Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 5 luglio 2017, n. 3310

Mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all’esistenza di una lesione dell’integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale – da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno – deve essere dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni

Consiglio di Stato

sezione VI

sentenza 5 luglio 2017, n. 3310

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Sesta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6687 del 2010, proposto da:

Do. Lo., rappresentato e difeso dall’avvocato Ga. Sc. C.F. (omissis), con domicilio eletto presso Da. Pi. in Roma, via (…);

contro

Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e altri, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA – BARI: SEZIONE III n. 00086/2010, resa tra le parti, concernente esclusione concorso a dirigente scolastico e pagamento interessi legali e rivalutazione monetaria – ris. danno;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e di Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Provinciale di Bari e di Ministero Pubblica Istruzione;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 giugno 2017 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Ga. Sc. e Fe. Di Ma. dell’Avvocatura Generale dello Stato.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. È appellata la sentenza del Tribunale amministrativa regionale per la Puglia, Bari, sez. III, che ha respinto il ricorso proposto dal sig. Do. Lo. avente ad oggetto il pagamento delle differenze retributive e il risarcimento del danno patrimoniale e non conseguente all’annullamento, in forza della sentenza del T.A.R. Lazio n. 6274 del 2005, dell’esclusione dal concorso per titoli ed esami a 24 posti di preside della scuola media di 1°grado, indetto con d.m. 23 maggio 1983.

2. La lesione del suo interesse legittimo, accertata con sentenza passata in giudicato dalla richiamata sentenza T.A.R. Lazio, fondava la domanda il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale: il primo, consistente nelle spese sopportate per svolgere le funzioni di preside in luoghi lontani dalla sua residenza in (omissis); il secondo, radicato nel danno esistenziale che “ha dovuto partire a causa della vicenda che lo ha visto coinvolto”.

In aggiunta chiedeva la condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle differenze retributive maturate, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di maturazione del relativo diritto sino all’effettivo soddisfo.

3. Si costituiva in giudizio l’amministrazione, instando per l’infondatezza del gravame.

4. Il Tribunale amministrativa regionale per la Puglia, Bari, sez. III respingeva il ricorso.

Ripercorsa diacronicamente la vicenda dedotta in giudizio, qualificate le domande cumulativamente proposte, sulla base delle prove dedotte in giudizio, i giudici di prime cure escludevano la sussistenza sia del danno patrimoniale che di quello non patrimoniale.

5. Appella la sentenza il sig. Do. Lo.. Resiste il Ministero della Pubblica Istruzione.

6. Alla pubblica udienza dell’8.06.2017 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.

7. Coi motivi esposti senza distinzione in narrativa dell’atto d’appello, l’appellante lamenta, per un verso, il mancato esame del capo di ricorso contenente la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive e agli interessi e rivalutazione, e, per l’altro, l’errore di giudizio in cui sarebbero incorsi i giudici di prime cure nell’omettere di valutare il compendio degli elementi di fatto dedotti a sostegno della domanda di risarcimento danni.

8. I motivi sono infondati.

8.1 Quanto al pagamento delle differenze retributive, mette conto rilevare che, in esito all’istruttoria disposta con ordinanza collegiale (Cons. Stato, sez. VI,n. 228 del 2017), è emersa l’integrale corresponsione di quanto effettivamente spettante al ricorrente.

La nomina a preside ha avuto decorrenza giuridica a fare data dal 10.09.1985; ad essa ha fatto seguito l’inquadramento nel ruolo e il pagamento degli emolumenti arretrati avvenuto il 21.07.2008, oltre la corresponsione degli interessi moratori con ordine di pagamento del 29.11.2013.

Senza passare sotto silenzio che, nel rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, la (fictio della) decorrenza giuridica della nomina ora per allora è dissociata dalla decorrenza economica, la quale è, viceversa, subordinata all’effettiva esecuzione delle prestazioni relative al posto preteso in organico.

8.2 Quanto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale, consistente nelle spese sopportate per aver svolto – dopo aver superato un altro concorso a preside – le funzioni di preside in luoghi lontani dalla sua residenza in (omissis), va condiviso quanto già statuto dai giudici di prime cure: l’assenza di alcun elemento di prova in ordine all’effettiva sussistenza, al momento della approvazione della graduatoria finale del concorso dal quale l’appellante è stato illegittimamente escluso, del posto in organico nel plesso scolastico di (omissis), luogo di residenza della sua famiglia.

Trattandosi del presupposto di fatto da cui muove il risarcimento del c.d. danno conseguenza, gravava sull’appellante, ai sensi dell’art. 1223 c.c., l’onere della prova: nel caso di specie non assolto.

8.3 Quanto al danno non patrimoniale, nella duplice veste come qui dedotta dal ricorrente di danno biologico ed esistenziale, ai fini del ristoro, è richiesta l’allegazione e la prova del danno sia in relazione alla sua consistenza obiettiva che al nesso eziologico (cfr., Cons. Stato, IV. 10 gennaio 2012, n. 14; Id., IV, 15 dicembre 2011, n. 6608).

È stato condivisibilmente osservato al riguardo che, mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all’esistenza di una lesione dell’integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale – da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare a-reddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno – deve essere dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni (cfr., Cons. Stato, IV, 15 dicembre 2011, n. 6608).

Sicché quale danno conseguenza, e non in re ipsa, la sua effettiva consistenza deve essere puntualmente allegata e provata dalla parte interessata.

Il sig. Do. Lo. non ha allegato in atti puntuali elementi idonei a suffragare la ritrazione di un danno alla propria integrità psico-fisica in sé suscettibile di accertamento medico-legale.

Nemmeno facendo ricorso a presunzioni ex artt. 2727 e ss. c.c. s’individua il danno non patrimoniale effettivamente sofferto, né sono stati allegati elementi univoci atti a dimostrare che tale disagio si sia tradotto in un’alterazione patologica dell’equilibrio psico-fisico o in un grave compromissione della sua condotta di vita.

9. Conclusivamente l’appello deve essere respinto.

10. La particolare natura della controversia dedotta in causa giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese del presente grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:

Sergio Santoro – Presidente

Bernhard Lageder – Consigliere

Silvestro Maria Russo – Consigliere

Marco Buricelli – Consigliere

Oreste Mario Caputo – Consigliere, Estensore

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