Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 2 febbraio 2018, n. 675. E’ possibile che nell’offerta tecnica siano inclusi elementi economici che si rendano necessari in funzione degli elementi qualitativi da fornire, a condizione che non facciano parte dell’offerta economica

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Per quanto concerne poi la contestazione, svolta con il terzo motivo di appello, della pertinenza dei servizi aggiuntivi offerti gratuitamente ed utilmente valutati, la stessa non appare, alla stregua di un parametro di ragionevolezza sensibile al profilo causale del contratto di brokeraggio assicurativo (approfonditamente esaminato dalla sentenza, sia in astratto, che con specifico riferimento a quanto richiesto dalla lex specialis), fondata.

A questo riguardo, osserva il Collegio che gli argomenti spesi dall’appellante non sono idonei a scalfire la articolate motivazioni contenute nella sentenza appellata, che prende in rassegna i singoli servizi aggiuntivi relativi al primo ed al secondo lotto, dimostrandone la tendenziale coerenza con il contratto di brokeraggio, la non riconducibilità alle prestazioni oggetto del contratto, ed al contempo l’inerenza allo stesso.

Può in questa sede essere sufficiente rilevare, secondo un sindacato che si ferma allo scrutinio della manifesta irragionevolezza delle valutazioni che impingono nel merito dell’Amministrazione, che il “programma di analisi e ottimizzazione dei costi afferenti alla flotta veicolare” può rientrare nell’ambito della consulenza gestionale dei broker, i “programmi di assistenza socio-sanitaria” per i dipendenti della Provincia Autonoma di Trento riguardano l’intermediazione di un prodotto specifico in ambito assicurativo (diverso rispetto alla prestazione di una più ampia attività di consulenza), il “progetto piccoli Comuni”, pur non riguardando la Provincia, si mantiene nell’ambito delle sue finalità istituzionali anche in termini di ricaduta sulla finanza locale, l’”uso di una piattaforma informatica per la contraenza di coperture assicurative individuali” è un’attività specifica non ricompresa nella generale “piattaforma informatica”. Analogamente è a dirsi con riguardo al lotto n. 2, rispetto al quale bene risulta spiegata la differenza, strutturale e contenutistica, tra i “programmi di assistenza individuale prestati attraverso società di mutuo soccorso” e la “consulenza ed assistenza in materia assicurativa a favore dei dipendenti dell’Azienda”, come pure può ritenersi espressione dell’attività di consulenza del broker la gestione dell’attività di rivalsa del datore di lavoro.

3. – Con il quarto ed ultimo motivo di appello il R.T.I. Eu. contesta il rigetto, da parte della sentenza appellata, del quarto motivo del ricorso introduttivo con cui era stata censurata la mancata definizione, da parte della lex specialis di gara, di sub-criteri, sub-pesi e sub-punteggi al criterio ponderale relativo ai servizi aggiuntivi, in asserita violazione dell’art. 83 del d.lgs. n. 163 del 2006.

Il motivo, seppure nella sua problematicità, deve essere respinto.

L’art. 83, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006 dispone che «il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi».

Ciò significa che tale articolazione dei criteri di valutazione è opportuna, ma non imposta. La scelta refluisce però sulla motivazione del giudizio, nel senso che, secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, l’idoneità del voto numerico a rappresentare in modo adeguato l’iter logico seguito dalla Commissione nella sua espressione è direttamente proporzionale al grado di specificazione dei criteri allo stesso sottesi. Ne consegue che, tanto è più dettagliata l’articolazione dei criteri e sub-criteri di valutazione, tanto più risulta esaustiva l’espressione del punteggio in forma numerica (in termini, tra le tante, Cons. Stato, V, 20 settembre 2016, n. 3911; IV, 20 aprile 2016, n. 1556). Ove invece il giudizio della Commissione non sia delimitato nell’ambito di un minimo e di un massimo, occorre la motivazione (discorsiva, secondo l’espressione usata dal primo giudice) del giudizio, al fine di rendere comprensibile l’iter logico seguito in concreto nella valutazione delle offerte, ed in particolare di quella tecnica.

Nella fattispecie controversa la Commissione giudicatrice, come si evince dai più volte richiamati verbali del 16 ottobre e del 4 novembre 2015, ha motivato il giudizio espresso sulle offerte dei servizi aggiuntivi a titolo gratuito, anche alla luce dei criteri di massima contenuti nel documento “Parametri e criteri di valutazione dell’offerta”.

Non può, da ultimo, non condividersi quanto rilevato dalla sentenza appellata in ordine al fatto che «proprio l’indeterminabilità a priori dei servizi aggiuntivi che i concorrenti avrebbero potuto proporre ha indotto la stazione appaltante a prevedere un criterio di valutazione “di tipo aperto”, seppure temperato dall’obbligo della commissione giudicatrice di illustrare con una motivazione discorsiva il punteggio attribuito per i servizi aggiuntivi proposti da ciascun concorrente».

4. – La reiezione dell’appello principale (con l’unita domanda risarcitoria), oltre ad assorbire la disamina delle preliminari eccezioni di irricevibilità ed inammissibilità svolte dalle parti resistenti, rende improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse l’appello incidentale (condizionato) proposto da Ma. s.p.a.

Sussistono gli eccezionali motivi, connessi alla complessità della controversia, per compensare tra tutte le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Sezione Quinta,

definitivamente pronunciando, respinge l’appello principale e dichiara improcedibile quello incidentale.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini – Presidente

Paolo Troiano – Consigliere

Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere

Raffaele Prosperi – Consigliere

Stefano Fantini – Consigliere, Estensore

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