Consiglio id Stato, sezione sesta, sentenza 3 ottobre 2017, n. 4595.

Il giudizio positivo espresso dalla maggioranza semplice della commissione esaminatrice (rimasto inoppugnato e ormai inoppugnabile da parte di eventuali controinteressati) deve ritenersi idoneo e sufficiente all’ottenimento della abilitazione scientifica oggetto di concorso, senza che debba farsi luogo ad una rinnovata valutazione di idoneità da parte di una nuova commissione.

 

Sentenza 3 ottobre 2017, n. 4595
Data udienza 16 marzo 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Sesta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10796 del 2015, proposto da:

Zo. Si., rappresentata e difesa dagli avvocati Lu. Na. e An. Na., con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via (…);

contro

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti di

Bi. Ma., non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE III, n. 07246/2015, resa tra le parti e concernente: valutazione negativa in relazione al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale (tornata 2012) alle funzioni di professore universitario di I° fascia per il settore concorsuale 10/F1 – Letteratura italiana, Critica letteraria e Letterature comparate;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione appellata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 16 marzo 2017, il consigliere Bernhard Lageder e uditi, per le parti, l’avvocato Lu. Na. e l’avvocato dello St. Pa. De. Nu.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Il T.a.r. per il Lazio, con la sentenza in epigrafe, accoglieva parzialmente il ricorso n. 3979 del 2014, con il quale l’odierna appellante Zo. Si. aveva impugnato gli atti della procedura di abilitazione nazionale alle funzioni di professore universitario di I° fascia per il settore concorsuale 10/F1 – Letteratura italiana, Critica letteraria e Letterature comparate (tornata 2012), non superata con esito positivo per il mancato raggiungimento del prescritto quorum di quattro quinti dei componenti della commissione giudicatrice previsto dall’art. 8, comma 5, d.P.R. 14 settembre 2011, n. 222 (infatti, tre dei cinque componenti della commissione di valutazione avevano espresso giudizi di piena maturità scientifica sulle opere e sui titoli della ricorrente, mentre gli altri due, pur riconoscendo le buone qualità di studiosa della ricorrente, avevano formulato un giudizio individuale finale negativo).

Per quanto qui interessa (tenuto conto dei limiti del devolutum), il T.a.r. adìto accoglieva, in particolare, le censure incentrate sul difetto di motivazione della mancata abilitazione, sotto il profilo che, a fronte di tre giudizi individuali positivi formulati dai commissari Cu. Re. ed altri, e di due giudizi individuali negativi espressi dai commissari Sa. ed Es. (i quali, pur dando atto della competenza e delle buone qualità di studiosa della ricorrente, avevano concluso per negarle l’abilitazione), la sintesi finale dei giudizi individuali cui era pervenuta la commissione non risultava sorretta da una motivazione che rendesse comprensibile il responso di inidoneità, oltre ad essere basata su due giudizi individuali negativi intrinsecamente contraddittori tra premesse e conclusioni. Il T.a.r. accoglieva, altresì, il motivo con cui era stata dedotta l’illegittima mancata valutazione dei titoli consistenti nelle supplenze svolte nei corsi assegnati alla ricorrente presso le Università ‘La Sapienzà di Roma e ‘Suor Orsola Benincasà di Napoli, regolarmente indicati nella domanda di partecipazione.

Il T.a.r. annullava di conseguenza il giudizio finale di non abilitazione e, sul piano conformativo, disponeva che «la Commissione, in composizione del tutto differente da quella che ha operato, procederà ad una rinnovata valutazione della candidata entro giorni sessanta dalla ricezione della presente sentenza» (v. così, testualmente, l’appellata sentenza).

2. Avverso tale sentenza, di parziale accoglimento del ricorso, interponeva appello la stessa ricorrente, censurandone l’erroneità nella parte in cui aveva disposto la rinnovazione della valutazione della candidata, da parte di una nuova commissione, anziché dichiararla direttamente idonea in ragione della circostanza che la medesima aveva conseguito un giudizio positivo di idoneità da parte della maggioranza dei commissari, oltreché un giudizio sostanzialmente positivo da parte dei restanti commissari e in sede di valutazione collegiale, anche tenuto conto che, nelle more, con sentenza n. 12407/2015 del T.a.r. per il Lazio (poi confermata, nel corso del presente giudizio d’appello, con sentenza n. 470/2016 del Consiglio di Stato), era stata annullata, con statuizione efficace erga omnes ed ex tunc, la previsione regolamentare di cui all’art. 8 d.P.R. n. 222/2012, per cui la commissione delibera a maggioranza dei quattro quinti dei componenti, con il conseguente conseguimento da parte della ricorrente, sulla base dell’assetto normativo determinatosi in seguito a tali pronunce, dell’abilitazione in ragione del giudizio positivo espresso (quantomeno) dalla maggioranza semplice dei commissari.

