Arbitrato e la controversia dell’impugnazione della decisione sociale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|31 marzo 2022| n. 10433.

Arbitrato e la controversia dell’impugnazione della decisione sociale.

In tema di arbitrato societario, la controversia avente ad oggetto l’impugnazione della decisione sociale che abbia disposto la trasformazione di una società di persone in una società di capitali, attenendo a diritti disponibili, è devoluta, in presenza di una valida clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale, alla competenza arbitrale. Infatti, in generale, le controversie sulla validità delle delibere assembleari, o (per le società a base personale) delle decisioni sociali, tipicamente riguardano i soci e la società in relazione ai rapporti sociali e, in quanto tali, sono compromettibili in arbitri ai sensi dell’art. 34, primo comma, del D.lgs. n. 5 del 2003. Laddove, poi, il giudizio riguardi la validità di deliberazioni, l’art. 36 del medesimo d.lgs. n. 5 del 2003 prevede che gli arbitri decidano la controversia necessariamente secondo diritto, circostanza che rappresenta plasticamente la necessità di non confondere, ai fini indicati, l’area della inderogabilità delle norme, che gli arbitri devono applicare per risolvere la controversia, con l’area della indisponibilità del diritto controverso (Nel caso di specie, la Suprema Corte, a fronte di una clausola statutaria che devolveva alla competenza arbitrale “…qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del pubblico Ministero…”, ha confermato la sentenza con la quale il tribunale adito aveva dichiarato la propria incompetenza in favore di quella arbitrale).

Ordinanza|31 marzo 2022| n. 10433. Arbitrato e la controversia dell’impugnazione della decisione sociale

Data udienza 22 ottobre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Società – Arbitri – Delibera dell’assemblea con la quale la società di persona viene trasformata in società di capitali – Impugnazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere

Dott. SCALIA Laura – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4495-2021 proposto da:
(OMISSIS), in proprio e quale socio di minoranza della RISORGIMENTO SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 81/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 04/01/2021;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/10/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. STANISLAO DE MATTEIS che chiede che la Corte, riunita in Camera di consiglio, rigetti il regolamento di competenza. Conseguenze di legge.

Arbitrato e la controversia dell’impugnazione della decisione sociale

FATTI DI CAUSA

Il tribunale di Roma, con sentenza del 4 gennaio 2021, ha dichiarato la propria incompetenza in favore di quella arbitrale relativamente alla causa instaurata da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) (senior), (OMISSIS) (junior), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), finalizzata a ottenere l’annullamento (o anche la declaratoria di nullita’) della deliberazione avente a oggetto la trasformazione in s.r.l. della (OMISSIS) di (OMISSIS) s.a.s., per invalida costituzione dell’assemblea, per violazione del quorum costituivo e deliberativo e per omessa rituale convocazione, e comunque perche’ assunta sulla base di una situazione economica non rispondente al vero.
Ha motivato la decisione richiamando la clausola statutaria come modificata in data 23-12-2010 (articolo 13), previdente che “qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la societa’ che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovra’ essere risolta da un arbitro nominato dal presidente del tribunale competente avuto riguardo alla sede sociale il quale dovra’ provvedere alla nomina entro 90 giorni dalla richiesta fatta dalla parte piu’ diligente”.
A tale rilievo il tribunale ha aggiunto la considerazione che l’attore, rispetto alla costituzione dei convenuti, non aveva contestato puntualmente la loro eccezione, e che d’altronde egli aveva per l’appunto impugnato una delibera di esclusione dalla s.a.s. tramite il ricorso all’arbitrato, giustappunto in applicazione della clausola sopra riportata, cosi’ mostrando di riconoscerne la validita’ e l’applicabilita’ a questo tipo di controversie.
La sentenza e’ stata impugnata da (OMISSIS) con regolamento di competenza.
Ha resistito il solo (OMISSIS) (senior) con memoria ex articolo 47 c.p.c..

 

Arbitrato e la controversia dell’impugnazione della decisione sociale

 

RAGIONI DELLA DECISIONE

I. – A sostegno del regolamento il ricorrente, premessa una critica all’affermazione del tribunale circa la aspecifica contestazione dell’avversa eccezione di competenza, deduce tre motivi.
Col primo assume la violazione o falsa applicazione degli articoli 806, 808, 819-ter c.p.c., e dell’articolo 1362 c.c. e ss., in rapporto alle distinte versioni dell’articolo 13 dello statuto applicabile al caso, stante l’ambiguita’ dell’eccezione proposta dai convenuti a tal riguardo.
Col secondo assume la violazione e falsa applicazione degli articoli 38, 806, 808, 816 e 819-ter c.p.c., e dell’articolo 1362 c.c. e ss., in quanto le controparti, eccependo l’incompetenza del giudice adito, si sarebbero limitate a rappresentare la semplice esistenza di clausole arbitrali, senza indicare quale fosse l’arbitro competente secondo l’onere stabilito dall’articolo 38 c.p.c., comma 2, e senza considerare come “molti dei diritti ritenuti lesi (..) fossero indisponibili”.
Col terzo denunzia la violazione dell’articolo 1418 c.c., degli articoli 806, 809 e 816-quater c.p.c., in ragione del carattere “binario” della clausola dalla quale il tribunale avrebbe fatto discendere la propria incompetenza.
II. – Va confermata l’attribuzione della controversia alla competenza arbitrale.
III. – La proposizione dell’eccezione di incompetenza del giudice ordinario, in ragione dell’esistenza di una clausola compromissoria, non richiede ne’ formule sacramentali, ne’ l’individuazione di specifici criteri di competenza, essendo sufficiente la deduzione della sussistenza della convenzione d’ arbitrato (v. Cass. n. 15890 del 2012). Trattasi di principio assolutamente pacifico, non per niente confermato anche a proposito dell’eccezione di arbitrato internazionale, determinativa del difetto di giurisdizione (Cass. Sez. U n. 8744-01 Cass. Sez. U n. 3029-02).
Che nel caso concreto l’eccezione sia stata formulata in modo consono al principio risulta espressamente dall’impugnata sentenza, la quale ha ben specificato quale fosse la versione dello statuto applicabile ratione temporis alla controversia in rapporto all’eccezione stessa, cosi’ consentendo di comprendere che tale, per l’appunto, era stato anche il riferimento degli eccipienti.
Minata da genericita’ e’ semmai la tesi del ricorrente, il quale ha omesso di indicare quale diverso contenuto avrebbe avuto – secondo la sua ottica – la ripetuta clausola, onde sostenere l’inapplicabilita’ della stessa al caso.
IV. – La genericita’ del ricorso si rinviene anche nella non meglio argomentata allusione del secondo motivo all’indisponibilita’ dei diritti ritenuti lesi.
La controversia attiene difatti all’impugnativa della decisione assembleare che ha disposto la trasformazione della societa’ di persone in societa’ di capitali.
Un tale oggetto non implica affatto che la decisione sociale attenga a diritti indisponibili.
In generale, le controversie sulla validita’ delle delibere assembleari, o (per le societa’ a base personale) delle decisioni sociali, tipicamente riguardano i soci e la societa’ in relazione ai rapporti sociali. Come tali sono compromettibili in arbitri ai sensi del Decreto Legislativo n. 5 del 2003, articolo 34, comma 1.
Laddove, infatti, il giudizio riguardi la validita’ di deliberazioni, il citato Decreto Legislativo n. 5 del 2003, articolo 36, prevede che gli arbitri decidano la controversia necessariamente secondo diritto. Il che rappresenta plasticamente la necessita’ di non confondere ai fini indicati l’area della inderogabilita’ delle norme, che gli arbitri devono applicare per risolvere la controversia, con l’area della indisponibilita’ del diritto controverso (v. anche Cass. n. 20462-20).
V. – Del tutto inconferente e’ infine il sottinteso richiamo del terzo motivo alla natura “binaria” della clausola compromissoria in relazione alla pluralita’ delle parti interessate dal giudizio.
La struttura “binaria” di una clausola presuppone che questa sia architettata sull’assunto di una lite necessariamente bipolare, tale da dover essere devoluta alla decisione di almeno tre arbitri, due dei quali da nominare da ciascuna delle parti; sicche’ essa si dice tendenzialmente inadatta a dirimere questioni coinvolgenti piu’ centri d’interesse, a fronte di una pluralita’ di soggetti interessati alla risoluzione della lite compromessa (Cass. n. 1090-14, Cass. n. 6924-16).
Tutto questo non interessa affatto il caso concreto.
La sopra riportata clausola prevede infatti la nomina di un solo arbitro da parte del presidente del tribunale competente avuto riguardo alla sede sociale, in coerenza con il Decreto Legislativo n. 5 del 2003, articolo 34, comma 2.
VI. – Va quindi affermata la competenza arbitrale.
Le spese seguono la soccombenza.
La natura impugnatoria del regolamento di competenza implica per il soccombente l’obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, ex articolo 13, comma 1-quater (v. Cass. n. 13636 del 2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza arbitrale e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 4.300,00 EUR, di cui 100,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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