Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 2 febbraio 2018, n. 675. E’ possibile che nell’offerta tecnica siano inclusi elementi economici che si rendano necessari in funzione degli elementi qualitativi da fornire, a condizione che non facciano parte dell’offerta economica

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Sennonchè tale argomento non tiene conto della peculiarità di quanto indicato alla lettera sub c) dell’Elemento 1 del documento “ parametri e criteri di valutazione dell’offerta ”, che inevitabilmente guarda alla gestione in corso ai fini del conseguimento di economie di scala “percorribili nella realtà aziendale”, rispetto alla quale può essere funzionale anche uno sconto sull’aliquota provvigionale.

Nei descritti termini non è neppure ravvisabile la violazione del principio di concorrenzialità, in quanto bene avrebbe potuto anche il R.T.I. Eu. proporre lo sconto per le provvigioni in corso, dovendosi tenere conto che il chiarimento fornito (al quesito n. 6) dalla stazione appaltante in data 8 aprile 2015 concerne l’offerta economica, e comunque vale a chiarire l’intangibilità, per l’Amministrazione, dei contratti in corso, ma non certo a precludere una riduzione della provvigione proveniente dalla parte, e costituita dalla retrocessione in favore di A.P.S.S. di una quota della remunerazione conseguita dall’assicuratore.

Non esiste pertanto un problema di garanzia della par condicio dei partecipanti alla gara, che è condizione indispensabile anche al fine di attribuire un punteggio a titolo di erogazione liberale, secondo quanto affermato dall’ormai risalente sentenza di Cons. Stato, Ad. plen., 18 giugno 2002, n. 6. Ma nel caso di specie, come già osservato, non si verte al cospetto di un’erogazione liberale, costituendo la retrocessione della remunerazione la sola modalità attraverso la quale era possibile ridurre la percentuale della provvigione, dal momento che per l’Amministrazione l’attività di brokeraggio è gratuita.

2. – Con il secondo motivo di appello, concernente il secondo ed il terzo motivo del ricorso di primo grado, si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto correttamente valutati, da parte della Commissione giudicatrice, i servizi aggiuntivi proposti da Ma.. In particolare, la sentenza ha affermato che il giudizio sintetico relativo al secondo lotto evidenzia la motivazione del punteggio (di 11,7) e consente di inferire quali siano stati i servizi valutati, mentre con riguardo al primo lotto il giudizio sintetico con l’attribuzione di un punteggio (pari a 4,5) permette di evincerne le ragioni, pur non essendo specificati i servizi che si sono intesi valorizzare.

Allega l’appellante l’erroneità della sentenza in quanto non ha stigmatizzato la mancata elencazione (nei verbali del 16 ottobre e del 4 novembre 2015), da parte della Commissione giudicatrice, dei servizi aggiuntivi offerti dalla Ma. che sono stati considerati ai fini dell’attribuzione del punteggio, specialmente con riferimento al primo lotto.

Il terzo motivo dell’appello principale, che può essere esaminato congiuntamente al secondo in ragione della loro connessione e complementarietà, contesta poi la sentenza impugnata che ha ritenuto valutabili favorevolmente la gran parte dei servizi aggiuntivi proposti da Ma.. Deduce che in alcuni casi si tratta di prestazioni non apprezzabili in quanto comprese nell’oggetto principale del contratto od al contrario esorbitanti dallo stesso (a titolo esemplificativo, per il lotto n. 1, il “programma di analisi e ottimizzazione dei costi afferenti la flotta veicolare”, i “programmi di assistenza socio-sanitaria” con la Mutualitas, il “progetto piccoli Comuni”; per il lotto n. 2, “la rivalsa del datore di lavoro per il costo relativo all’assenza di personale per causa terzi”, i “costi dell’aggiornamento annuale di valorizzazione del patrimonio aziendale” dell’A.P.S.S.).

I motivi sono infondati.

Il corredo motivazionale della sentenza appare condivisibile, fondandosi su giudizi della Commissione giudicatrice sufficientemente motivati ed idonei a dare conto della valutazione compiuta.

Con riguardo ai servizi aggiuntivi offerti a titolo gratuito (secondo le coordinate di cui alla lettera “F” del documento “Parametri e criteri di valutazione dell’offerta”) per il lotto n. 1, il giudizio contenuto nel verbale del 4 novembre 2015 per Ma. s.p.a. è quello di ottimo, con attribuzione di 4,5 punti, con la motivazione che «le proposte risultano attuabili e di effettivo interesse per la Provincia, anche sotto il profilo dell’economicità», mentre il punteggio massimo di 5 ed il giudizio “eccellente” per il raggruppamento Eu. è motivato nel senso che «le proposte risultano attuabili e di effettivo interesse per la Provincia e sono apprezzabili sia sotto il profilo dell’economicità che del miglioramento».

La graduazione dei punteggi appare ragionevole e giustificata dal fatto che l’offerta di Eu., oltre ad essere apprezzabile sotto il profilo dell’economicità, lo è anche nella prospettiva del miglioramento, elementi parametrici considerati dalla lex specialis (lett. “F” dei Parametri e criteri di valutazione dell’offerta).

Per quanto concerne poi il lotto n. 2, ove i servizi aggiuntivi sono contemplati dall’Elemento 5 dei “Parametri di valutazione dell’offerta”, dal verbale del 16 ottobre si evince che Ma. ha conseguito il giudizio di ottimo ed 11,7 punti (su di un massimo di 13) in quanto «i servizi aggiuntivi proposti sono di sicuro interesse per l’Azienda; di particolare rilevanza la proposta di gestione per conto dell’Azienda dell’azione di rivalsa del datore di lavoro, nonché l’assunzione dei costi dell’aggiornamento annuale di valorizzazione del patrimonio aziendale. Ampia e completa l’offerta di coperture assicurative individuali a favore dei dipendenti». Il R.T.I. Eu. ha invece conseguito il giudizio di distinto e punti 10,4 con la motivazione che «i servizi aggiuntivi proposti sono apprezzabili; ampia e completa l’offerta di coperture assicurative individuali a favore dei dipendenti». Anche in tale caso il discrimine tra i giudizi si fonda sui parametri generali fissati dalla lex specialis (Elemento 5 dei Parametri e valutazione dell’offerta).

La lettura dei verbali dimostra dunque che non sussiste il dedotto vizio motivazionale nei giudizi espressi dalla Commissione, dai quali può evincersi, seppure con diversa intensità di articolazione nei due lotti, ma in modo adeguato per entrambi, il fondamento di razionalità dei giudizi espressi, e conferma dunque la condivisibilità della sentenza appellata sia con riferimento all’art. 3 della legge n. 241 del 1990, sia ai criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il paradigma dell’art. 83 del d.lgs. n. 163 del 2006.

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