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2. Con atto di appello ritualmente notificato il 31 marzo 2017 la predetta Società Sa. Se. ha chiesto la riforma della di tale sentenza, riproponendo sostanzialmente i motivi di censura sollevati in primo grado di cui ha lamentato l’erroneo apprezzamento, il superficiale esame e l’ingiusto rigetto con motivazione affatto condivisibile.
Hanno resistito al gravame il Consorzio Pr. Mu. e la Regione Sardegna, che hanno insistito per il suo rigetto.
Alla pubblica udienza del 19 dicembre 2017 la causa è passata in decisione.
3. All’esame proprio della fase di merito e nella pienezza del contraddittorio la Sezione è dell’avviso che l’appello deve essere accolto alla stregua delle osservazioni che seguono.
3.1. Non è meritevole di favorevole considerazione il primo motivo di gravame con cui, sostanzialmente reiterando le censure sollevato con il corrispondente motivo del ricorso principale, la società appellante ha sostenuto l’invalidità per incompletezza e indeterminatezza dell’offerta economica dell’aggiudicataria che non aveva indicato per ognuno dei presidi in cui doveva svolgersi il servizio di facchinaggio la singola percentuale di sconto operato.
Al riguardo la sentenza impugnato ha correttamente evidenziato, sulla base peraltro delle puntuali disposizioni della lex specialis, non smentite e non smentibili (ma solo inammissibilmente interpretate in modo soggettivo dall’appellante), che la procedura di gara non era articolata in lotti, che il servizio di facchinaggio doveva essere svolto su tutto il territorio regionale e soprattutto che l’offerta economica doveva essere formulata con riguardo all’intero servizio oggetto dell’appalto, indicando – come imposto dalle previsioni del disciplinare di gara – nel modello predisposto nel campo denominato “prezzo unitario” il valore totale dell’offerta (espresso in cifre ed in lettere), quale risultante della somma dei prezzi offerti per le tre principali oggetto della gara (facchinaggio, mezzi a presidio fisso, mezzi a chiamata), indicazioni che nel caso di specie erano state puntualmente rispettate; non era invece richiesto, tanto meno a pena di esclusione, l’indicazione dello sconto o della percentuale di ribasso, che pertanto non era elemento costitutivo dell’offerta o quanto meno necessario o idoneo a consentire la valutabilità dell’offerto. E’ appena il caso di aggiungere che in ogni caso, proprio perché l’indicazione della percentuale di ribasso o di sconto non era prevista a pena di esclusione, la sua mancanza o la sua erronea individuazione, non avrebbe mai potuto comportare la esclusione dell’offerta.
3.2. E’ da respingere anche il terzo di gravame.
A tal fine occorre premettere che non è contestato che l’aggiudicatario, il Consorzio Pr. Mu., sia un consorzio stabile: quest’ultimo, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, è caratterizzato dal c.d. elemento teleologico che gli consente di operare con un’autonoma struttura di impresa, capace di eseguire, anche in proprio, ovvero senza l’ausilio necessario delle strutture imprenditoriali delle consorziate, le prestazioni previste nel contratto, contratto che il predetto consorzio ordinario stipula in nome proprio e per conto delle consorziate, con la conseguenza che a lui direttamente ed esclusivamente si imputa l’attività compiuta (Cons. Stato, sez. VI, 13 ottobre 2015, n. 4703; sez. V, 2 maggio 2017, n. 1984; 22 gennaio 2015, n. 244).
Ciò rende infondato il rilievo circa la mancata indicazione della natura collettiva del consorzio nella cauzione prodotta, essendo sufficiente che sia stato indicato il Consorzio garantito, fermo restando la correttezza della motivazione dei primi giudici che sul punto ha evidenziato in ogni caso che si sarebbe trattato di un vizio regolarizzabile che giammai avrebbe potuto determinare l’esclusione dalla gara; ugualmente è a dirsi per la dedotta mancanza della firma del Consorzio contraente sulla cauzione, tanto più che tale sottoscrizione non è necessaria, non essendo il soggetto garantito parte necessaria del contratto di fideiussione (A.P. 4 ottobre 2005, n. 8).
3.3. Non merita favorevole considerazione neppure il quarto motivo di gravame.
E’ sufficiente al riguardo rilevare che in realtà l’appellante non contesta che l’affermazione dei primi giudici secondo cui dalla documentazione in atti emerge con chiarezza che il Consorzio è autorizzato all’attività di trasporto per conto terzi, evidenziando piuttosto che la società Pu. & Ce. 2, facente parte del Consorzio, non sarebbe abilitata all’autotrasporto (e neppure al facchinaggio) e non possiederebbe neanche le relative iscrizioni, in violazione dell’art. 3 del disciplinare.
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