Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|30 marzo 2022| n. 10216.
Consulente nominato dal giudice e limiti delle indagini.
In materia di esame contabile, ai sensi dell’articolo 198 del codice di procedura civile, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in relazione alla esatta definizione di distinti rapporti di conto corrente e conto anticipi intrattenuti tra una società di capitali ed una banca, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso di quest’ultima, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata avendo la corte del merito ritenuto che la produzione degli estratti conto effettuata nel corso delle indagini peritali, seppur autorizzata dal giudice di prime cure, fosse inammissibile, reputando nulla la consulenza contabile che su tali documenti si fondava e, di conseguenza, rigettando la domanda spiegata in via riconvenzionale dalla banca ricorrente, risultando impedita la possibilità di ricostruzione dei saldi del conto anticipi e del conto ordinario). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, ordinanza 1° febbraio 2022, n. 3086)
Ordinanza|30 marzo 2022| n. 10216. Consulente nominato dal giudice e limiti delle indagini
Data udienza 1 marzo 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Esame contabile – Articolo 198 del cpc – Consulente nominato dal giudice – Limiti delle indagini – Osservanza della disciplina del contradd
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente
Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere
Dott. VELLA Paola – Consigliere
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22352-2020 proposto da:
(OMISSIS) s.r.1., in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa (OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato PAMELA SCHIMPERNA, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.r.1., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2239/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 7/5/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’1/3/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO PAZZI.
RILEVATO
che:1. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 12021/2015, rigettava la domanda proposta da (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) e (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) s.p.a., tesa alla ripetizione d’indebito, con riferimento a distinti rapporti di conto corrente e conto anticipi, intrattenuti sino al 2002 dalla societa’ attrice e in relazione ai quali (OMISSIS) e (OMISSIS) si erano costituiti fideiussori.
In accoglimento della domanda riconvenzionale presentata dalla banca convenuta condannava, invece, gli attori al pagamento, in solido, della somma di Euro 156.757,01, oltre accessori, quale saldo a debito del correntista accertato all’esito dell’espletamento di apposita consulenza tecnica contabile.
2. La Corte d’appello di Roma, a seguito dell’impugnazione presentata da (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) e (OMISSIS), riteneva – fra l’altro e per quanto qui di interesse inammissibile la produzione, effettuata in corso di consulenza tecnica contabile dietro autorizzazione del giudice istruttore, degli estratti conto mancanti relativi ad alcuni trimestri per il conto corrente ordinario e di tutti gli estratti del conto anticipi e, di conseguenza, nulla la C.Testo Unico espletata in primo grado che si fondava su tali documenti.
Reputava irrilevante la mancata tempestiva deduzione dell’inammissibilita’ della nuova produzione, posto che le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione e’ sempre rilevabile d’ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene.
Rigettava, di conseguenza, la domanda riconvenzionale della banca, risultando impedita la possibilita’ di ricostruzione del saldo dei conti una volta rilevata, come nella specie, la nullita’ delle clausole concernenti il computo degli interessi e l’anatocismo.
3. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 7 maggio 2020, ha proposto ricorso (OMISSIS) s.p.a., in nome e per conto di (OMISSIS) s.r.l. (cessionaria ex articolo 58 T.U.B., di un pacchetto di crediti individuabili in blocco di cui alla pubblicazione in G.U. dell’8 aprile 2017, fra i quali era ricompresa la posizione debitoria in questione), prospettando un unico motivo di doglianza, al quale hanno resistito con controricorso (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) e (OMISSIS).
Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
4. Il motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 198 e 115 c.p.c., e dell’articolo 2697 c.c.: la Corte di merito – assume il ricorrente – ha ravvisato la mancanza di prova rispetto alla domanda proposta dalla banca in quanto, d’ufficio e sull’inesistente presupposto della loro inammissibilita’, non ha tenuto conto di documenti regolarmente acquisiti nel corso del giudizio di primo grado.
La Corte d’appello non poteva ravvisare la nullita’ della consulenza tecnica d’ufficio espletata, in quanto la controparte non si era opposta alla produzione documentale, che era stata autorizzata dal primo giudice con un provvedimento che non era mai stato contestato o impugnato.
Peraltro, rientrava nei poteri del consulente tecnico quello di attingere aliunde notizie e dati non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni formanti oggetto del suo accertamento, quando cio’ fosse stato indispensabile per espletare convenientemente il compito affidatogli.
In ogni caso un eventuale difetto di ammissibilita’ della produzione doveva ritenersi sanato, dato che non era stato fatto valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione.
5. Il motivo risulta, a giudizio di questo collegio, fondato.
La piu’ recente giurisprudenza di questa Corte in materia di esame contabile ex articolo 198 c.p.c., ha precisato che il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, puo’ acquisire, anche prescindendo dall’attivita’ di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni (Cass., Sez. U., 3086/2022).
La decisione della Corte di merito non e’ coerente con questi principi laddove ha ritenuto, invece, che la produzione degli estratti conto effettuata nel corso delle indagini peritali, seppur autorizzata dal giudice, fosse inammissibile, ha reputato nulla la consulenza contabile che su tali documenti si fondava e, di conseguenza, ha rigettato la domanda presentata dalla banca, risultando impedita la possibilita’ di ricostruzione dei saldi del conto anticipi e del conto ordinario.
La sentenza impugnata andra’ dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterra’ ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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