Contestazione dei risultati di un concorso pubblico

Consiglio di Stato, Sentenza|30 agosto 2021| n. 6081.

Contestazione dei risultati di un concorso pubblico.

Nelle controversie relative alla contestazione dei risultati di un concorso pubblico non può prescindersi – ai fini della verifica della sussistenza di un concreto ed attuale interesse al ricorso – dalla cd. prova di resistenza, dovendo, infatti, il ricorrente principale dimostrare (o quantomeno fornire un principio di prova in ordine alla possibilità di ottenere un collocamento in graduatoria in posizione utile in caso di eventuale accoglimento dei motivi di ricorso proposti, essendo altrimenti inammissibile la domanda formulata.

Sentenza|30 agosto 2021| n. 6081. Contestazione dei risultati di un concorso pubblico

Data udienza 8 luglio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Concorsi pubblici – Prove – Contestazione dei risultati – Prova di resistenza – Risvolti applicativi

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2254 del 2021, proposto da
An. Bu., rappresentato e difeso dall’avvocato Al. Ca., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Politecnico di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
nei confronti
Pi. Pa. Ta., Ca. Ma. Al. Ma., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Prima n. 00035/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Politecnico di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 luglio 2021 il Cons. Giovanni Orsini.
L’udienza si svolge ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, e dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa 13 marzo 2020, n. 6305.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con l’appello in esame il Dott. An. Bu. impugna la sentenza di primo grado indicata in epigrafe resa dal Tar per la Lombardia, il quale pronunciandosi sul ricorso r.g. n. 707/2020 proposto dal medesimo appellante, ha respinto le censure formulate contro i provvedimenti emessi dal Politecnico di Milano.
Con D.D. n. 5644/2015 l’Amministrazione universitaria bandiva una procedura di selezione per due posti di ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 08/D1 – Progettazione Architettonica. Avverso gli esiti della procedura l’odierno appellante insorgeva con un primo ricorso accolto dal Tar, con sentenza confermata dal Consiglio di Stato, che rilevava l’illegittimità della procedura di selezione per aver svolto la fase di valutazione analitica dei titoli solo dopo il passaggio alla fase successiva della prova orale.
2. A valle del rinnovo della procedura, il dott. Bu. non veniva ammesso alla fase di discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica.
Il ricorso successivamente proposto non è stato accolto dal Tar con la sentenza oggetto del presente appello con il quale vengono dedotti tre motivi di gravame.
3. Con atto di mero stile depositato in data 16 aprile 2021 si è costituito in giudizio il Politecnico di Milano.
In data 19 aprile 2021 l’appellante ha depositato memoria difensiva riepilogando quanto già riportato in appello.
4. Nell’udienza dell’8 luglio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. L’appello non è fondato.
5.1. Con il primo motivo il Dott. Bu. contesta la sentenza gravata nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi in merito al primo motivo del ricorso di prime cure relativo alla inammissibilità alla procedura del Dott. Ta. (vincitore di uno dei posti messi a concorso) per presunta carenza dei requisiti di ammissione.
La censura non è meritevole di accoglimento.
Il giudice di prime cure ha correttamente colto l’inconsistenza della stessa. Infatti, l’esclusione del Dott. Ta. non determinerebbe – come asserito dall’odierno appellante – la assunzione del contratto in suo luogo in quanto, quest’ultimo, avrebbe dovuto all’uopo dimostrare la carenza di requisiti di partecipazione di tutti i candidati risultati idonei ma non vincitori che lo precedono nella graduatoria di concorso (in numero di 11) o il minor punteggio attribuibile ai titoli da essi presentati.
Sul punto non si può che richiamare la consolidata giurisprudenza (ex multis, C.G.A., 4 marzo 2019, n. 201; Cons. Stato, sez. V, 23 agosto 2019 n. 5837; sez. IV, 2 settembre 2011, n. 4963 e 20 maggio 2009, n. 3099; sez. III, 5 febbraio 2014 n. 571) secondo cui: “nelle controversie relative alla contestazione dei risultati di un concorso pubblico non può prescindersi – ai fini della verifica della sussistenza di un concreto ed attuale interesse al ricorso – dalla cd. prova di resistenza, dovendo, infatti, il ricorrente principale dimostrare (o quantomeno fornire un principio di prova in ordine alla possibilità di ottenere un collocamento in graduatoria in posizione utile in caso di eventuale accoglimento dei motivi di ricorso proposti, essendo altrimenti inammissibile la domanda formulata”.
Pertanto, non avendo l’appellante fornito adeguatamente prova di resistenza la censura in esame non merita accoglimento.
5.2. Parimenti insussistenti si ritengono le argomentazioni dedotte nel secondo e terzo motivo di gravame con cui l’appellante censura l’operato della Commissione esaminatrice per omessa/difforme valutazione comparativa dei candidati, nonché la mancata ammissione dello stesso alla prova orale.
Come correttamente accertato dal Tar i vizi prospettati dalla parte ricorrente ineriscono ad un’attività valutativa eminentemente discrezionale esercitata dalla Commissione, con particolare riferimento alle contestazioni mosse ai giudizi relativi al dottorato di ricerca o titolo equipollente, attività di ricerca post laurea, relazioni a congressi, convegni, seminari e curatele o partecipazioni a mostre nazionali o internazionali, workshop di progettazione, didattica e attività di coordinamento di gruppi di ricerca.
Al riguardo, occorre evidenziare come in presenza di una attività discrezionale le censure devono essere in grado di fornire sufficienti elementi per dimostrare l’abnormità o la violazione di norme e/o di disposizioni promananti dalla lex specialis da parte della Commissione valutatrice, cosa che non è stata effettuata con il ricorso di prime cure e tanto meno in appello, non rinvenendosi neppure la prospettata disparità di trattamento tra i candidati. Per di più, le censure circa la presunta illegittima procedura di valutazione comparativa impingono al solo raffronto tra il Dott. Ta. (vincitore) e l’appellante, senza considerare le posizioni di idoneità dei restanti undici candidati idonei ma non vincitori che lo precedono in graduatoria.
6. Alla luce delle esposte considerazioni l’appello deve essere respinto.
Sussistono valide ragioni per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2021 con l’intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro – Presidente
Hadrian Simonetti – Consigliere
Silvestro Maria Russo – Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino – Consigliere
Giovanni Orsini – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *