Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 2 febbraio 2018, n. 675. E’ possibile che nell’offerta tecnica siano inclusi elementi economici che si rendano necessari in funzione degli elementi qualitativi da fornire, a condizione che non facciano parte dell’offerta economica

E’ possibile che nell’offerta tecnica siano inclusi elementi economici che si rendano necessari in funzione degli elementi qualitativi da fornire, a condizione che non facciano parte dell’offerta economica

 

Sentenza 2 febbraio 2018, n. 675
Data udienza 9 marzo 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quinta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6016 del 2016, proposto da:

Eu. s.r.l., in proprio e quale capogruppo del R.T.I. con Ao. s.p.a., In. & Re. Br., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gi. D’An., Al. De. An., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Il. Co. in Roma, via (…);

contro

Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti, Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento, non costituite in giudizio;

Provincia Autonoma di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ni. Pe., Lu. Ma., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Lu. Ma. in Roma, via (…);

nei confronti di

Ma. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati St. So., Ga. Di. Pa., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ga. Di. Pa. in Roma, viale (…);

per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. DELLA PROVINCIA DI TRENTO n. 00219/2016, resa tra le parti, concernente l’appalto del servizio di brokeraggio assicurativo della Provincia Autonoma di Trento (lotto1) e dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (lotto2).

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Trento e della Ma. s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 marzo 2017 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati De. An., Ca. per delega di Ma., e So.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.- Il R.T.I. Eu. s.r.l. ha interposto appello avverso la sentenza 20 maggio 2016, n. 219 del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, con la quale è stato respinto il ricorso dallo stesso esperito avverso il verbale in data 18 gennaio 2016 di aggiudicazione in favore di Ma. s.p.a. della procedura aperta per l’affidamento dell’appalto, suddiviso in due lotti, avente ad oggetto il “servizio di brokeraggio assicurativo della Provincia Autonoma di Trento” ed il “servizio di brokeraggio assicurativo dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari-A.P.S.S.”.

La procedura di gara è stata bandita il 4 marzo 2015 dalla Provincia Autonoma di Trento-Agenzia Provinciale per gli appalti e contratti (A.P.A.C.); il bando, tra l’altro, precisava che ogni concorrente doveva produrre, per ciascun lotto di interesse, un’offerta tecnica ed un’offerta economica, disponendo altresì che “l’offerta tecnica non potrà contenere, a pena di esclusione, alcun riferimento di tipo economico”.

All’esito delle operazioni di gara la Ma. s.p.a. ed il R.T.I. Eu. si sono collocate, rispettivamente, al primo ed al secondo posto delle graduatorie di gara relative ad entrambi i lotti; in particolare, con riguardo al lotto n. 1, Ma. ha conseguito un punteggio complessivo di 100 (di cui 4,50 punti per i servizi aggiuntivi offerti) ed Eu. di 97,14 (di cui 5 punti per i servizi aggiuntivi); con riferimento al lotto n. 2, Ma. ha conseguito 99,16 punti (di cui 13 per i servizi aggiuntivi) ed Eu. punti 96,51 (di cui 11,56 per i servizi aggiuntivi offerti).

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