Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 10 gennaio 2018, n. 96. Lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose non ha natura di provvedimento di tipo sanzionatorio, ma preventivo

segue pagina antecedente
[…]

Sotto il primo aspetto vanno svolte alcune essenziali considerazioni riguardo agli episodi di maggiore significato indiziario individuati dall’amministrazione a sostegno del provvedimento impugnato.
Sulla riunione preelettorale che si è tenuta il -OMISSIS-, oltre a doversi ribadire quanto osservato in sede cautelare, va rilevato che la vicinanza di alcuni partecipanti al sodalizio criminale dei “-OMISSIS-” è legittimamente desunta dall’amministrazione da concreti elementi fattuali che qui si seguito si richiamano.
In particolare, quanto al proprietario dell’albergo, -OMISSIS-, si segnala il rapporto di parentela con il collaboratore di giustizia -OMISSIS-, affiliato alla cosca mafiosa dei “-OMISSIS-“, secondo cui proprio la suddetta struttura alberghiera risulta messa a disposizione per un summit cui avevano preso parte elementi di indubbio spessore criminale, come emerso nell’ambito dell’operazione “-OMISSIS-” condotta dalla DDA di Catanzaro.
Quanto all’avvocato -OMISSIS-l’amministrazione evidenzia il suo coinvolgimento in indagini penali per reati aggravati dalle modalità mafiose, mentre per -OMISSIS-rileva il fatto che il fratello, -OMISSIS-, è terzo interessato nella procedura di confisca di un bene ritenuto di proprietà di -OMISSIS–OMISSIS-.
Infine, con riferimento allo stesso Sindaco -OMISSIS-, l’amministrazione segnala gli esiti delle intercettazioni effettuate nell’ambito dell’operazione “-OMISSIS-“, della DDA di Catanzaro, ove costui viene indicato come persona “gradita” alla cosca egemone nel territorio di -OMISSIS-in un contesto nel quale, significativamente, si discuteva dell’assegnazione di appalti pubblici.
Nel ricordare che l’esito delle indagini penali e dei procedimenti di prevenzione è dato neutro rispetto alla valutazione che, sugli stessi fatti storici (non smentiti) compete all’amministrazione, non può condividersi il giudizio di irrilevanza espresso sul punto dal primo giudice.
Parimenti insoddisfacente risulta la valutazione operata dal Tar con riferimento alle vicende connesse alla manifestazione “-OMISSIS-” che, invece, sembra offrire conferma dell’esistenza di rapporti ben poco tranquillizzanti tra la locale consorteria criminale dei “-OMISSIS-” e l’amministrazione allora in carica, atteso il ruolo di organizzatore nell’occasione svolto dal pregiudicato -OMISSIS-(sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza e sottoposto ad indagini penali per associazione a delinquere di tipo mafioso usura ed estorsione aggravate dalle modalità mafiose, nonché genero di -OMISSIS–OMISSIS-, ritenuto capo della locale cosca), che ha persino rilasciato, nell’occasione, un’intervista televisiva.
E’ poi ragionevole il giudizio dell’amministrazione secondo cui proprio il clamore mediatico suscitato dal ruolo svolto nell’occasione dallo -OMISSIS-e dalla sua pubblica vicinanza all’amministrazione comunale in una piccola realtà quale è quella di -OMISSIS-, nonché le conseguenti indagini avviare dai locali carabinieri, hanno indotto il Sindaco -OMISSIS-a revocare la delega assessoriale conferita ad -OMISSIS–OMISSIS-, all’evidente fine di contenere il danno (anche d’immagine) e non certo per iniziativa spontanea dello stesso primo cittadino.
Così come è ragionevole la deduzione operata dall’amministrazione sul possibile collegamento, di tipo ritorsivo, tra la decisione di revocare la delega assessoriale ad -OMISSIS–OMISSIS– partecipe della riunione pre-elettorale sopra ricordata – e l’attentato intimidatorio subito dal Sindaco (cui è stata incendiata l’auto), quale possibile conseguenza della rottura dei patti a suo tempo stipulati, considerato che tale revoca è precedente e non successiva alla sostituzione in un appalto dell’impresa -OMISSIS-, ritenuta vicina alle cosche.
In questo contesto, contrariamente all’assunto del primo giudice, assume rilevante valenza indiziaria anche l’impiego, per eseguire lavori di “somma urgenza” nel giugno 2014, di imprese, a chiamata diretta, gravate da interdittive antimafia e comunque caratterizzate da legami con esponenti delle cosche egemoni nella zona.
Dagli atti istruttori emerge, in particolare, che l’impresa “-OMISSIS-(il cui titolare è ritenuto prestanome della cosca mafiosa “-OMISSIS-“), è gravata da informazione interdittiva confermata con sentenza del C.d.S. n. -OMISSIS-; l’impresa “-OMISSIS-.” (la cui titolare è nipote di -OMISSIS-, capo della ‘-OMISSIS-“, mentre uno dei soci è il coniuge di costei, -OMISSIS-, sottoposto ad indagini per associazione a delinquere di tipo mafioso nell’operazione “-OMISSIS-” della DDA di Milano) è anch’essa gravata da informativa antimafia; infine, l’impresa “-OMISSIS-“, come già detto, risulta collegata con esponenti della cosca “-OMISSIS-“.
Inoltre, contrariamente all’assunto degli appellati, nella fattispecie il ruolo attivo del Sindaco -OMISSIS-nell’individuazione di tali imprese è legittimamente desunto dall’amministrazione non soltanto sulla base delle dichiarazioni rese -OMISSIS-(ritenuto dagli stessi appellati inattendibile, trattandosi di soggetto gravato anch’esso da procedimenti penali in corso e sanzionato per le vie disciplinari), ma anche in forza delle convergenti dichiarazioni rese da -OMISSIS-e -OMISSIS-, rispettivamente vice-sindaco e consigliere di maggioranza, di certo non sospettabili di ostilità preconcetta verso il Sindaco e la sua amministrazione.

segue pagina successiva
[…]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *