Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 17 gennaio 2018, n. 256. L’acquiescenza, poichè, a differenza della rinuncia alla tutela giurisdizionale, non è conseguente ad una dichiarazione espressa della parte, ma è invece desumibile da atti o fatti incompatibili con la volontà di agire in giudizio

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Prima ancora, l’art. 4, co.2, punto e.1 prevede:
“Previa definizione dell’ambito territoriale di cui all’art. 16 o del comparto di cui all’art. 18 della l. r. 61/85, il piano di lottizzazione svilupperà le quantità globali (o percentuali, qualora non esteso all’intero perimetro considerato dal PRG e indicando, nel caso, le soluzioni progettuali per le parti non convenzionate) stabilite per la zona o la sottozona”.
Il successivo co. 3 prevede:
“Nelle presenti norme e nelle tavole di PRG sono individuate le zone nelle quali è necessaria la preventiva approvazione di uno strumento urbanistico attuativo. Il consiglio comunale potrà suddividere tali zone in aree (unità minime di intervento) cui deve corrispondere un unico strumento attuativo. In tali casi è necessario un preventivo piano di coordinamento generale dell’intera zona (vedi successivo art. 6)”.
Infine, l’art. 6 prevede:
“Indipendentemente dal tipo di intervento, diretto o indiretto, nelle aree delimitate dal perimetro di progettazione unitaria, i progetti urbanistici ed edilizi svilupperanno proposte per l’intero perimetro indicato nel PRG… Nelle tavole n. 13.3 del PRG sono delimitate le aree per le quali è obbligatoria la progettazione unitaria estesa all’intera zona perimetrata”.
4.2. A fronte di tali disposizioni, la società ricorrente sostiene:
– in primo luogo (pagg. 36-37 app.), che “il PRG individua, in via generale, le ZTO da assoggettarsi a strumento attuativo; il piano di lottizzazione potrà urbanizzare dette zone anche in percentuale del perimetro considerato dal PRG; è, in ogni caso, riservata al Consiglio comunale l’eventuale suddivisione delle ZTO de quibus in distinte unità minime di intervento (UMI) o comparti, cui dovrà corrispondere un unico strumento attuativo, da coordinarsi con una proposta urbanistica a valere per l’intera zona omogenea di interesse”. Di conseguenza, non avendo il Consiglio Comunale mai individuato le UMI “non occorre la coincidenza d’ambito tra area da trasformarsi e zona D1.2/2 di PRG”;
– in secondo luogo (pag. 38 app.), poiché “la ZTO de qua (non) risulta direttamente assoggettata a vincolo di progettazione unitaria, per effetto della sua individuazione e delimitazione con apposita simbologia grafica “U”, nelle apposite tavole 13.3 del PRG”, ne consegue, anche per questa via, che non è necessaria la pianificazione totale della zona considerata.
4.2.1. Orbene, le disposizioni considerate, in particolare gli artt. 4 e 25 delle NTA – diversamente dall’interpretazione di esse fornita dall’appellante – consentono di affermare che le zone indicate dal Piano regolatore abbisognano di una pianificazione attuativa “integrale”, cioè riferita all’intera zona contemplata dal Piano, da attuarsi indifferentemente attraverso un piano particolareggiato o altro strumento urbanistico attuativo ad iniziativa pubblica, ovvero attraverso uno strumento urbanistico attuativo ad iniziativa privata (piano di lottizzazione).
Una attuazione pianificatoria “non integrale” della zona può esservi solo nel caso in cui vi sia stata (successivamente all’approvazione del PRG) una ulteriore espressione di volontà pianificatoria da parte del Consiglio Comunale, che potrebbe attuare una suddivisione delle zone in unità minime di intervento: in questo caso, quindi, la pianificazione attuativa sarebbe pur sempre “integrale” per l’area inferiore alla zona, in quanto corrispondente ad una superficie previamente individuata dall’organo titolare della potestà pianificatoria.
D’altra parte, l’interpretazione ora offerta (corrispondente a quella della sentenza impugnata), oltre a desumersi dalla lettura coordinata delle disposizioni innanzi richiamate, risulta conforme ai principi generali, non potendosi configurare, in linea di massima, una pianificazione attuativa parziale, una volta che lo strumento urbanistico abbia specificamente individuato zone assoggettate a pianificazione attuativa.
Ed infatti, per un verso, non appare coerente con le finalità stesse della pianificazione urbanistica, ritenere che, all’interno delle zone individuate, la ulteriore pianificazione possa essere frazionata a discrezione del privato e senza alcuna visione unitaria; per altro verso, ove si ritenesse, nel caso di specie, che, in assenza di delimitazione delle UMI, è possibile un PdL di zona “non integrale” (come sostenuto dall’appellante) si otterrebbe il paradossale risultato di vanificare la stessa possibilità per il Consiglio Comunale di suddividere (successivamente all’approvazione del PRG) le zone in UMI, tutte le volte in cui uno o più privati abbiano presentato un piano di lottizzazione parziale.
