Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite

Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 22 ottobre 2018, n. 26573.

La massima estrapolata:

In tema di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, per effetto del combinato disposto degli artt. 669 septies, comma 2, e 669 quaterdecies c.p.c., il giudice può procedere alla liquidazione delle spese processuali (a carico della parte ricorrente) solamente nei casi in cui dichiari la propria incompetenza o l’inammissibilità del ricorso oppure lo rigetti senza procedere all’espletamento del mezzo istruttorio richiesto; tuttavia, il provvedimento di liquidazione emesso nel caso in cui si dia corso alla consulenza preventiva, pur essendo abnorme, non è comunque impugnabile ex art. 111, comma 7, Cost., in quanto privo dei caratteri della definitività e della decisorietà, essendo, peraltro, sindacabile nel caso in cui venga iniziato il relativo giudizio di merito nonché, se azionato come titolo esecutivo e data la sua natura sommaria, opponibile ex art. 615 c.p.c., come se fosse un titolo esecutivo stragiudiziale, assumendo l’opposizione il valore della “querela nullitatis”.

Ordinanza 22 ottobre 2018, n. 26573

Data udienza 16 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 219/2017 proposto da:
(OMISSIS), domiciliata in Roma, ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., comma 2, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma, depositata il 05/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/01/2018 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo.
RITENUTO
(OMISSIS) propose ricorso, ai sensi dell’articolo 696 bis c.p.c., nei confronti di (OMISSIS) al fine di accertarne la responsabilita’ professionale sanitaria.
Espletata una consulenza tecnica d’ufficio, che escludeva l’asserita responsabilita’ del (OMISSIS), non essendosi le parti conciliate, il Tribunale di Roma rigetto’ il ricorso e condanno’ la ricorrente alle spese di lite in favore del resistente.
Contro tale pronuncia la (OMISSIS) ha proposto ricorso straordinario, ai sensi dell’articolo 111 Cost., comma 7, deducendo la violazione degli articoli 91, 112 e 696 bis c.p.c.. Il (OMISSIS) ha resistito con controricorso.
Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 380 bis c.p.c. (come modificato dal Decreto Legge 31 agosto 2016, n. 168, articolo 1-bis, comma 1, lettera e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.
CONSIDERATO
La questione sottoposta all’attenzione della Corte e’ se, all’esito di un procedimento di istruzione preventiva ai sensi dell’articolo 696 bis c.p.c., il Tribunale possa liquidare le spese giudiziali sostenute dal resistente, ponendole a carico del ricorrente secondo il principio generale della soccombenza.
A tale questione, espressamente prospettata dalla ricorrente, e’ strettamente connessa quella, rilevabile d’ufficio, dell’ammissibilita’ del rimedio impugnatorio del ricorso straordinario di cui all’articolo 111 c.p.c., comma 7, che – com’e’ noto – presuppone l’esistenza di un provvedimento di carattere decisorio non altrimenti impugnabile.
Com’e’ noto, l’articolo 669 quaterdecies c.p.c., all’atto dell’intervento della disciplina del c.d. procedimento cautelare uniforme, estese l’ambito di applicazione dell’articolo 669 septies c.p.c., anche ai provvedimenti di istruzione preventiva, di modo che, qualora il giudice adito ai sensi dell’articolo 692 c.p.c. e segg., si fosse ritenuti incompetente oppure non avesse ritenuto sussistenti i presupposti per procedere all’accertamento tecnico preventivo, risulto’ legittimato a provvedere sulle spese giudiziali.
Qualora, invece, il giudice, dando corso alla domanda di istruzione preventiva, avesse disposto l’espletamento del mezzo istruttorio indicato dalla parte ricorrente, la liquidazione delle spese processuali non risultava e’ consentita, ne’ in favore del ricorrente, ne’ a favore della controparte e cio’ indipendentemente dal fatto che le risultanze dell’accertamento avessero avallato le rispettive prospettazioni sul modo di essere e sull’utilita’ dell’oggetto dell’accertamento.
La suddetta disciplina e’ rimasta immutata e, allorquando il legislatore ha introdotto l’articolo 696 bis, nella sezione richiamata dall’articolo 669 quaterdecies c.p.c., essa e’ risultata applicabile anche all’istituto di cui alla nuova norma, ancorche’ essa non prevedeva, com’e’ pacifico, una misura cautelare.
