Stabilisca la Corte se l’art. 3, comma 3, lett. a) della Direttiva 2009/28/CE debba essere interpretato – anche alla luce del generale principio di tutela del legittimo affidamento e del complessivo assetto della regolazione apprestata dalla Direttiva in punto di incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili – nel senso di escludere la compatibilità con il diritto UE di una normativa nazionale che consenta al Governo italiano di disporre, con successivi decreti attuativi, la riduzione o, financo, l’azzeramento delle tariffe incentivanti in precedenza stabilite
Sentenza 2 marzo 2018, n. 1307
Data udienza 25 gennaio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 1878 del 2014, proposto dalla società Ag. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Vi. Ce. Ir., ed altri, con domicilio eletto presso lo studio Vi. Ce. Ir. in Roma, via (…);
contro
Ministero dello sviluppo economico, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Ge. dei Se. En.- GSE S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato An. Se., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio – Sede di Roma, Sezione III-ter n. 9926 del 20 novembre 2013, resa tra le parti, concernente applicazione delle tariffe per l’incentivazione della produzione di energia elettrica proveniente da impianti solari fotovoltaici.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello sviluppo economico e del Ge. dei Se. En.- GSE S.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2018 il consigliere Luca Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Ce. Ir., Se. e l’avvocato dello Stato Fi.;
Visto l’art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
1. La società Ag. s.r.l ha impugnato avanti il T.a.r. per il Lazio – Sede di Roma il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 5 luglio 2012, avente ad oggetto le modalità di incentivazione per la produzione di energia fotovoltaica, contestualmente instando per la declaratoria del proprio diritto all’applicazione delle tariffe incentivanti stabilite dal precedente d.m. del 5 maggio 2011.
2. La ricorrente ha premesso:
– di operare nel settore della costruzione, gestione e manutenzione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e di avere realizzato negli anni 2010-2011, previo rilascio delle necessarie autorizzazioni, un impianto fotovoltaico a terra su area agricola ubicato in Comune di Massa Lombarda, poi entrato in esercizio “a fine marzo 2012”;
– che l’impianto sarebbe stato “nelle condizioni di essere incentivato” in base al d.m. 5 maggio 2011, istitutivo del “Quarto conto energia”, che prevedeva vari semestri di incentivazione – ciascuno con differenti tariffe, limiti di costo e di potenza – riferiti al periodo dal 1 giugno 2011 al 31 dicembre 2016: in particolare, per i due semestri del 2012 il d.m. stabiliva che le domande potevano essere presentate rispettivamente nel novembre 2011 e nel febbraio 2012;
– che l’impianto, nonostante apposita domanda, non era stato ammesso alla fruizione della tariffa incentivante per il primo semestre 2012;
– che, inopinatamente, il Gestore non provvedeva all’apertura del registro per il secondo semestre 2012 a motivo del dichiarato “azzeramento della disponibilità” economica;
– che, in seguito, intervenivano dapprima il d.l. n. 1 del 2012 (convertito con modificazioni con l. n. 27 del 2012), il cui art. 65 disponeva la cessazione dell’incentivazione per gli impianti fotovoltaici collocati a terra su aree agricole, quindi il successivo d.m. 5 luglio 2012 (recante il “Quinto conto energia”), che riduceva notevolmente le risorse finanziarie destinate all’incentivazione tariffaria;
– che l’impianto veniva ammesso alla tariffa incentivante prevista dal d.m. 5 luglio 2012, assai più bassa di quella cui avrebbe avuto diritto ai sensi del d.m. 5 maggio 2011.
3. Sulla scorta di queste premesse di fatto la ricorrente ha articolato le seguenti censure in diritto:
I) l’impianto aveva titolo per accedere alle tariffe incentivanti previste dal Quarto conto energia, di cui non ha potuto beneficiare per la mancata apertura, da parte del Gestore, del registro relativo al secondo semestre 2012; oltretutto, lo stesso d.m. 5 luglio 2012 precisava, all’art. 1, comma 4, che “il d.m. 5 maggio 2011 continua ad applicarsi… ai grandi impianti iscritti in posizione utile nei registri”;
II) il d.m. 5 luglio 2012 sarebbe nullo per “difetto assoluto di attribuzione con riferimento al disposto di cui all’art. 25, comma 10, d.lgs. n. 28 del 2011”;
III) sarebbe stato violato e falsamente applicato l’art. 65 del d.l. n. 1 del 2012;
IV) sarebbe stata violata e falsamente applicata la direttiva n. 2009/28/CE;
V) vi sarebbe stato eccesso di potere “per clamorosa contraddittorietà e perplessità dell’azione amministrativa”;
VI) sarebbe stato leso il legittimo affidamento e omessa la comparazione degli interessi.
4. Costituitesi le Amministrazioni intimate, il Tribunale ha respinto tutte le censure articolate dalla ricorrente. In particolare, i Giudici di prime cure hanno ritenuto:
segue pagina successiva in calce all’articolo
[…]
Leave a Reply