Nel procedimento di accertamento dell’idoneità sufficiente, rispetto ai profili sanitari occorrenti per il mantenimento del militare in servizio, il giudizio di inidoneità non equivale per forza al riconoscimento dell’esistenza di uno stato patologico globale e permanente, ma significa solo che le caratteristiche fisiche del militare non corrispondono più ai livelli richiesti per il buono e duraturo espletamento d’un servizio, spesso di particolare gravosità.
Sentenza 31 gennaio 2018, n. 638
Data udienza 18 gennaio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9489 del 2016, proposto dal Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso per legge dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via (…), è domiciliato;
contro
-OMISSIS- non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. per il LAZIO – Sede di ROMA – SEZIONE I BIS n. 9980/2016, resa tra le parti, concernente inidoneità per il reclutamento di 1050 allievi carabinieri effettivi.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2018 il consigliere Fabio Taormina e udito per la parte appellante l’avvocato dello Stato Galluzzo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe appellata n. 9980 del 29.9.2016 il T.a.r. per il Lazio -Sede di Roma – ha accolto il ricorso proposto dalla odierna parte appellata,Signor -OMISSIS-, volto ad ottenere l’annullamento del provvedimento con il quale era stato espresso il giudizio di inidoneità nei propri confronti nell’ambito della selezione per il reclutamento di n. 1050 Allievi Carabinieri Effettivi.
2. La originaria parte ricorrente aveva prospettato plurime censure, di violazione di legge ed eccesso di potere
3. Il Ministero della Difesa ed il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri non si erano costituiti nel giudizio di prime cure.
4. Con la sentenza gravata il T.a.r., ha innanzitutto riepilogato gli esiti degli accertamenti istruttori disposti, facendo presente che:
a) con OCI n. 5091 del 1.9.2016, era stata ordinata una verificazione, intesa ad accertare, in contraddittorio tra le parti, la percentuale di massa grassa dell’originario ricorrente nonché ad effettuare l’esame impendenziometrico;
b) all’esito della stessa, era risultato che “all’atto della verificazione i parametri di peso e altezza del predetto originario ricorrente erano risultati i seguenti: altezza cm 179; peso Kg 85,4. II “test bio-impedenziometrico” del predetto originario ricorrente aveva consentito di riscontrare un IMC pari a 26,7″;
c) pertanto, “l’IMC riscontrato in sede di verificazione era inferiore a 28, pertanto rientrava nei limiti previsti dalla Direttiva Tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare approvata con DM 4 giugno 2014 con l’attribuzione di un confidente 2 CO, compatibile con l’idoneità al concorso in oggetto”;
4.1. Il primo Giudice ha quindi accolto il ricorso, ordinando all’amministrazione odierna appellante di ammettere il ricorrente al prosieguo delle procedure concorsuali
5. L’amministrazione originaria resistente rimasta soccombente ha impugnato la decisione del T.a.r. denunciandone la erroneità e, dopo avere analiticamente ripercorso le principali tappe del risalente contenzioso, ha riproposto le tesi invano sostenute in primo grado, chiedendo la riforma della sentenza in quanto errata.
6. Alla adunanza camerale del 16 febbraio 2017 fissata per la delibazione della domanda di sospensione della esecutività la Sezione, con la ordinanza n. 672/2017 ha accolto il petitum cautelare rilevando che “seppure nella sommarietà della delibazione cautelare, l’appello non appare sfornito di fumus, avuto riguardo al consolidato principio in materia di infungibilità delle valutazioni tecniche delle Amministrazioni e prospetta delicate questioni da vagliare sollecitamente nella competente sede di merito; considerato altresì che, quanto al periculum, nel bilanciamento degli interessi le esigenze dell’Amministrazione a non immettere in servizio in via interinale un soggetto reputato inidoneo sono da considerarsi senz’altro prevalenti; ” nella stessa ordinanza cautelare è stato disposto che l’udienza pubblica di trattazione della causa nel merito sarebbe stata fissata con separato decreto dal Presidente della Sezione nel primo trimestre dell’anno 2018.
7. Alla odierna pubblica udienza del 18 gennaio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è fondato e va accolto con conseguente riforma dell’impugnata decisione, reiezione del ricorso di primo grado, e salvezza degli atti impugnati.
2. Il Collegio non intende decampare dai consolidati principi giurisprudenziali secondo cui:
a) (Consiglio di Stato Sezione IV sentenza n. 2932 del 18 maggio 2012) ” l’idoneità psico-fisica richiesta per l’arruolamento non consiste nella mera assenza di patologie implicanti disturbifunzionali, ma richiede una particolare prestanza fisica e psicologica (ragionevolmente esigibile proprio in relazione alle caratteristiche particolari di impiego operativo degli appartenenti alle Forze Armate) che ben può essere impedita anche da alterazioni od imperfezioni organiche di carattere non patologico; inoltre, il riscontro di siffatta prestanza fisica è demandato ad un apprezzamento tecnico discrezionale di spettanza esclusiva dell’amministrazione militare” (cfr. ex plurimis anche sez. IV^, ord n. 1607 del 2016 n. 3705 del 2013 n. 5856 del 2009 e n. 4808 del 2003)”.
b) tali requisiti, ovviamente, devono permanere per tutta la durata dell’impiego: si è detto ancora di recente che (Consiglio di Stato, sez. IV, 09/11/2015, n. 5085) “nel procedimento di accertamento dell’idoneità sufficiente, rispetto ai profili sanitari occorrenti per il mantenimento del militare in servizio, il giudizio di inidoneità non equivale per forza al riconoscimento dell’esistenza di uno stato patologico globale e permanente, ma significa solo che le caratteristiche fisiche del militare non corrispondono più ai livelli richiesti per il buono e duraturo espletamento d’un servizio, spesso di particolare gravosità.”;
c) le valutazioni delle Commissioni tecniche in ordine ai requisiti fisici per il reclutamento:
I) sono espressione di discrezionalità tecnica;
II) hanno natura infungibile, non potendo essere sostituite e/o surrogate da accertamenti demandati ad altri organi, e svolti in epoca successiva;
III) sono sindacabili ove inattendibili;
IV) sono soggette al principio tempus regit actum, per cui eventuali resultanze di segno difforme rese in epoca successiva non valgono ad inficiare l’attendibilità del dato tecnico reso dalla Commissione all’uopo preposta.
3. Nel caso di specie, a distanza di tempo dall’accertamento di segno negativo, si è svolta una verificazione, ma l’esito della stessa (rectius, l’utilizzabilità degli esiti di detta verificazione in chiave di smentita alla attendibilità dell’esito contestato dall’originario ricorrente) è palesemente inficiato da un dato eclatante: l’originario ricorrente, medio tempore, aveva perso ben sette chili di massa corporea.
4. E’ evidente che fondare l’ammissione alla procedura sulla scorta di tale dato implica mettere in crisi l’intero sistema di reclutamento (fondato, si ripete sul criterio c.d. “della infungibilità”, anche sotto il profilo temporale, degli accertamenti eseguiti) permanentemente “esposto” ad esiti di segno contrario, successivamente accertati a distanza di tempo, ma sulla scorta di dati che, medio tempore, possono essere stati modificati dalla condotta del soggetto destinatario degli accertamenti medesimi: ciò, a tacer d’altro, colliderebbe con il principio per cui i requisiti (anche fisici) vanno posseduti al momento della scadenza del termine del bando, e comprovati allorchè l’Amministrazione ne promuove l’accertamento.
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