Consiglio di Stato
sezione VI
sentenza 4 giugno 2015, n. 2751
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE SESTA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9381 del 2014, proposto dalla s.r.l. Pi., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pa.Ia. ed altri, con domicilio eletto presso Ma.Sa. in Roma, (…);
contro
Ma.Li., rappresentata e difesa dall’avvocato An.Na., con domicilio eletto presso Ro.Ni. in Roma, Via (…);
nei confronti di
Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fa.Fe., Ga.Ro., con domicilio eletto presso Ni.La. in Roma, Via (…);
Ministero per i beni e le attività culturali – Soprintendenza ai beni architettonici, paesaggistici, storici e etnoantropologici di Napoli e Provincia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI: SEZIONE IV n. 3648/2014, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ma.Li., del Comune di Napoli, del Ministero per i beni e le attività culturali – Soprintendenza ai beni architettonici, paesaggistici, storici e etnoantropologici di Napoli e Provincia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 maggio 2015 il consigliere Maurizio Meschino e uditi per le parti l’avvocato Sa. ed altri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Le vicende all’origine del presente appello sono descritte nei termini che seguono nell’ambito dell’impugnata sentenza del T.a.r. per la Campania.
La s.r.l. Pi. aveva richiesto ed ottenuto il permesso di costruire n. 368 del 6 settembre 2010, per la realizzazione di una diversa distribuzione interna e cambio di destinazione di uso dell’immobile costituito dai piani seminterrato, terra e primo dell’immobile in via (…) e delimitato dalle vie (…), sito in Napoli in area sottoposta a vincolo paesaggistico (decreto ministeriale 21 febbraio 1977). Nel corso dei lavori sorgeva l’esigenza di ripristinare gli accessi al piano terra attraverso l’eliminazione di griglie e traversi, per cui la Pi. chiedeva al Comune di Napoli l’autorizzazione paesaggistica; dopo i pareri favorevoli delle autorità comunali la pratica veniva trasmessa alla Soprintendenza con proposta di rilascio della autorizzazione paesaggistica (n. 170 del 9 dicembre 2010). Con atto del 1° febbraio 2011 la Soprintendenza esprimeva parere favorevole ed il Comune di Napoli rilasciava il provvedimento di autorizzazione paesaggistica n. 25 del 15 febbraio 2011.
Tuttavia la Soprintendenza, vista la nota del 15 febbraio 2012 della signora Li.Ma., proprietaria di immobile sito nell’edificio interessato dalle sopra citate trasformazioni, recante richiesta di riesame, annullava il proprio parere favorevole con nota del 17 febbraio 2012 n. 4612 e detta nota, inviata al Comune, veniva trasmessa per conoscenza alla società Pi.
Nonostante l’interlocuzione procedimentale della società, volta a contestare le determinazioni negative, la Soprintendenza il 17 maggio 2012 esprimeva parere contrario al rilascio della autorizzazione paesaggistica.
Infine, a seguito di ulteriore documentazione depositata dalla detta società, con atto del 29 novembre 2012 la Soprintendenza confermava il proprio precedente parere favorevole.
Il Comune di Napoli, con nota della competente Direzione centrale del 27 dicembre 2012 (PG/2012/987529), richiamata la detta nota della Soprintendenza basata sulla nuova documentazione da essa acquisita, dichiarava quindi valida ed efficace l’autorizzazione paesaggistica n. 25 del 15 febbraio 2011.
2. La signora Li.Ma., con il ricorso n. 681 del 2013 proposto al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, ha chiesto l’annullamento: della citata nota del Comune di Napoli del 27 dicembre 2012; dell’autorizzazione paesaggistica n. 25 del 15 febbraio 2011; della proposta di autorizzazione del Comune di Napoli n. 170/2010; della nota della Soprintendenza del 29 novembre 2012 che supera il precedente parere contrario del 17 maggio 2012 e ritiene in essere il parere favorevole del 1° febbraio 2011.
3. Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione quarta, con la sentenza n. 3648 del 2014, ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato gli atti impugnati; ha condannato il Comune di Napoli, il Ministero per i beni e le attività culturali e la s.r.l. Pi., controinteressata, al pagamento delle spese del giudizio a favore della ricorrente, signora Li., liquidate in Euro 2.000,00 a carico di ciascun resistente per un totale di Euro 6.000. Contributo unificato a carico dei soccombenti in solido tra essi.
