Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 2 febbraio 2018, n. 675. E’ possibile che nell’offerta tecnica siano inclusi elementi economici che si rendano necessari in funzione degli elementi qualitativi da fornire, a condizione che non facciano parte dell’offerta economica

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Con il ricorso di primo grado l’appellante ha impugnato l’aggiudicazione in favore di Ma., allegando che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara relativa al lotto n. 2 avendo riportato nella propria offerta tecnica dei dati economici, e che i servizi aggiuntivi proposti da Ma. erano per lo più insuscettibili di essere valutati con attribuzione di punteggio in quanto riguardanti prestazioni già incluse tra quelle poste a base di gara, ovvero esorbitanti o comunque non pertinenti rispetto all’oggetto ed alla causa dell’appalto; la decurtazione di tale punteggio avrebbe consentito ad Eu. di divenire aggiudicataria di entrambi i lotti; è stata censurata anche la lex specialis di gara per avere previsto la valutazione dei “servizi aggiuntivi” senza peraltro prevedere sub-criteri e sub-pesi correlati.

2. – La sentenza qui appellata ha respinto il ricorso principale e dichiarato improcedibile il ricorso incidentale escludente proposto dalla Ma. s.p.a.; ha rilevato in particolare che la lex specialis non poneva un divieto assoluto di indicare qualsiasi elemento di natura economica nell’offerta tecnica e che la commissione giudicatrice ha attribuito ai servizi aggiuntivi non solo punteggi numerici, ma anche la motivazione a supporto dei medesimi.

3. – A sostegno dell’appello il R.T.I. Eu. s.r.l. deduce che l’elemento economico introdotto da Ma. nella propria offerta tecnica non è riconducibile al merito tecnico e che non poteva essere attribuito all’aggiudicataria il punteggio a titolo di servizi aggiuntivi, od almeno lo stesso doveva essere inferiore.

4. – Si sono costituite in resistenza la Provincia Autonoma di Trento e la Ma. s.p.a. eccependo l’irricevibilità ed inammissibilità, nonché l’infondatezza nel merito dell’appello; quest’ultima ha altresì esperito appello incidentale reiterando i motivi svolti nel ricorso incidentale di primo grado.

5.- All’udienza pubblica del 9 marzo 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.- Il primo motivo dell’appello principale deduce l’erroneità della sentenza appellata per non avere accolto il primo motivo di ricorso finalizzato ad ottenere l’esclusione della Ma. dalla gara relativa al secondo lotto per violazione del principio di segretezza delle offerte, stabilito dall’art. 46, comma 1-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006 e dal bando di gara a pagina 4, oltre che del principio di par condicio, avendo indicato nella propria offerta tecnica elementi di natura economica (consistenti nella cessione/retrocessione ad A.P.P.S. di quota parte delle provvigioni relative ai contratti assicurativi relativi al rischio RCT/O in corso di esecuzione alla data di aggiudicazione, con riduzione dell’aliquota provvigionale dall’8 al 5 per cento) e lo stralcio del punteggio conseguito dalla controinteressata in virtù dell’offerta di sconto sulle provvigioni.

Il motivo è infondato.

Come correttamente rilevato dalla completa ed analitica sentenza appellata, il bando di gara, letto alla luce dei “parametri e criteri di valutazione dell’offerta”, ove viene attribuito punteggio, tra l’altro, alle “proposte per il conseguimento di economie di spesa nel settore assicurativo realisticamente percorribili nella realtà aziendale”, non vieta l’assoluto inserimento di elementi economici nell’offerta tecnica, quanto piuttosto preclude la possibilità di introdurre elementi riconducibili all’offerta economica, rendendola conoscibile contestualmente a quella tecnica, eludendo il principio di separatezza delle due offerte. Tale impostazione è, del resto, conforme alla prevalente giurisprudenza, secondo cui è possibile che nell’offerta tecnica siano inclusi elementi economici che si rendano necessari in funzione degli elementi qualitativi da fornire, a condizione che non facciano parte dell’offerta economica (in termini Cons. Stato, V, 12 novembre 2015, n. 5181; V, 22 febbraio 2016, n. 703).

Nel caso di specie, la proposta di Ma. per conseguire economie di spesa non disvela il contenuto dell’offerta economica, ma si caratterizza per una riduzione della provvigione per i contratti in corso nella misura (5 per cento) corrispondente alla base d’asta del lotto n. 2, con l’importo differenziale attribuito ad A.P.S.S.; giova rilevare che l’offerta economica per i nuovi contratti assicurativi è stata pari allo 0,95 per cento.

Obietta l’appellante che tale meccanismo non descrive un’economia di spesa, quanto piuttosto un’erogazione liberale che non ha nulla a che vedere con gli elementi qualitativi dell’offerta (specifica attività professionale), in quanto è costituito da una devoluzione degli importi provenienti al broker dalle imprese assicuratrici in favore di A.P.S.S., che alcun onere corrisponde per l’attività di brokeraggio.

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