Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 5 luglio 2017, n. 3312

Costituisce ius receptum, cui va data continuità, che l’esercizio della potestà di controllo dell’assenso paesaggistico, ai sensi dell’159 d.lgs. 42/2004 deve essere svolto entro un termine perentorio

Consiglio di Stato

sezione VI

sentenza 5 luglio 2017, n. 3312

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Sesta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9087 del 2011, proposto da:

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Sopr.Beni Architet.Paes.Patr.Stor.Art. Lecce Brindisi Taranto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);

contro

It. Srl non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA – SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE I n. 00602/2011, resa tra le parti, concernente autorizzazione paesaggistica

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 giugno 2017 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Al. Ur. Ne. dell’avvocatura Generale dello Stato.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. È appellata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Lecce, sez. I, n. 602 del 20111 che ha accolto il ricorso proposto da It. s.r.l. avverso il decreto (prot. n. 14056 del 20.2.2008), con il quale la Soprintendenza ha annullato, ex art. 159 d.lsg. 22.1.2004 n. 42, l’autorizzazione paesaggistica – avente ad oggetto la “Realizzazione di un complesso turistico ricettivo – villaggio turistico – Co. 13.” in (omissis) – emessa dal Responsabile del Servizio Assetto del Territorio e Ambiente del Comune di (omissis) in data 18.12.2007.

2. L’annullamento è stato motivato sul rilievo che il D.M. 14 aprile 1967, pubblicato in G.U. 117 dell’11 maggio 1967, tenuto in perspicua considerazione dalla Soprintendenza per l’esercizio del controllo tutorio, aveva ad oggetto la zona sita nel territorio del comune di (omissis) (Lecce), costituita dalla frazione di (omissis), e non già quella ricompresa nella circoscrizione del Comune di (omissis), dove invece ricadeva l’intervento.

3. Il Ministero appellante lamenta l’errore di diritto in cui sarebbero incorsi i giudici di prime cure nel ritenere essenziale l’errore materiale in cui è incorsa la Soprintendenza nell’effettuare il controllo di legittimità dell’autorizzazione comunale.

Denuncia inoltre l’infondatezza del capo di sentenza che ha ritenuto consumato l’esercizio del controllo tutorio.

4. Alla pubblica udienza dell’8.06.2017 la causa, su richiesta del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, è stata trattenuta in decisione.

5. L’appello è infondato.

5.1 La Soprintendente ha effettuato l’attività di controllo assumendo a parametro di riscontro della tutela dei beni un compendio paesaggistico – il territorio del comune di (omissis) (Lecce) frazione di (omissis) – affatto diverso da quello che avrebbero dovuto essere considerato: la conservazione delle bellezze naturalistiche del comune di (omissis), ove ricade l’intervento turistico progettato da It. s.r.l..

Al di là dell’atecnico riferimento nella sentenza appellata alla categoria civilistica dell’errore essenziale, pertinente agli atti negoziali e riconducibile ai vizi della volontà, non estendibile tout court ai provvedimenti amministrativi – ove, va sottolineato, la volontà degli organi dello Stato non ha rilevanza autonoma ma solo in quanto mezzo per il perseguimento del pubblico interesse – è dirimente il fatto che il provvedimento della Soprintendenza è inficiato da assoluto difetto di motivazione.

5.2 Il responsabile del procedimento ha svolto l’istruttoria relativa al controllo di legittimità sul provvedimento autorizzatorio assumendo a concreto parametro di valutazione della legittimità delle determinazione del Comune di (omissis), il D.M. di vincolo della zona di (omissis), anziché quello di (omissis).

5.3 Il richiamo al territorio comunale di (omissis) nel provvedimento, su cui l’appellante fonda l’errore materiale ritenuto, come tale ex se ininfluente, lungi dal contribuire ad individuare il percorso motivazionale seguito dalla Soprintendenza, denuncia piuttosto il carattere intrinsecamente contraddittorio della motivazione del provvedimento stesso: il decreto di annullamento fa infatti riferimento a valori e prerogative paesaggistiche da tutelare ontologicamente diversi da quelli “incarnati” nel territorio preso in considerazione.

6. È infondato anche il residuo ordine di motivi d’appello proposti avverso il capo di sentenza che ha ritenuto oramai consumato il potere di controllo esercitato dalla Soprintendenza.

6.1 La Soprintendenza, in pendenza di lite, in esito all’accoglimento della domanda incidentale di cautelare, ha adottato due note: la prima delle quali in data 11.07.2008 recante la comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento di riesame con contestuale fissazione del termine di gg. 60 per l’esecuzione del riesame medesimo; la seconda, adottata in data 19.9.2009, contenente la comunicazione che la procedura di riesame era ancora in fase di svolgimento, con assegnazione del termine di 15 giorni per la presentazione di memorie illustrative da parte della società istante.

6.2 Costituisce ius receptum, cui va data continuità, (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 8 marzo 2006 n. 1261; Id, sez. VI, 29 dicembre 2008, n. 6586) che l’esercizio della potestà di controllo dell’assenso paesaggistico, ai sensi dell’159 d.lgs. 42/2004 deve essere svolto entro il termine perentorio che nel caso di specie è interamente decorso assumendo quale dies a quo il tempo fissato dal giudice della cautela per il riesame del procedimento.

Del resto il Soprintendente, pur in mancanza di indicazione nel contesto dell’ordinanza cautelare sopra citata, ha individuato il termine di 60 giorni dalla ricezione dell’ordinanza, quale momento entro e non oltre il quale il responsabile avrebbe dovuto condurre il riesame della vicenda

Termine che, per inciso, coincide con quello previsto dalla norma per l’esercizio della potestà di tutela del vincolo devoluta all’organo ministeriale.

6.3 Sicché come esattamente rilevato dai giudici di prime cure: “nella specie, il potere di riesame non è stato tempestivamente esercitato con ogni conseguenza sotto il profilo della legittimità di un eventuale tardivo provvedimento”.

7. Conclusivamente l’appello deve essere respinto.

8. La mancata costituzione della società appallata esonera dalla pronuncia sulle spese di lite del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:

Sergio Santoro – Presidente

Bernhard Lageder – Consigliere

Silvestro Maria Russo – Consigliere

Marco Buricelli – Consigliere

Oreste Mario Caputo – Consigliere, Estensore

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