L’appellante chiedeva pertanto, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, la dichiarazione di idoneità alle funzioni di professore di I° fascia.

3. L’Amministrazione appellata si costituiva in giudizio con comparsa di stile, resistendo.

4. All’udienza pubblica del 16 marzo 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

5. L’appello è fondato nei sensi di cui appresso.

Nel caso di specie, la formulazione del giudizio collegiale finale negativo da parte della commissione, annullato dal T.a.r., non costituisce altro che l’applicazione della previsione regolamentare di cui all’art. 8, commi 4 e 5, d.P.R. n. 222/2011 che aveva stabilito un quorum deliberativo di quattro voti su cinque dei componenti della commissione.

Nelle more del presente giudizio, con sentenza n. 12407/2015 del T.a.r. confermata con sentenza n. 470/2016 del Consiglio di Stato, tale previsione regolamentare, a contenuto generale e inscindibile, è stata annullata con una statuizione che esplica efficacia erga omnes ed ex tunc sui rapporti non ancora esauriti, quale quello sub iudice, pendendo invero, al momento della sopravvenienza del giudicato di annullamento della menzionata previsione regolamentare, il giudizio d’impugnazione promosso avverso la valutazione collegiale di non idoneità dell’odierna appellante, oggetto di specifiche censure involgenti proprio l’illogicità e irragionevolezza di un giudizio negativo finale in contrasto con il giudizio positivo individuale espresso dalla maggioranza (semplice) dei commissari (profilo di illegittimità, nella specie accentuata dalla illegittimità anche dei giudizi individuali negativi dei due commissari di minoranza), con conseguente irrilevanza della mancata impugnazione espressa, con il ricorso di primo grado, della citata previsione regolamentare.

Infatti, l’efficacia retroattiva erga omnes della statuizione annullatoria della norma regolamentare trova un suo limite nei soli rapporti esauriti, mentre nella specie il rapporto era ancora pendente e sub iudice, per cui, nella fattispecie in esame, non si pone la questione dell’eventuale estensione degli effetti del giudicato a soggetti terzi titolari di rapporti esauriti, rimessa alla determinazione discrezionale dell’Amministrazione nell’esercizio degli ordinari poteri di autotutela.

Neppure potrebbe sostenersi che il ripristino della regola della maggioranza semplice abbia comportato la regressione del procedimento alla fase valutativa discrezionale precedente l’assegnazione dei giudizi individuali, comportando l’annullamento del giudizio collegiale finale negativo, motivato dal contrasto di tale esito con la valutazione positiva espressa dalla maggioranza semplice dei componenti della commissione, la cristallizzazione di detti giudizi individuali positivi, ormai inoppugnabili, che li rende logicamente incompatibili con un giudizio finale negativo basato sulla regola di formazione della volontà collegiale secondo il principio della maggioranza semplice, discendendovi, per necessità logica, un esito valutativo positivo.

Ne consegue, in conformità ai precedenti di questa Sezione richiamati dalla difesa dell’odierna appellante nella memoria depositata il 13 febbraio 2017 (sentenze n. 2799/2016 e n. 2861/2016), che il giudizio positivo espresso dalla maggioranza semplice della commissione esaminatrice (rimasto inoppugnato e ormai inoppugnabile da parte di eventuali controinteressati) deve ritenersi idoneo e sufficiente all’ottenimento della abilitazione scientifica oggetto di concorso, senza che – contrariamente a quanto ritenuto dal T.a.r. nell’impugnata sentenza – debba farsi luogo ad una rinnovata valutazione di idoneità da parte di una nuova commissione (pena la violazione, sul piano sostanziale, dei principi di conservazione e stabilità degli atti giuridici e, sul piano processuale, dei principi del divieto della reformatio in peius in assenza di ricorso incidentale e dell’effettività della tutela giurisdizionale).

Sotto il profilo conformativo, l’Amministrazione dovrà dunque dare atto della valutazione positiva della commissione circa l’idoneità dell’odierna appellante all’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore universitario di I° fascia per il settore concorsuale 10/F1 – Letteratura italiana, Critica letteraria e Letterature comparate (tornata 2012), e adottare i provvedimenti consequenziali.

6. In applicazione del criterio della soccombenza, le spese del doppio grado di giudizio, come liquidate nella parte dispositiva, devono essere poste a carico dell’Amministrazione appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Sezione Sesta,

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (ricorso n. 10796 del 2015), lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, riforma in parte qua l’impugnata sentenza; condanna l’Amministrazione appellata a rifondere all’appellante le spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano nell’importo complessivo di euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2017, con l’intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo – Presidente

Carlo Deodato – Consigliere

Bernhard Lageder – Consigliere, Estensore

Marco Buricelli – Consigliere

Oreste Mario Caputo – Consigliere

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