Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 31 gennaio 2018, n. 638. Nel procedimento di accertamento dell’idoneità sufficiente

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5. L’appello va quindi, all’evidenza accolto, e per l’effetto, in riforma dell’impugnata decisione, deve essere respinto il ricorso di primo grado, con salvezza degli atti impugnati.
6. Le spese del doppio grado di giudizio vanno compensate stante la particolarità della situazione fattuale sottesa alla controversia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto, in riforma dell’impugnata decisione, respinge il ricorso di primo grado, con salvezza degli atti impugnati.
Spese del doppio grado di giudizio compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della parte appellata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Filippo Patroni Griffi – Presidente
Fabio Taormina – Consigliere, Estensore
Oberdan Forlenza – Consigliere
Giuseppe Castiglia – Consigliere
Luca Lamberti – Consigliere

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