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[…]
Invero, condividendo sul punto quanto espresso dalla costante giurisprudenza (ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 27/12/2013, n. 6250; Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 3/09/2015, n. 581), il Collegio ritiene che il principio di precauzione:
a) i cui tratti giuridici si individuano lungo un percorso esegetico fondato sul binomio analisi dei rischi-carattere necessario delle misure adottate, presuppone l’esistenza di un rischio specifico all’esito di una valutazione quanto più possibile completa, condotta alla luce dei dati disponibili che risultino maggiormente affidabili e che deve concludersi con un giudizio di stretta necessità della misura;
b) non può legittimare un’interpretazione delle disposizioni normative, tecniche ed amministrative vigenti in un dato settore che ne dilati il senso fino a ricomprendervi vicende non significativamente pregiudizievoli;
c) non conduce automaticamente a vietare ogni attività che, in via di mera ipotesi, si assuma foriera di eventuali rischi per la salute delle persone e per l’ambiente, privi di ogni riscontro oggettivo e verificabile, richiedendo esso stesso una seria e prudenziale valutazione, alla stregua dell’attuale stato delle conoscenze scientifiche disponibili, dell’attività che potrebbe ipoteticamente presentare dei rischi, valutazione consistente nella formulazione di un giudizio scientificamente attendibile.
14. Facendo applicazione dei suesposti principi alla vicenda per cui è causa, sulla scorta delle risultanze documentali in atti, il collegio osserva quanto segue:
a) molte delle censure appaiono generiche, pertanto inammissibili;
b) ad ogni modo, tutte le censure che contrastano il contenuto del compendio delle valutazioni discrezionali poste a base del positivo provvedimento definitivo di VIA sono inammissibili per le ragioni esposte al precedente § 12 (in particolare 12.3); il Comune ricorrente, in buona sostanza, attacca l’opportunità delle scelte, tecniche e amministrative, rimesse all’autorità preposta alla cura di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti, sostituendo alle contestate valutazioni, che non superano mai la soglia dell’abnormità o della manifesta illogicità, le proprie soluzioni (valoristiche, progettuali, istituzionali, economiche);
c) inoltre, tutte le censure dirette a contestare l’omessa valutazione degli impatti cumulativi delle attività autorizzate sono anche infondate, in considerazione della sufficienza ed idoneità delle prescrizioni imposte dalla Commissione, secondo il principio di massima precauzione, come già condivisibilmente ravvisato dal Giudice di primo grado:
c.1) divieto di svolgere contemporaneamente ulteriori indagini sismiche in ambiti geografici dove la distanza fra le imbarcazioni sismiche sia inferiore, nel punto più vicino atteso, a 55 miglia nautiche (100 km), in modo da garantire un’adeguata via di fuga ai mammiferi marini (così come già ribadito anche nel rapporto ISPRA 2012);
c.2) divieto di contemporanea esecuzione di indagini sismiche 2D e 3D se non siano trascorsi almeno 12 mesi dalla prima campagna;
c.3) limitatamente ai permessi di ricerca 2D, se in futuro dovesse risultare necessario effettuare una ulteriore campagna di approfondimento geofisico del tipo 3D dovrà essere attivata una nuova procedura di valutazione ambientale;
c.4) per minimizzare qualsiasi interferenza o impatto cumulativo dovuto alla simultaneità delle operazioni all’interno di due aree adiacenti assegnate allo stesso proponente, l’esecuzione del rilevamento deve essere effettuata impiegando un’unica nave di acquisizione e quindi un’unica sorgente acustica, eliminando in tal modo ogni possibilità di sovrapposizione di effetti legati alla generazione di più segnali acustici contemporaneamente presenti in una medesima area;
c.5) nel caso in cui uno o più titoli minerari vengano rilasciati con una tempistica tale che renda possibile effettuare i lavori nello stesso periodo in cui si svolgerà l’attività di prospezione geofisica proposta, il proponente è tenuto a prendere contatti con il possibile altro operatore per redigere un cronoprogramma delle operazioni che ne escluda la simultaneità e ad effettuare la verifica dei titoli minerari rilasciati nei dintorni al fine di redigere un cronoprogramma delle attività che ne escluda la simultaneità, con la conseguente esclusione della possibilità di effettuazione simultanea di indagini sismiche in aree adiacenti;
c.6) obbligo di esecuzione del biomonitoraggio e di un piano di monitoraggio bioacustico preventivo e successivo alla crociera sismica, con la previsione che il piano preventivo debba consentire di definire le strategie di mitigazione da adottare nel corso delle operazioni di air gun;
c.7) definizione di una zona di esclusione/area di sicurezza, attorno alla sorgente di rumore per l’individuazione del rischio potenziale per i mammiferi marini suddivisa in due aree di cui una per il danno fisico e una più esterna per il disturbo potenziale;
c.8) indicazione di precisi parametri di misurazione acustica per suddividere l’area di sicurezza.
15. In conclusione, alla luce di quanto considerato, il Collegio, ravvisando che i motivi di appello impingono nel merito delle valutazioni riservate all’amministrazione, ravvisa l’inammissibilità degli stessi.
16. Stante, da un lato, l’infondatezza di alcune censure e, dall’altro, l’inammissibilità di altre, l’appello deve essere respinto.
17. In considerazione della novità della questione, il Collegio ritiene sussistere giusti motivi per la compensazione delle spese del Giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta,
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Massimiliano Tarantino, Presidente FF
Alessandro Verrico – Consigliere, Estensore
Nicola D’Angelo – Consigliere
Giovanni Sabbato – Consigliere
Roberto Caponigro – Consigliere
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