Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 7 febbraio 2018, n. 817. Nella disciplina del PAT manca una specifica previsione di nullità per difetto della forma e della sottoscrizione digitale e dunque, alla luce dell’art. 156 Cod. proc. civ.

Nella disciplina del PAT manca una specifica previsione di nullità per difetto della forma e della sottoscrizione digitale e dunque, alla luce dell’art. 156 Cod. proc. civ., se il ricorso e il deposito non sono assistiti, il primo dalla forma e dalla sottoscrizione digitale e il secondo dalla modalità telematica prescritte dalle regole sul processo amministrativo telematico, si configura una irregolarità; di conseguenza il collegio, una volta accertatala, ai sensi dell’art. 44 cod. proc. amm. deve, sempre e comunque, fissare al ricorrente un termine per la regolarizzazione. Il ricorso non redatto o comunque non sottoscritto in forma digitale, infatti, benché non conforme alle prescrizioni di legge, non può essere considerato inesistente perché non diverge in modo radicale dallo schema normativo di riferimento; né è atto riconducibile alla categoria dell’abnormità.

 

Sentenza 7 febbraio 2018, n. 817
Data udienza 5 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1594 del 2017, proposto da:
Bo. It. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vi. An., ed altri, con domicilio eletto presso lo studio Se. Va. in Roma, via (…);
contro
Ge. Se. En. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ar. Ca., Fr. Va., con domicilio eletto presso lo studio Ar. Ca. in Roma, piazza (…);
De. & To. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Al. Ro., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere (…);
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. Lazio- Roma, Sezione III TER, n. 00693/2017, resa tra le parti, concernente l’annullamento degli atti della Gara n. 02921, avente ad oggetto “Servizio di revisione legale dei conti e adempimenti in tema di responsabilità fiscale dei revisori per le quattro società del Gruppo GSE per il triennio decorrente dall’anno di stipula del contratto”, pubblicata sul sito istituzionale di GSE s.p.a. il 21 ottobre 2016;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ge. Se. En. s.p.a. e di De. & To. s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2017 il Cons. Angela Rotondano e uditi per le parti gli avvocati Se. Va., An. Ro. su delega del Prof. Avv. Al. Ro., Fr. Va.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Bd. It. s.p.a. (d’ora in avanti “BDO”) ha proposto appello per l’annullamento o la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio- Roma, III-ter, 16 gennaio 2017, 693 che ha respinto il suo ricorso contro l’aggiudicazione della gara, in epigrafe indicata, a favore di De. & To. s.p.a. (d’ora in avanti “De.”),condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio a favore di ciascuna delle parti resistenti.
La vicenda afferisce alla gara ad evidenza pubblica, con procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 d.lgs. n. 50 del 2016, per l’affidamento del servizio di revisione legale dei conti e adempimenti in tema di responsabilità fiscale dei revisori per le quattro società del Gruppo GSE s.p.a., per il triennio decorrente dall’anno di stipula del contratto, indetta con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 9 giugno 2016, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (con assegnazione di 70 punti per l’offerta tecnica ed un massimo di 30 punti per l’offerta economica). La durata dell’affidamento era di 36 mesi, per un importo a base d’asta di € 650.000,00.
Alla procedura erano invitati, oltre all’appellante BDO e alla controinteressata De., anche Er.&Ya. e Pr. s.p.a..
Tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica vi era la voce relativa ai curricula degli esperti facenti parte del teamdi lavoro, di cui al punto 3.1. “Curricula (Q1)” del documento 1.4 “Contenuto dell’offerta tecnica, modelli e criteri di valutazione”, allegato alla lettera di invito: tale elemento di valutazione riguardava le tre principali figure professionali messe a disposizione per l’esecuzione dell’appalto, con attribuzione di un punteggio massimo di trenta punti per ciascuna di esse (rispetto a un totale complessivo di 270) in relazione allo svolgimento di “incarichi di revisione contabile di società con fatturato superiore a 20 milioni di euro negli ultimi sei anni ed un punteggio aggiuntivo per l’attività di revisione svolta a favore di aziende operanti nei settori di attività di cui all’articolo 4 dell’allegato A alla deliberazione AEEGSI 231/2014/R/COM”, secondo la gradazione specificata nel suddetto documento.
Con la deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (d’ora in avanti “AEEGSI”) da ultimo richiamata è stato approvato il “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione contabile (unbundling contabile)per le 24 imprese operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas e relativi obblighi di comunicazione” (TIUC).
L’articolo 4.1 dell’Allegato A alla citata Deliberazione 231/2014/R/COM elencava analiticamente i settori di attività assoggettati alle nuove regole di separazione contabile, tutte riconducibili ai settori dell’energia elettrica e del gas.
Lo stesso punto 3.1. del detto documento 1.4 allegato alla lettera di invito precisava che la valutazione complessiva dei curricula presentati fosse riparametrata su una scala da 0 ad un punteggio massimo di 40 punti. Il punteggio così conseguito dalle ditte partecipanti si sommava agli altri criteri di valutazione dell’offerta tecnica – “Impegno presso le sedi del gruppo GSE (Q2)” e “Metodologia e strumenti (Q3)” – per un totale che poteva giungere sino ad un massimo di 70 punti.
La graduatoria finale elaborata dalla Commissione giudicatrice collocava al primo posto De. & To. s.p.a. con un punteggio complessivo pari a 90,44 (di cui 70,00 punti per l’offerta tecnica e 20,44 per il prezzo), al secondo posto Bd. It. con un punteggio totale di 89,51 (di cui 59,51 per l’offerta tecnica e 30,00 per l’offerta economica)
Con determina del 21 ottobre 2016, GSE s.p.a. aggiudicava la gara a De. & To..
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado al Tribunale amministrativo per il Lazio, Roma, BDO impugnava l’atto conclusivo e gli altri atti (proposta di aggiudicazione, verbali di gara, nota di GSE dell’8 novembre 2016, nonché il documento 1.4 allegato alla lettera di invito, rubricato “Contenuto dell’offerta tecnica, modelli e criteri di valutazione”), contestando le valutazioni della Commissione, in particolare per non aver tenuto conto, ai fini del punteggio, dell’esperienza maturata da alcuni professionisti indicati in offerta a seguito di incarichi di revisione legale a favore di enti operanti nel settore idrico.
Per BDO, infatti, il richiamo della lex specialis ai settori di attività dell’art. 4 dell’Allegato A alla deliberazione AEEGSI n. 23172014/R/COM andava inteso riferito al nuovo Testo integrato di cui alla Deliberazione n. 137/2016/R/COM del 24 marzo 2016, recante “Integrazione del testo integrato unbundling contabile (TIUC) con le disposizioni in materia di obblighi di separazione contabile (unbundling) per il settore idrico”: con tale atto l’Autorità di regolazione aveva esteso, dall’esercizio 2016, gli obblighi di separazione contabile (c.d. unbundling) anche alle imprese operanti nel settore idrico.
La ricorrente lamentava, di conseguenza, che, a causa di siffatto errore nell’interpretazione della legge di gara e della normativa ivi richiamata, il giudizio complessivo sull’offerta tecnica era stato inficiato da errata valutazione dell’elemento di cui al punto 3.1.Curricula (Q1): in particolare, deduceva che, alla luce dell’offerta presentata da Bd. It. s.p.a. e dei parametri stabiliti dalla lettera di invito, il punteggio di 186 (poi riparametrato in 31,66 punti) per il detto criterio di valutazione fosse troppo basso. Tale punteggio finale sarebbe stato, dunque, il risultato di un’errata valutazione dei curricula del Dirigente e del Revisore Esperto, figure professionali messe a disposizione da BDO, per i quali la Commissione giudicatrice aveva preso in considerazione soltanto alcuni degli incarichi di revisione indicati (precisamente: soltanto quattro aziende in luogo delle sette indicate per il dott. Baldelli e due in luogo delle quattro indicate per il dott. Campolmi), escludendo quelli svolti per conto di Ac. s.pa., Ac. Acque s.p.a. e Si. Te. s.c.p.a., in quanto operanti nel settore idrico e non svolgenti attività riconducibile alla filiera dell’energia elettrica e del gas, come chiarito dalla stessa GSE in una nota dell’8 novembre 2016 (pure impugnata in questo giudizio). L’errore della Commissione esaminatrice aveva comportato l’attribuzione a BDO di venti punti in meno rispetto a quanto previsto per l’elemento di valutazione relativo allo svolgimento di incarichi di revisione contabile. Se la Commissione avesse correttamente interpretato la legge di gara, BDO avrebbe conseguito, per la valutazione dei curricula dei professionisti indicati per il servizio, 206 punti ed un punteggio Q1 riparametrato pari a 35, 06: tale maggiore punteggio, derivante dalla corretta considerazione di tutte le aziende per cui i collaboratori di BDO avevano svolto attività di revisione legale dei conti, le avrebbe certamente consentito di ottenere l’aggiudicazione dell’appalto, risultato che invece le era stato illegittimamente precluso.
Si costituivano in giudizio GSE s.p.a e la controinteressata De. & To. per resistere al ricorso, domandandone il rigetto in quanto infondato.
Con sentenza semplificata n. 693 del 16 gennaio 2017, resa all’esito dell’udienza per la trattazione dell’istanza cautelare, il giudice adito respingeva il ricorso.
Avverso la sentenza BDO proponeva appello, domandandone l’annullamento o la riforma in quanto viziata per i seguenti motivi:
– error in iudicando per violazione e falsa applicazione dell’art. 95 del d.lgs. n. 50 del 2016, del documento 1.4 allegato alla lettera di invito, della deliberazione AEEGSI n. 231/2014/R/Com, come modificata dalla deliberazione AEEGSI n. 137/2016/R/Com del 24 marzo 2016, degli artt. 10, 11 e 15 Disp. prel. al Cod.civ; nonché eccesso e sviamento di potere per difetto di motivazione, travisamento dei fatti, inosservanza di autolimiti, illogicità manifesta, disparità di trattamento, contraddittorietà della motivazione; violazione e falsa applicazione dell’art. 12 Disp. prel. al Cod. civ..
L’appellante Bo. It. s.p.a. domandava, altresì, dichiararsi l’inefficacia del contratto stipulato in esecuzione dei provvedimenti impugnati, con subentro in caso di esito favorevole di BDO nell’esecuzione del servizio dalla durata triennale; in subordine chiedeva il risarcimento per equivalente del danno cagionatole dagli atti illegittimi della Stazione appaltante.
Si costituivano nel giudizio GSE e la controinteressata De. e depositavano memorie difensive, chiedendo respingersi l’appello. L’appellata GSE eccepiva preliminarmente l’inammissibilità dell’appello per mancanza della sottoscrizione digitale, in quanto formato e sottoscritto digitalmente solo dopo la scadenza del termine di decadenza per l’impugnazione,
Con atto del 2 maggio 2017, la difesa dell’appellante rinunciava alla domanda cautelare.
All’udienza del 5 dicembre 2017, la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.1. Si deve, preliminarmente, esaminare l’eccezione di GSE, di nullità dell’atto di appello perché notificato in formato cartaceo, per mancanza della sottoscrizione digitale o dell’attestazione di conformità all’originale informatico.
1.2.L’eccezione è infondata.

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