Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 17 gennaio 2018, n. 276. Il consorzio stabile è caratterizzato dal c.d. elemento teleologico

Il consorzio stabile è caratterizzato dal c.d. elemento teleologico che gli consente di operare con un’autonoma struttura di impresa, capace di eseguire, anche in proprio, ovvero senza l’ausilio necessario delle strutture imprenditoriali delle consorziate, le prestazioni previste nel contratto, contratto che il predetto consorzio ordinario stipula in nome proprio e per conto delle consorziate, con la conseguenza che a lui direttamente ed esclusivamente si imputa l’attività compiuta.

Sentenza 17 gennaio 2018, n. 276
Data udienza 19 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quinta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 2424 del 2017, proposto da:

Sa. Se. S.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Be. Ba. e Ni. Me., con domicilio eletto presso An. De. An. in Roma, via (…);

contro

Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ma. Pa. e Al. Ca., con domicilio eletto presso l’avvocato Ma. Pa. in Roma, via (…);

Assessorato Ee.Ll. Fin. Urb. Direz. Gen. Le – Serv. Centrale Regionale di Committenza, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Consorzio Pr. Mu.-Consorzio Stabile, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Do. De. Li., domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria della V Sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Sardegna, Sez. I n. 171/2017, resa tra le parti, concernente l’affidamento del servizio di facchinaggio per la Regione Autonoma della Sardegna;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna e del Consorzio Pr. Mu.-Consorzio Stabile;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2017 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati Ni. Me., Ma. Pa. e Do. De. Li.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, sez. I, con la sentenza n. 171 del 9 marzo 2017, nella resistenza della Regione Sardegna e del Consorzio Pr. Mu. Consorzio Stabile, ha respinto il ricorso proposto dalla società Sa. Se. S.c.a.r.l. per l’annullamento della determinazione 30168/I 4.3. rep. 1720 del 22 luglio 2016 dell’amministrazione regionale della Sardegna di aggiudicazione definitiva in favore del Consorzio Pr. Mu. del servizio di facchinaggio della durata di sessanta mesi per un unico lotto.

Sono stati infatti ritenute infondate le censure sollevate di: violazione e falsa applicazione di legge (artt. 87 ss. D. lgs. 163/06), violazione della lex specialis, eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione [primo motivo]; violazione della par condicio tra i concorrenti, illegittimo omesso accertamento della complessiva non congruità dell’offerta aggiudicataria, risultante da numerose elisioni di voce di costo, illogicità del giudizio positivo di congruità con riferimento alla mancata, violazione e falsa applicazione di legge (art. 86 ss. D. lgs. 163/2006), violazione della lex specialis, difetto di istruttoria e di motivazione, eccesso di potere per illogicità manifesta, violazione dell’art. 36 della Costituzione [secondo motivo]; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 75 d.lgs. 163/2006 e dell’art. 8 del disciplinare di gara [terzo motivo]; violazione della L. 23 dicembre 1997 n. 454 ed in particolare dell’art. 1, comma 6, nonché dell’ulteriore normativa sia interna che comunitaria in merito ai requisiti per l’esercizio dell’attività di trasporto per conto terzi ed in particolare regolamento europeo UE1071/1999 decreto prot. rd/921 del 25 novembre 2011 nonché della direttiva 96/26/CE del Consiglio del 29 aprile 2006 [quarto motivo].

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