4. Con l’appello in epigrafe, proposto dalla Pi. s.r.l. (d’ora in poi “appellante”), è chiesta la riforma della sentenza di primo grado, con domanda cautelare di sospensione dell’esecutività.
Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2015 l’esame della domanda cautelare è stato abbinato alla trattazione della controversia nel merito.
5. All’udienza del 19 maggio 2015 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Nella sentenza di primo grado è anzitutto respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, motivata con l’omessa tempestiva impugnazione dell’atto di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (n. 25 del 2011 e presupposto parere favorevole della Soprintendenza), per avere la ricorrente Limociello impugnato una nota comunale con cui è stata affermata la validità ed efficacia della detta autorizzazione paesaggistica di certo già a conoscenza della ricorrente stessa.
Afferma al riguardo il primo giudice che la gravata nota comunale del 27 dicembre 2012 non ha valore meramente confermativo dell’autorizzazione paesaggistica n. 25 del 2011, poiché emanata a seguito di un rinnovato iter, sollecitato dalla ricorrente, per il riesame della prima determinazione positiva da parte della Soprintendenza e concluso con il parere negativo di questa del 17 maggio 2012, con la conseguenza dell’invalidità e inefficacia derivate dell’autorizzazione comunale, non escluse dal mancato ritiro di tale atto che, altrimenti, si tramuterebbe in danno per la ricorrente stessa la quale, pur a conoscenza dell’intervenuto parere favorevole della Soprintendenza, aveva legittimamente confidato nell’esercizio del potere di autotutela, essendo perciò esigibile l’impugnativa soltanto nel momento in cui il procedimento è stato ripreso con la nuova valutazione positiva dell’intervento già bocciato; né la ricorrente ha prestato acquiescenza al parere favorevole della Soprintendenza del 29 novembre 2012 avendo censurato l’intera valutazione di compatibilità paesaggistica.
Nel merito il ricorso è giudicato fondato, poiché:
– nella specie non si tratta di vincolo sull’edificio ma di vincolo paesaggistico gravante sull’area in cui esso ricade, ciò che comporta la valutazione degli interventi proposti rispetto all’alterazione dello stato dei luoghi quale fissato alla data di imposizione del vincolo, giustificabili perciò soltanto se compatibili con la situazione tutelata individuata nel vincolo stesso;
– il parere negativo reso dalla Soprintendenza (il 17 maggio 2012) è coerente con tale quadro poiché non basato sulla valutazione dei progettati interventi di ripristino di aperture pregresse nell’edificio in chiave filologica, di reintegro dello status quo ante dell’edificio, ma rispetto all’armonia tra lo stato del paesaggio e quello dell’opera dell’uomo;
– l’insufficienza probatoria della documentazione sull’asserita preesistenza di tali aperture, pure rilevata dalla Soprintendenza, così come l’eventuale prova contraria, non incidono perciò sulla correttezza del nucleo essenziale di tale valutazione costituendone un quid pluris;
– in questo quadro il successivo parere positivo della Soprintendenza del 29 novembre 2012 risulta contraddittorio e incongruo; esso è infatti fondato soltanto sull’attestazione del Comune di Napoli e della ditta proprietaria, rispettivamente, della preesistenza dell’attribuzione di numeri civici ai vani in questione e che questi erano in origine vani terranei chiusi trasformati in vani finestra (ciò che, peraltro, la stessa Soprintendenza aveva escluso in base a più rilevanti prove documentali grafiche e iconografiche); non è stata espressa perciò alcuna valutazione sul corretto inserimento dell’intervento modificativo dello stato dei luoghi nel contesto paesaggistico vincolato ad effetto dell’integrazione tra valori paesaggistici e valori antropici, configurandosi in tal modo il vizio di eccesso di potere per la dissonanza delle valutazioni rese rispetto a quelle richieste dal decreto di vincolo, pur fermi i limiti del sindacato giurisdizionale “debole” riguardo l’esercizio della discrezionalità amministrativa.
2. Nell’appello la sentenza è censurata per avere negato l’inammissibilità per tardività del ricorso di primo grado, da affermare altresì per non avere impugnato la ricorrente il parere favorevole della Soprintendenza del 1° febbraio 2011, nonché, in via subordinata, per la sua erroneità nel merito.
Le censure sono articolate, in sintesi, come segue.
