.2. Con il primo mezzo hanno denunciato la nullita’ e/o inesistenza del lodo per difetto della potestas decisoria degli arbitri, in relazione all’articolo 829 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 2 e per vizi in iudicando, insistendo per la eccezione di invalidita’ – a loro parere della clausola che riservava la facolta’ della declinatoria della competenza arbitrale alle sole agenzie ippiche concessionarie, laddove, invece proprio le Amministrazioni la avevano esercitata ed il Collegio arbitrale aveva percio’ deciso la controversia in totale assenza di potestas iudicandi.

 

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4.3. Con il secondo mezzo hanno dedotto il difetto di legittimazione passiva delle Amministrazioni stesse, in relazione all’articolo 829 c.p.c., comma 3 e vizi in procedendo.
4.4. I due ricorsi incidentali vanno dichiarati assorbiti, in ragione del rigetto dei due ricorsi principali (Cass. Sez. U. n. 7381 del 25/03/2013).
5. In conclusione, nel procedimento r.g. 26275/2016, il ricorso principale va rigettato, assorbito il ricorso incidentale; nel procedimento r.g. 26379/2016, il ricorso principale va rigettato, assorbito il ricorso incidentale.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo cumulativamente in relazione ad entrambi i ricorsi, stante la assimilabilita’ e sostanziale omogeneita’ delle questioni trattate e delle difese svolte dai contoricorrenti.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali di ciascun ricorso, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto della L. 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dell’ stesso articolo 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

– Rigetta i ricorsi principali (r.g. 26275/2016 e r.g. 26379/2016), assorbiti i ricorsi incidentali rispettivamente proposti;
– Condanna i ricorrenti principali in solido alla rifusione delle spese processuali, che liquida in Euro 14.000,00=, oltre spese prenotate a debito;
– Da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali di ciascun ricorso, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto per il ricorso principale, a norma dell’articolo 13, comma 1 bis.

 

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In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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