Ne e’ derivato che, con riferimento al procedimento ai sensi dell’articolo 696-bis il giudice puo’ statuire sulle spese di procedimento solo se si ritiene privo di competenza oppure se ritiene di rigettare l’istanza per mancata ricorrenza dei presupposti giustificativi indicati dalla norma, mentre, se all’accertamento dia corso, quale che sia l’esito di esso, la statuizione sulle spese e’ preclusa.
Costituisce corollario delle superiori considerazioni la conclusione che, qualora, difformemente da quanto previsto dalla legge, il giudice provveda alla liquidazione delle spese in ragione non dell’inammissibilita’ o della infondatezza ex ante dell’istanza di istruzione preventiva, ma sulla base di cio’ che risulta dopo l’espletamento del mezzo istruttorio richiesto, il relativo provvedimento e’ abnorme, perche’ emesso al di fuori della previsione di legge astratta. Esso, dunque, in particolare, non e’ qualificabile, pur rivestendone le forme, come titolo esecutivo, in quanto non rientra nella previsione dell’articolo 474 c.p.c., comma 1, n. 1, che attribuisce valore di titolo esecutivo alle sentenze e ai soli provvedimenti cui la legge riconosce valore esecutivo.
Consegue che il ricorso per cassazione ex articolo 111 Cost., comma 7, e’ inammissibile, in quanto rivolto contro un provvedimento cui la legge non riconosce alcuna rilevanza decisoria agli effetti di cui a detta norma.
Il rimedio consentito alla parte nei cui confronti sia stato reso un provvedimento giudiziario abnorme contenente una condanna al pagamento di una somma di denaro (nella specie, la liquidazione delle spese di lite) e’ rappresentato dall’actio nullitatis da far valere mediante opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’articolo 615 c.p.c., qualora il provvedimento venga azionato come titolo esecutivo. In tal caso, infatti, il provvedimento, risultando emesso sulla base di una cognizione sommaria e al di fuori della previsione di legge, risulta censurabile come se fosse un titolo esecutivo stragiudiziale, secondo la soluzione ad altri effetti indicata da Cass. n. 11370 del 2011. Resta altresi’ possibile discutere il provvedimento sulle spese, ove non lo si faccia valere come titolo esecutivo, anche nell’ambito del giudizio di merito che eventualmente si inizi sulla pretesa sostanziale in relazione alla quale il procedimento ai sensi dell’articolo 696-bis era stato introdotto.
In base alle considerazioni svolte si deve affermare che:
“Per effetto del combinato disposto dell’articolo 669 septies c.p.c., comma 2, e articolo 669 quaterdecies c.p.c., nei procedimenti di consulenza preventiva ex articolo 696 bis c.p.c., il giudice puo’ procedere alla liquidazione delle spese processuali (a carico della parte ricorrente) solamente nei casi in cui dichiari la propria incompetenza o l’inammissibilita’ del ricorso oppure lo rigetti senza procedere all’espletamento del mezzo istruttorio richiesto. Qualora, viceversa, dia corso alla consulenza preventiva, il giudice non ha il potere di statuire sulle spese. L’eventuale provvedimento in tal senso risulta abnorme, ma non e’ impugnabile ai sensi dell’articolo 111 Cost., comma 7, giacche’ privo dei caratteri della definitivita’ e della decisorieta’. Data la sua natura sommaria, ove venga azionato come titolo esecutivo, puo’ essere opposto ai sensi dell’articolo 615 c.p.c., come se fosse un titolo esecutivo stragiudiziale, assumendo l’opposizione il valore di querela nullitatis. Il provvedimento e’ altresi’ discutibile anche nel caso in cui venga iniziato il giudizio di merito sulla pretesa in relazione alla quale era stata richiesta la consulenza preventiva”.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Considerata la particolare novita’ della questione discussa va disposta l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimita’.
Ricorrono, invece, i presupposti per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, sicche’ va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello gia’ dovuto per l’impugnazione da lui proposta.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Compensa integralmente le spese processuali.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

Avv. Renato D’Isa