2.1. Il ricorso di primo grado sarebbe tardivo poiché la nota comunale impugnata è atto meramente confermativo dell’autorizzazione paesaggistica n. 25 del 2011; essa infatti non è basata su una nuova valutazione degli elementi di fatto e di diritto eseguita dal Comune, unico soggetto legittimato al relativo riesame, poiché solo titolare della funzione amministrativa attiva nel procedimento de quo a fronte di quella consultiva della Soprintendenza, e perciò, altresì, unicamente titolato a chiedere alla Soprintendenza la revisione del suo parere, non potendo a ciò procedere il privato.
Erra comunque il primo giudice nel considerare inefficace l’autorizzazione n. 25 del 2011, essendo questa, eventualmente, viziata da invalidità derivata dall’intervenuto parere negativo della Soprintendenza, e perciò rimuovibile soltanto per annullamento d’ufficio, ricorrendone i presupposti, in particolare sulla ponderazione degli interessi, ovvero in sede giurisdizionale se impugnata in termini, al più decorrenti, nella specie, dalla data dell’esposto presentato dalla signora Li. alla Soprintendenza (il 15 febbraio 2012), da cui emerge la piena conoscenza dei lavori avviati restando perciò comunque tardivo il ricorso notificato l’8 marzo 2013.
2.2. Il ricorso sarebbe inammissibile anche per la mancata impugnazione del parere favorevole della Soprintendenza del 1° febbraio 2011; questo atto infatti, che assume la valutazione di compatibilità dell’intervento resa nella proposta n. 170 del 2010 inoltrata dal Comune con adeguata documentazione, è richiamato per relationem nel parere favorevole del 29 novembre 2012, che, superando il precedente avviso negativo del 17 maggio 2012, ha “ritenuto in essere” il parere del 1° febbraio 2011 alla base dell’autorizzazione paesaggistica n. 25 del 2011, risultando di conseguenza priva di interesse l’impugnazione del detto parere favorevole del 29 novembre 2012 in mancanza di quella del parere del 1° febbraio 2011.
Quanto sopra non è stato considerato nella sentenza di primo grado che è quindi viziata per omessa pronuncia nonché per non avere disposto la riunione del ricorso per cui è causa con quello proposto dalla Pi. avverso il parere della Soprintendenza del 17 maggio 2012 (ricorso n. 2534 del 2012), essendo la riunione non discrezionale ai sensi dell’art. 70 cod. proc. amm. quando tra le cause sussista un rapporto di pregiudizialità come nella specie.
2.3. Nel merito la sentenza sarebbe erronea per aver valorizzato il parere sfavorevole del 17 maggio 2012, trascurando che era stato adottato all’esito dell’illegittimo riesame di un atto di natura consultiva, già recepito nell’autorizzazione paesaggistica, né venendo rilevata l’insufficienza delle ragioni poste a base del giudizio di incompatibilità, basato su formule stereotipe; al riguardo il primo giudice ha richiamato la successiva nota redatta dalla Soprintendenza a supporto della difesa erariale nel giudizio sul citato ricorso n. 2534 del 2012, con l’effetto di una non consentita integrazione postuma dell’altrimenti vaga e generica motivazione del provvedimento, originata dalla non preesistenza dei vani porta prospettata dalla signora Li. e, quand’anche ciò fosse corretto, del tutto carente riguardo l’asserita incompatibilità con il vincolo mentre la Soprintendenza, con il successivo parere favorevole del 29 novembre 2012, acquisita la certezza della preesistenza degli accessi, ha ritenuto di superare il precedente parere sfavorevole ribadendo la già rilevata compatibilità dell’intervento.
Si deduce infine, conclusivamente, che il vizio di eccesso di potere non si configura tra atto di autotutela e atto riesaminato e che, a fronte della valutazione espressa nel parere favorevole del 1° febbraio 2011, basata sul congruo giudizio di compatibilità con il vincolo reso con la documentata proposta comunale, il sindacato giurisdizionale deve riguardare i soli profili della logicità e ragionevolezza e della congruità dell’istruttoria.
3. La parte appellata, nella memoria difensiva depositata in giudizio l’8 gennaio 2015, contestati i restanti motivi di appello, eccepisce l’inammissibilità di quello ora sintetizzato sub. 2.3. per il duplice profilo, della mancata indicazione dei pretesi errori logico-giuridici della sentenza gravata, venendo dedotti soltanto vizi tipici dei provvedimenti amministrativi, e per non essere stato dedotto alcun profilo di censura sulla valutazione del primo giudice per cui il giudizio di compatibilità paesaggistica deve essere reso rispetto alla situazione esistente all’atto dell’imposizione del vincolo.
Nella medesima memoria è riproposto altresì il secondo motivo del ricorso di primo grado ai sensi dell’art. 101, comma 2, cod. proc. amm.
4. L’eccezione non può esser accolta.
Dall’articolazione del motivo di appello emerge infatti che le relative valutazioni sugli ambiti di competenza delle p.a. agenti, sulla rilevanza della motivazione per relationem degli atti adottati e sui limiti di sindacabilità di quella alla base del parere favorevole della Soprintendenza sono state dedotte in censura della sentenza gravata poiché ritenute determinanti dell’asserita erroneità del relativo giudizio, valendo anche ciò, nella prospettazione dell’appellante, a inficiare la pur non contestata valutazione del primo giudice sulla portata e applicazione del vincolo paesaggistico.
5. L’appello è infondato per le ragioni che seguono.
5.1. L’atto del Comune del 27 dicembre 2012 (prot. n. 23574), impugnato in primo grado dalla signora Li., deve essere qualificato come atto di conferma e non meramente confermativo dell’autorizzazione paesaggistica n. 25 del 2011.
Questo Consiglio ha chiarito che “L’atto di mera conferma ricorre nei casi in cui l’Amministrazione si sia limitata, sul piano strettamente ricognitivo, al riscontro di avere provveduto in ordine a un determinato affare o oggetto. Quando invece…sia stato rinnovato l’esame dei presupposti del provvedere, si versa a fronte di un nuovo esercizio del potere, cui segue l’adozione di un atto che, anche se emesso a conferma del provvedimento oggetto di riesame, ha natura provvedimentale e non si identifica con l’atto confermato.” (Cons. Stato, Sez. III, 23 febbraio 2015, n. 908)
Nel caso di specie la natura di atto di conferma del provvedimento de quo si chiarisce in relazione al rapporto tra la competenza dell’ente locale sub delegato (il Comune) e quella della Soprintendenza, quale definito dall’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio; in seguito Codice), ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
Alla luce di questa normativa, che attribuisce in particolare al previo parere della Soprintendenza natura vincolante (art. 146, comma 5), questo Consiglio ha precisato che “…con l’entrata in vigore, a regime (dal 1° gennaio 2010), dell’art. 146 sulla disciplina autorizzatoria prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 22 gennaio 2004 n.42), la Soprintendenza si è ritrovata ad esercitare, non più un sindacato di mera legittimità (come previsto dall’art. 159 d.lgs. n. 42/04 nel regime transitorio vigente fino al 31 dicembre 2009) sull’atto autorizzatorio di base adottato dalla Regione o dall’ente subdelegato, con il correlativo potere di annullamento ad estrema difesa del vincolo (su cui Cons. Stato, Ad. plen., 14 dicembre 2001, n. 9), ma una valutazione di “merito amministrativo”, espressione dei nuovi poteri di cogestione del vincolo paesaggistico (art. 146 d.lgs. 42/04).
Non par dubbio che tale mutato quadro normativo abbia giustificato sul piano normativo una diversa e più penetrante valutazione, da parte della Soprintendenza, della compatibilità dell’intervento edilizio progettato con i valori paesaggistici compendiati nella richiamata disciplina vincolistica.” (Cons. Stato, Sez. VI, 25 febbraio 2013, n. 1129).
La funzione esercitata dalla Soprintendenza è perciò consultiva ma non di meno il relativo parere assume valenza, in sostanza, di tipo codecisionale rispetto alla determinazione di autorizzazione paesaggistica emanata dal Comune, come riconosciuto da questo nel caso di specie quando, con la nota PG/2012/190581 del 5 marzo 2012, seguita all’annullamento da parte della Soprintendenza del parere favorevole del 1° febbraio 2011, ha affermato che “conseguentemente va annullata l’autorizzazione n. 25 del 15 febbraio 2011, salvo diverso avviso di codesta Soprintendenza”.
Da tanto consegue che, se la Soprintendenza rinnova l’esame dei presupposti del proprio previo parere favorevole, il successivo atto di conferma dell’autorizzazione paesaggistica resa sulla base di quel parere non può dirsi meramente confermativo scaturendo da una rinnovata valutazione determinante ai fini della decisione.
