Contratti con prestazioni corrispettive e risoluzione

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 12 febbraio 2020, n. 3455.

La massima estrapolata:

Nei contratti con prestazioni corrispettive non è consentito al giudice del merito, in caso di inadempienze reciproche, di pronunciare la risoluzione, ai sensi dell’art. 1453 c.c., o di ritenere la legittimità del rifiuto di adempiere, a norma dell’art. 1460 c.c., in favore di entrambe le parti, in quanto la valutazione della colpa dell’inadempimento ha carattere unitario, dovendo lo stesso addebitarsi esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento prevalente, abbia alterato il nesso di interdipendenza che lega le obbligazioni assunte mediante il contratto e perciò dato causa al giustificato inadempimento dell’altra parte.

Sentenza 12 febbraio 2020, n. 3455

Data udienza 13 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 7993/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA(OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 193/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 07/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/2019 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso per l’inammissibilita’/in subordine rigetto del gravame;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Con scrittura privata in data 25/11/1999 (OMISSIS) ed (OMISSIS), transigendo la controversia insorta a seguito di ottenimento di decreto ingiuntivo da parte di (OMISSIS) basato – tra l’altro – su effetti cambiari rilasciati in base a una precedente transazione del 18/03/1996, hanno convenuto un pagamento rateale da parte del signor (OMISSIS), la cessione di credito vantato verso il quasi omonimo (OMISSIS) e la cessione da parte del signor (OMISSIS) a (OMISSIS) di un lotto da frazionare da una maggiore consistenza giusta separato contratto preliminare in pari data, con impegno da parte del signor (OMISSIS) a richiedere al comune di Linguaglossa variante del piano di lottizzazione approvato.
2. Con citazione innanzi al tribunale di Catania (OMISSIS) ha chiesto pronunciarsi sentenza ex articolo 2932 c.c., nei confronti di (OMISSIS), previo accertamento dell’inadempimento agli obblighi tendenti all’approvazione di variante e autorizzazione all’attore a provvedersi in via sostitutiva, con imputazione del corrispettivo a deconto del credito derivante dalla transazione precedente oltre danni da ritardo, e con riserva di agire per la risoluzione.
3. (OMISSIS) ha resistito deducendo il mancato adempimento da parte di (OMISSIS) all’obbligo di salvaguardare le ragioni di credito nei confronti di (OMISSIS), verso il quale invece per inerzia si era perenta la possibilita’ di agire in impugnazione di convenzione matrimoniale; ha chiesto in via riconvenzionale la condanna della controparte al risarcimento.
4. Con sentenza depositata il 5/11/2007 il tribunale di Catania ha rigettato la domanda principale (con inammissibilita’ di ulteriore domanda attrice di accertamento del credito portato dal decreto ingiuntivo, stante la mancata risoluzione della transazione non novativa) e quella riconvenzionale risarcitoria, dichiarando tardiva l’ulteriore domanda riconvenzionale di risoluzione del preliminare proposta all’udienza di conclusioni.
5. Con sentenza depositata il 7/2/2014 la corte d’appello di Catania ha rigettato l’appello principale proposto da (OMISSIS) e, in parziale accoglimento dell’appello incidentale di (OMISSIS), ha dichiarato risolto per inadempimento del signor (OMISSIS) il preliminare del 25/11/1999, dichiarando questi tenuto a pagare a (OMISSIS) la somma di Euro 103.291,37 gia’ portata da decreto ingiuntivo e condannandolo a pagarla oltre interessi legali.
6. A sostegno delle proprie decisioni, la corte d’appello ha considerato:
– che fosse ammissibile in base all’articolo 1453 c.c., la domanda, proposta in appello da (OMISSIS), di risoluzione in luogo di quella di adempimento del preliminare proposta in primo grado;
– che essa – e quindi l’appello incidentale – fossero fondati, in quanto, addebitandosi le parti reciproci inadempimenti, il giudice deve procedere a una valutazione unitaria e comparativa che, al di la’ del profilo cronologico, ne esamini dipendenza causale e proporzionalita’;
– che, in tale ottica, l’inadempimento dovesse addossarsi al signor (OMISSIS), essendo l’obbligo dello stesso di adoperarsi per ottenere variante immediatamente operativo nel 1999 in vista della stipula del definitivo entro la fine del 2002, non altrettanto potendo dirsi dell’obbligo di proporre azione revocatoria del signor (OMISSIS) in ordine alla costituzione di fondo patrimoniale posta in essere dal di lui quasi omonimo nel maggio 1997, con prescrizione cinque anni dopo; ad analoga conclusione si perviene valutando l’importanza economica delle prestazioni;
– che, determinandosi cosi’ la risoluzione, restassero assorbiti gli altri profili di impugnazione incidentale e dovesse essere rigettato l’appello principale.
7. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) su due motivi, cui ha resistito (OMISSIS) con controricorso, illustrato da memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Rispetto alle deduzioni svolte in controricorso va affermata l’ammissibilita’ in via generale del ricorso (salvo quanto in appresso in ordine a specifiche inammissibilita’ nella parte in cui i motivi sollevano questioni di merito); esso e’ infatti, al di la’ appunto di quanto in prosieguo, formulato in osservanza delle disposizioni di legge in argomento. In particolare, esso – come si evince dal prosieguo deve ritenersi autosufficiente, dovendo valutarsi non necessarie le trascrizioni di documenti che, invece, il controricorrente afferma come esigibili (pp. 3 e 4 del controricorso); cio’ in quanto i riferimenti ai documenti sono contenuti nei motivi a meri fini argomentativi, senza che questa corte (si ripete, al di la’ di quanto in appresso) sia chiamata a pronunciarsi sul loro contenuto.
2. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 1358, 1453, 1455 e 1460 c.c.. Ad avviso del ricorrente, sarebbe stato mal applicato il principio di valutazione comparativa dei reciproci inadempimenti, essendo la decisione sul punto della corte d’appello basata su criteri oscuri (p. 12 del ricorso). In particolare, secondo il ricorrente, la valutazione di addebito allo stesso dell’inadempimento piu’ rilevante sarebbe risultata giustificata solo con considerazioni generiche e arbitrarie relative all’importanza economica delle obbligazioni inadempiute (p. 12 cit.), tratte da un’errata “interpretazione dei fatti di causa” (p. 11 del ricorso). In tale quadro, si sottopongono a questa corte, nei tratti fondamentali, i comportamenti delle parti (p. 13 ricorso), deducendosi che la corte d’appello avrebbe omesso di esaminare alcuni elementi istruttori: ad es., si rileva che la data pattiziamente prevista per l’ottenimento della variante era quella del 31.12.1992, mentre l’azione revocatoria si era prescritta sette mesi prima (e cioe’ il 14.5.2002); sussisteva poi per il signor (OMISSIS) la possibilita’ alternativa di adempiere, invece che mediante cessione, mediante pagamento di Euro 200.000 entro sempre il dicembre 2002. La considerazione di tali elementi avrebbe portato certamente a diversa decisione in ordine alla comparazione dei reciproci inadempimenti.
3. Con il secondo motivo si deduce che, “per quanto esposto al punto che precede”, sussista anche il vizio di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, indicati nel rispetto da parte del (OMISSIS) delle obbligazioni diverse da quella di richiedere la variante (al cui inadempimento sarebbe stata data conseguentemente eccessivo e isolato rilievo) e nella possibilita’ di sostituzione della prestazione asseritamente inadempiuta con la prestazione alternativa di carattere pecuniario (p. 15 del ricorso).
4. Con entrambi i motivi la parte ricorrente indica che il comportamento addebitatogli avrebbe dovuto qualificarsi al massimo come inadempimento parziale e di lieve entita’, oltre che del tutto giustificato.
5. I due motivi sono strettamente connessi – in quanto propongono censure per violazione di legge e omesso esame collegate alle medesime argomentazioni – e possono essere esaminati congiuntamente; essi sono infondati, nella parte in cui propongono questioni effettivamente rientranti nel campo di applicazione dei parametri di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5; mentre sono inammissibili per il resto, sottoponendo a questa corte di legittimita’ istanze di riesame di profili di merito.
5.1. Con la sentenza impugnata, invero, e’ stata fatta corretta applicazione del principio elaborato sulla base degli articoli 1453 e 1460 c.c., dalla giurisprudenza di questa corte (v. Cass. n. 20614 del 24/09/2009, n. 13840 del 09/06/2010 e n. 14648 del 11/06/2013), secondo cui nei contratti con prestazioni corrispettive non e’ consentito al giudice del merito, in caso di inadempienze reciproche, pronunciare la risoluzione, ai sensi dell’articolo 1453 c.c. cit., o ritenere la legittimita’ del rifiuto di adempiere, a norma dell’articolo 1460 c.c., in favore di entrambe le parti, in quanto la valutazione della colpa dell’inadempimento ha carattere unitario, dovendo lo stesso addebitarsi esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento prevalente, abbia alterato il nesso di interdipendenza che lega le obbligazioni assunte mediante il contratto e percio’ dato causa al giustificato inadempimento dell’altra parte.
5.2. Diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente, la corte d’appello – con una valutazione di tipo temporale/causale – ha (anzitutto) addossato l’inadempimento prevalente al signor (OMISSIS) in relazione all’immediata operativita’ dell’obbligazione di ottenere la variante “all’indomani della stipula del preliminare del 25 novembre 1999” (p. 6 della sentenza), rispetto al maggior lasso temporale disponibile per il (OMISSIS) di proporre revocatoria (entro cinque anni dal 14.5.1997, cioe’ entro il 14.5.2002 – v. p. 7 della sentenza).
5.2.1. E’ erronea la tesi del ricorrente secondo cui la statuizione anzidetta celerebbe un omesso esame del fatto decisivo della data pattiziamente prevista per l’ottenimento della variante, indicata dal ricorrente in quella del 31.12.2002; dato questo che connoterebbe di contraddittorieta’ e illogicita’ insuperabili l’argomentazione della corte d’appello, posto che rispetto a detta data l’azione revocatoria si sarebbe andata a prescrivere sette mesi prima (e cioe’ il 14.5.2002).
Invero, correttamente la corte d’appello discorre di operativita’ dell’obbligazione di richiedere la variante “all’indomani” della stipula del preliminare del 25.11.1999, non gia’ di possibilita’ di adempiervi sino al 31.12.2002 (infatti il richiamo operato alla data di risoluzione automatica e’, alla p. 7 della sentenza, volto a ricordare il contesto per cui essa obbligazione era collocata “in vista della stipula del definitivo, da stipularsi comunque non oltre il 31.12.2002”).
5.2.2. Come ricordato in memoria da parte ricorrente, del resto, che l’obbligazione di richiedere la variante fosse collocata “all’indomani” (in senso relativo) rispetto al 25.11.1999 la corte d’appello lo aveva gia’ statuito (e chiarito) precedentemente (in esordio della p. 6 della sentenza), laddove aveva specificato che “a fronte degli impegni assunti con il contratto preliminare e precisamente quello di (a) richiedere al comune la concessione della variante… e quello di (b) obbligarsi a rilasciare entro otto giorni al (OMISSIS) procura irrevocabile per il compimento delle attivita’ necessarie per la concessione di detta variante,…il (OMISSIS) nulla ha dedotto ne’ tantomeno provato, trincerandosi dietro l’eccezione di inadempimento”, riferita all’impugnazione della convenzione matrimoniale. Si evince con chiarezza dal complesso delle due statuizioni predette (di cui invece la parte ricorrente considera isolatamente la sola seconda) che, se entro otto giorni avrebbe dovuto esser rilasciata procura per compiere le attivita’ necessarie al rilascio della variante, essa, prima o al massimo contemporaneamente alla scadenza degli otto giorni (“all’indomani”), avrebbe dovuto esser richiesta; con palese implausibilita’ della lettura della parte ricorrente, secondo cui il termine addirittura sarebbe coinciso con il termine di risoluzione di diritto del preliminare.
5.3. Neppure consta che la corte d’appello abbia tenuto conto del solo dato dell’importanza economica delle obbligazioni inadempiute: come gia’ detto, ha altresi’ tenuto conto del profilo temporale/causale dei reciproci inadempimenti. Piu’ in generale, dalla correlazione del profilo economico e di quello temporale/causale, emerge dalla lettura della sentenza, come sopra riepilogata, che la corte d’appello abbia ben considerato il rapporto di interdipendenza dei reciproci inadempimenti e quello di proporzionalita’, nel quadro della funzione economico-sociale del contratto. Risulta cosi’ rettamente applicato – e non su criteri “oscuri” – il suindicato principio elaborato sulla base degli articoli 1453 e 1460 c.c., dalla giurisprudenza di questa corte, secondo cui nei contratti con prestazioni corrispettive l’inadempimento debba addebitarsi esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento prevalente, abbia alterato il nesso di interdipendenza che lega le obbligazioni assunte mediante il contratto e percio’ dato causa al giustificato inadempimento dell’altra parte.
5.4. Cosi’ venuta meno la censura anzidetta, neppure rileva piu’ l’altra deduzione di parte ricorrente secondo cui il signor (OMISSIS) aveva la possibilita’ alternativa di adempiere, invece che mediante cessione, mediante pagamento di Euro 200.000 entro sempre il dicembre 2002. La corte d’appello ha notato che – stante la risoluzione per inadempimento a pronunciarsi del preliminare collegato alla transazione, espressamente dichiarata non novativa, e venendo quindi meno la dazione in luogo di pagamento (cessione del terreno) prevista nella transazione – rinasce il debito originario portato dal decreto ingiuntivo.
Ne deriva che la corte d’appello ha rettamente tenuto conto dell’articolazione dei rapporti contrattuali tra le parti, nei limiti rilevanti ai fini di causa, alla luce anche del fatto che comunque il debitore non aveva nel termine neppure provveduto al pagamento pecuniario.
5.5. Cosi’ dovendo ritenersi infondati i profili per presunti errores in iudicando e omesso esame di fatti storici, rientranti nel campo di applicazione dei parametri di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, come gia’ accennato, in altre parti, i motivi – sotto la veste di censure per violazione di legge e vizi processuali afferenti la motivazione – sottopongono a questa corte istanze di riesame degli apprezzamenti di merito del materiale probatorio, non esigibili in sede di legittimita’. In tali parti i motivi sono inammissibili.
6. In definitiva il ricorso va rigettato, regolandosi le spese secondo soccombenza e secondo la liquidazione di cui al dispositivo; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, va dato atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’articolo 13 cit., comma 1-bis.

P.Q.M.

la corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione a favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 200 per esborsi ed Euro 4.000 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da’ atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato, ove dovuto, per il ricorso a norma dell’articolo 13 cit., comma 1-bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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