Né, infine, devono trarsi argomenti contrari all’interpretazione ora offerta dalla disposizione dell’art. 4, co. 2, punto e.1, poiché – laddove questo afferma che “il piano di lottizzazione svilupperà le quantità globali (o percentuali, qualora non esteso all’intero perimetro considerato dal PRG…)” – intende semplicemente riferirsi, con previsione a carattere generale, alle ipotesi contemplate dal PRG, e cioè a zone non ulteriormente suddivise ovvero a zone suddivise in UMI, per espressa, futura volontà del Consiglio comunale.
4.2.2. Quanto al secondo profilo evidenziato dall’appellante (riferito ad una mancanza di indicazione di vincolo di progettazione unitaria nelle tavole n. 13.3 del PRG), occorre osservare che le NTA prevedono due distinte ipotesi: la prima rappresentata dall’esigenza di “strumento urbanistico di attuazione”, pubblico o privato, esteso all’intera zona (ove non suddivisa in UMI); la seconda, rappresentata dalla “progettazione unitaria”, riferita ad aree specificamente indicate dalle predette tavole n. 13.3.
Ne consegue che la mancanza di indicazione “U” con riferimento alla zona D1.2/2 non esclude la necessità di strumento urbanistico attuativo riferito all’intera zona.
4.3. Da quanto esposto, consegue che i motivi di cui alle lettere b) f) h) ed i) dell’esposizione in fatto sono infondati e devono essere, pertanto, respinti.
Con riferimento specifico al motivo sub lett. h) – con il quale si lamenta che la sentenza “pur avendo giudicato inammissibile la doglianza dell’atto di motivi aggiunti, nondimeno… ha ritenuto di sindacarne il merito, per dichiararne l’infondatezza”, ciò facendo “in situazione di carenza di potere giurisdizionale” – occorre ulteriormente aggiungere che – in disparte l’inammissibilità del motivo sotto il profilo del difetto di interesse – la sentenza impugnata ha concluso nel dispositivo (ed in ciò raccordandosi con la motivazione) per la inammissibilità del motivo di ricorso per intervenuta acquiescenza (poi, su tal punto, innanzi riformata dalla presente decisione).
Ciò precisato, nulla esclude – tenuta ferma la decisione di inammissibilità – che il giudice, a maggior esplicitazione del thema decidendum, possa aggiungere ragioni concorrenti (ma non incidenti sulla decisione già assunta) che comunque avrebbero portato ad uno scrutinio non favorevole (nel merito) del motivo dichiarato inammissibile in rito.
5.1. In coerenza con quanto affermato al precedente punto 3) della presente decisione, il rigetto dei motivi innanzi indicati rende superfluo l’esame di quelli riproposti nel presente grado di giudizio (e riportati sub lett. c), d) ed e) dell’esposizione in fatto), poiché le ragioni addotte dall’amministrazione (positivamente vagliate dal giudice di I grado e ora confermate nella presente sede), sono da sole sufficienti a sorreggere il rigetto del PdL parziale, avvenuto con delibera della Giunta Comunale n. 4 del 2006.
5.2. Al contrario, il predetto rigetto rende necessario esaminare il motivo sub lett. j) dell’esposizione in fatto, con il quale, sotto più profili, si censura la sentenza impugnata per avere ritenuto (dichiarando, dunque, legittima la delibera di Giunta Comunale n. 69/2006) che il secondo PdL presentato e relativo all’intera ZTL, è un piano solo apparentemente unitario e dunque non conforme a quanto richiesto dalle previsioni urbanistiche, come invece sostenuto dalla parte appellante.
6. Anche tale motivo è infondato e deve essere, pertanto, respinto.
Occorre innanzi tutto osservare che, se per le zone quali quella considerata nella presente sede, il Piano regolatore e le sue NTA prevedono un unico strumento urbanistico di attuazione (come innanzi affermato), ciò comporta che il Piano deve essere accompagnato da una pianificazione/progettazione “unitaria” per l’intera zona, cui deve accompagnarsi lo schema di convenzione alla quale aderiscono espressamente (assumendo obbligazioni riferite alla realizzazione dell’intero Piano) tutti i proprietari normativamente previsti e necessari.
Il Piano di lottizzazione, dunque, non può essere elaborato “per stralci”, poiché esso, in quanto strumento urbanistico “integrale”, deve consentire all’amministrazione l’approvazione di una pianificazione complessiva della zona, a fronte di obbligazioni e garanzie assunte in ordine alla realizzazione dell’intero e non in ordine a singoli stralci.
In altre parole, l’interesse pubblico alla ordinata e razionale pianificazione attuativa, che ben può realizzarsi anche attraverso strumenti urbanistici secondari ad iniziativa privata, non può essere “parcellizzato”, così come non possono essere “frazionate” obbligazioni e garanzie.
Ciò che può avvenire “per stralci” è solo la concreta realizzazione di un PdL unitario, distintamente indicata, ed oggetto di ulteriore e specifica approvazione da parte dell’organo comunale competente.
Tanto precisato, il Collegio condivide, sul punto, le considerazioni esplicitate nella sentenza, che non risultano superate dai diversi profili del motivo sub j).

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