Nel caso di specie lo svolgimento da parte della Soprintendenza di un rinnovato esame dei presupposti della propria valutazione emerge chiaramente dalla sequenza degli atti.
Infatti:
– il parere favorevole reso il 1° febbraio 2011 (prot. n. 28853) assume a parametro della positiva valutazione la considerazione che si “tratta della richiesta di ripristino dei vani porta nel frattempo trasformati in vani finestra”;
– nel provvedimento (n. 4612 del 17 febbraio 2012), di annullamento del parere favorevole, si ritiene non probatoria la documentazione prodotta dal Comune di Napoli sulla preesistenza di vani terranei e “Riesaminata la pratica, si ritiene che gli interventi proposti comportano un’alterazione dello stato dei luoghi mediante la cancellazione di caratteristiche estetiche dell’edificio, che invece risultano costitutive del rapporto dell’edificio stesso col contesto paesistico, la cui importanza è basata sulla interconnessione delle bellezze naturali e delle opere dell’uomo; da opportuni approfondimenti è stato evidenziato che le motivazioni addotte per le alterazioni proposte per le facciate dell’edificio, vale a dire un presunto ripristino di aperture, la cui effettiva esistenza e consistenza non sono in realtà né accertabili né databili, risultano non congrue né pertinenti dal punto di vista paesaggistico e sono improntate a vaghezza e genericità”;
– il parere contrario di seguito reso (n. 4726 del 17 maggio 2012) è basato sulla motivazione ora riportata che vi è testualmente riprodotta;
– il provvedimento successivo (n. 23574 del 29 novembre 2012), “Vista la ulteriore relazione storica documentale presentata sull’immobile in Napoli alla via Nazario Sauro 17 (ex Esattoria Comunale) presentata dalla PI. in data 09/11/2012 con prot. n. 2153”, che supera il precedente parere contrario, ritenendo accertati sulla base dei detti atti la preesistenza di vani terranei ai locali del piano terra in luogo degli “attuali vani luce finestrati”, considerato quindi il ripristino come “riconfigurazione dello stato dei luoghi originario come si evince dal certificato dell’Ufficio toponomastica del Comune di Napoli” e “Visto che l’intervento non incide sul contesto paesaggistico”.
Ne risulta con evidenza che l’organo statale con il suo ultimo parere è giunto alla conferma dell’originario parere favorevole non in via meramente ricognitiva della sua previa emanazione ma a seguito di un complesso riesame dei presupposti, svolto, pur attraverso atti diversi, in relazione ai profili sia dello stato originario dei luoghi che della non alterazione del loro stato attuale nel contesto paesaggistico quale contemporaneamente vincolato, ritenendo determinante il primo profilo rivalutato sulla base di ulteriore documentazione.
Consegue da ciò che il provvedimento comunale impugnato, del 27 dicembre 2012, in quanto fondato sulle articolate valutazioni svolte dalla Soprintendenza in funzione di cogestione del vincolo (richiamate puntualmente nello stesso provvedimento) non può dirsi di mera conferma dell’autorizzazione paesaggistica n. 25 del 2011.
Consegue anche, in questo quadro, che non si configura come causa di illegittimità del procedimento il fatto che l’invito al riesame per l’esercizio dei poteri in autotutela sia stato rivolto all’organo statale, né che sia provenuto dal privato ritenutosi leso per asserita violazione del vincolo, essendo tutto ciò corretto in relazione all’esercizio della competenza dell’organo statale in quanto determinante nella gestione del vincolo per la formazione dell’autorizzazione paesaggistica.
Se ne conclude che il ricorso di primo grado non è tardivo, poiché proposto in termini avverso la nota del Comune del 27 dicembre 2012 che è atto con valenza provvedimentale in quanto non meramente confermativo dell’autorizzazione n. 25 del 2011.
5.2. Così come deve essere respinta l’ulteriore eccezione di inammissibilità sopra sintetizzata sub. 2.2., poiché la ricorrente, a fronte del parere favorevole della Soprintendenza del 1° febbraio 2011, ha sollecitato l’intervento in autotutela dell’organo statale sfociato nel parere sfavorevole del 17 maggio 2012, essendo corretto in tale quadro quanto rilevato dal primo giudice, per cui l’affidamento della ricorrente nel procedimento di autotutela attivato si risolverebbe a suo danno, nonostante concluso con determinazione positiva rispetto all’interesse della ricorrente stessa e, come sopra riportato, con la motivazione di certo più articolata tra quelle rese dalla Soprintendenza nei diversi provvedimenti emanati nel caso di specie.
E’ perciò anche corretto ritenere l’inefficacia dell’autorizzazione paesaggistica comunale n. 25 del 2011 in conseguenza del detto parere sfavorevole, nel contesto della connessione di cogestione del vincolo tra organo statale ed ente subdelegato e, perciò, la non necessità dell’autonoma impugnazione della detta autorizzazione ma di quella della rinnovata valutazione favorevole del 29 novembre 2012, seguita a quella negativa del 17 maggio precedente, e, a sua volta, come già rilevato, non di mera conferma del parere del 1° febbraio 2011.
5.3. Neppure può essere accolta la censura della sentenza impugnata fondata sulla mancata riunione del ricorso di primo grado con essa deciso con quello proposto dalla Pi. avverso il parere sfavorevole del maggio 2012, pure pendente in primo grado.
Infatti, anche se fosse annullato il detto parere, resterebbe l’autonomia del provvedimento della Soprintendenza del 29 novembre 2012 e del conseguente provvedimento comunale del 27 dicembre successivo oggetto del presente giudizio, che non verrebbero eliminati dal mondo giuridico perché comunque basati su una valutazione rinnovata, in quanto fondata su quella dell’ulteriore relazione documentale presentata dalla Pi., integrata dal certificato del Comune di Napoli, come in essi espressamente richiamato, e, perciò, non risultanti di mera conferma del primo parere favorevole.
5.4. Non possono, infine, essere accolte le censure di merito di cui sopra sub. 2.3., poiché, oltre quanto già considerato riguardo la natura della funzione consultiva della Soprintendenza nel procedimento de quo, risultano in particolare corrette le valutazioni del primo giudice sulla carenza di motivazione del provvedimento della Soprintendenza del 29 novembre 2012, poiché non basate sulla sola considerazione di allegazioni difensive ma sul riscontro del contenuto proprio del parere sulla compatibilità degli interventi sullo stato dei luoghi, in riferimento al vincolo paesaggistico cui è sottoposta l’area in cui ricade l’immobile che quello stato (come nella specie) caratterizza, non essendo perciò le dette valutazioni rivolte al merito del parere reso ma alla sua difformità dalla funzione propria.
Lo stato dei luoghi è infatti componente del quadro di riferimento del vincolo quale assunto al momento dell’adozione nell’interazione consolidata in atto tra il paesaggio e l’intervento dell’uomo, per cui la valutazione di compatibilità di successivi interventi deve essere fatta riguardo all’effetto su questa interazione come configurata al momento del vincolo e non a seguito del ripristino di situazioni antecedenti, eventualmente anche fedeli al passato, ma incongrue rispetto al contesto vincolato, venendo a cadere, in caso contrario, il presupposto del vincolo quale salvaguardia di tale contesto.
Ciò considerato è indubbio che nel provvedimento del 29 novembre 2012 non è svolta alcuna valutazione di compatibilità in tal senso, venendo genericamente richiamato che “l’intervento non incide sul contesto paesaggistico”, senza alcuna specificazione ulteriore, ed essendo essenzialmente giustificato il provvedimento, perciò, in ragione della riconfigurazione dello stato dei luoghi quo ante.
6. Per le ragioni che precedono l’appello è infondato e deve essere quindi respinto.
Si prescinde, di conseguenza, dall’esame del motivo del ricorso di primo grado riproposto dalla parte appellata.
Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo tra le parti appellante, soccombente, e appellata, ritenuti giusti motivi per la loro compensazione nei confronti delle altre parti intimate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello in epigrafe n. 9381 del 2014.
Condanna l’appellante, s.r.l. Pe. s.r.l., al pagamento delle spese del secondo grado del giudizio a favore dell’appellata, signora Ma.Li., che liquida in Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre gli accessori di legge se dovuti. Compensa le spese nei confronti delle restanti parti intimate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2015, con l’intervento dei magistrati:
Stefano Baccarini – Presidente
Maurizio Meschino – Consigliere, Estensore
Carlo Mosca – Consigliere
Vincenzo Lopilato – Consigliere
Marco Buricelli – Consigliere
Depositata in Segreteria il 4 giugno 2015.
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