Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 10 luglio 2017, n. 3373

Affinché sussista un vero e proprio obbligo di astensione deve essere dimostrata la sussistenza concreta di un rapporto di lavoro o professionale stabile con la presenza di interessi economici ovvero di un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità

Consiglio di Stato

sezione VI

sentenza 10 luglio 2017, n. 3373

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Sesta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7622 del 2013, proposto dalla prof.ssa Lo. Ra., rappresentato e difeso dall’avvocato Nu. Ra., con domicilio eletto presso lo studio Ar. Ve. in Roma, via (…);

contro

Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ga. Pe. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato De. Ve., con domicilio eletto presso lo studio Gi. Co. in Roma, via (…);

Fe. Ro. ed altri, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la CALABRIA, sezione II n. 415/2013, resa tra le parti, concernente mancata ammissione alle prove orali del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e di Ga. Pe. ed altri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 25 febbraio 2016 il consigliere Andrea Pannone e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Ma. e gli avvocati Ra. e Gu. per delega di Ve.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con decreto del dirigente generale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 13 luglio 2011 veniva bandito un concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di n. 2.386 (di cui n. 108 posti assegnati alla Regione Calabria) dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, pubblicato sulla G.U. – IV serie speciale “concorsi” – n. 56 del 15 luglio 2011″.

L’appellante presentava domanda di partecipazione per i posti attribuibili in ambito regionale.

Espletate le prove preselettive in sede nazionale, a norma dell’art. 7 del bando di concorso, l’Ufficio scolastico regionale per la Calabria, con d.d.g. prot. n. 18004 del 28 settembre 2011, nominava la commissione esaminatrice, composta dal prof. An. Vi., in qualità di presidente, dalla dott.ssa Fe. Ma. Ca. e dal dott. Mu. Vi., in qualità di componenti, e dalla dott.ssa Mu. Ma., come segretario.

Risultata ammessa a seguito del superamento della prova preselettiva, l’appellante sosteneva in Lametia Terme le due prove scritte.

In data 30 marzo 2012 veniva pubblicata sul sito web della Direzione generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Calabria la nota (prot. n. AOODRCAL 4925) contenente l’elenco dei partecipanti ammessi alla prova orale dal quale parte ricorrente risultava esclusa.

Avverso il provvedimento di non ammissione alle prove l’appellante proponeva ricorso (datato 28 maggio 2012) innanzi al TAR per la Calabria, chiedendo l’annullamento:

– dell’elenco degli ammessi alle prove orali del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici pubblicato sul sito internet istituzionale www.calabriascuola.it, nella parte in cui non disponeva l’ammissione della stessa a sostenere le prove orali;

– del verbale n. 26 del 16 marzo 2012 della commissione esaminatrice del predetto concorso, relativo alla correzione e dell’assegnazione dei punteggi agli elaborati, fra gli altri, della ricorrente, contrassegnati dal n. 309.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti (datati 12 settembre 2012), veniva gravata la graduatoria definitiva e gli eventuali atti di nomina dei vincitori.

2. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso.

3. Con il ricorso in appello l’interessata ha dedotto i seguenti motivi, così epigrafati:

a) sulla censurata incompatibilità del presidente della commissione esaminatrice [prof. An. Vi.] – Eccesso di potere- Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, ex art. 97 della Costituzione.

b) difetto di motivazione. Violazione di legge. Violazione art. 3 della legge 241 del 1990. Travisamento degli elementi di fatto. Eccesso di potere. Nullità del provvedimento di esclusione.

c) omessa pronuncia. Errore di diritto per violazione del principio fra il chiesto ed il pronunciato – Violazione dell’art. 112 del codice di procedura civile. Difetto di motivazione – Violazione di legge.

La pronuncia del TAR Calabria gravata si presenta erronea altresì poiché il Collegio ha omesso di pronunciarsi su un ulteriore motivo di ricorso, tralasciando sul punto ogni osservazione.

Difatti, era stata lamentata la violazione del principio di segretezza della prova, la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 7 del d.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 e dell’art. 14 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, la violazione della regola dell’anonimato nei pubblici concorsi e dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti, la violazione dell’art. 97 della Costituzione, l’eccesso di potere per difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento e sviamento.

Il motivo di ricorso era fondato sulla circostanza che le buste in dotazione per l’espletamento della prova ed, in particolare, la busta piccola, netta quale ogni singolo candidato inserisce il cartoncino riportante il proprio nominativo (busta piccola che poi, sigillata, viene inserita netta busta grande ove il candidato inserisce il proprio scritto elaborato in forma anonima), così che solo dopo la lettura, la correzione e la valutazione dello scritto si procede all’apertura delta busta piccola ed alla identificazione dell’autore detto scritto, si è rivelata inidonea allo scopo (di tutela dell’anonimato). Difatti, tali buste realizzate con carta bianca sottile, consentivano, fin da prima della toro apertura, di leggerne il contenuto, ovvero il nominativo apposto sul cartoncino contenuto netta busta.

4. In ordine al primo motivo d’appello la Sezione non può che confermare quanto già deciso con la sentenza n. 3856 del 18 luglio 2014 con la quale è stato affermato:

<<Con un altro motivo si deduce l’erroneità della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto sussistente l’incompatibilità del prof. Vi. per avere lo stesso rivestito il ruolo di direttore scientifico di un corso di perfezionamento per dirigenti scolastici, indetto dall’Università degli studi «Magna Graecia» di Catanzaro, ed aperto anche a soggetti vicari privi di qualifica dirigenziale, in ragione del fatto che alcuni frequentanti hanno poi partecipato con esito positivo alla procedura concorsuale,

Il motivo non è fondato.

L’art. 51, primo comma, Cod. proc. civ., prevede che il giudice ha il dovere di astenersi nei seguenti casi: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un’associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

Il secondo comma dello stesso art. 51 dispone, infine, che il giudice ha la facoltà di richiedere al capo dell’ufficio l’autorizzazione ad astenersi in ogni altro caso in cui ravvisi gravi ragioni di convenienza.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato è costante nel ritenere che «le cause d’incompatibilità sancite dall’art. 51, c.p.c., estensibili, in omaggio al principio costituzionale di imparzialità, a tutti i campi dell’azione amministrativa (…) rivestono carattere tassativo e, come tali, sfuggono ad ogni tentativo di estensione analogica, stante l’esigenza di assicurare la certezza dell’azione amministrativa» (si veda Cons. Stato, sez. VI, 30 luglio 2013, n. 4015, e le altre sentenze ivi citate).

Chiarito ciò, la stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato ha poi provveduto, avuto riguardo a quanto stabilito dall’art. 51 ad identificare – perché gli atti non siano illegittimi – alcune regole di condotta in capo all’amministrazione in specifici settori e, in particolare, in quello dei concorsi pubblici. In particolare, si è affermato che:

– «la semplice sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato non è idonea ad integrare gli estremi delle cause d’incompatibilità normativamente cristallizzate, salva la spontanea astensione di cui al capoverso dell’art. 51, c.p.c. »;

– «la conoscenza personale e/o l’instaurazione di rapporti lavorativi ed accademici non sono di per sé motivi di astensione, a meno che i rapporti personali o professionali non siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali»;

– «perché i rapporti personali assumano rilievo deve trattarsi di rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro ed allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio», essendo «rilevante e decisiva la circostanza che il rapporto tra commissario e candidato, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni docente/allievo, si sia concretato in un autentico sodalizio professionale connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità d’interessi di carattere economico» (Cons. Stato, sez. VI, n. 4015 del 2013).

In definitiva, affinché sussista un vero e proprio obbligo di astensione deve essere dimostrata la sussistenza concreta di un rapporto di lavoro o professionale stabile con la presenza di interessi economici ovvero di un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità.

Nella fattispecie in esame non ricorrono tali condizioni.

Non risulta una connessione tra corso di perfezionamento e il concorso in esame tale da fare presumere l’esistenza di una tale relazione professionale di rilevanza economica. Ciò in quanto: i) il corso in contestazione è un corso non di formazione per la partecipazione al concorso in esame ma è un corso di perfezionamento di trentasei ore (non sufficienti ai fini concorsuali) istituito con accordo tra l’Università degli studi della Calabria e l’Ufficio scolastico regionale nel rispetto delle modalità prefigurate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 (Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento); ii) il corso di perfezionamento è stato indetto con bando del 5 gennaio 2011 mentre il concorso è stato indetto con bando del 13 luglio 2011. In questa prospettiva, il pagamento della quota di iscrizione non assume rilevanza; iii) non risulta che le tracce oggetto del concorso siano state oggetto di trattazione del corso, non essendo sufficiente affermare che la prima prova scritta ha avuto ad oggetto «l’argomento della governance» oggetto di trattazione nel corso, attesa l’ampiezza e genericità dell’argomento inserito, tra l’altro, in una traccia di più ampia formulazione; né varrebbe rilevare, sempre per la genericità delle deduzioni, che durante il corso sono state affrontate tematiche, quali «ruolo e funzione del dirigente scolastico» e «relazioni interorganizzative».

Nemmeno il corso si è svolto in modo poter creare un rapporto personale così intenso da indurre il commissario a violare le regole di imparzialità nella conduzione della prova orale. In mancanza di elementi probatori concreti, assume rilievo la circostanza che il professore Vi. ha svolto il ruolo di direttore, coadiuvato da un comitato scientifico, ma non ha svolto alcune delle dodici lezioni in programma.

In relazione alla seconda causa di incompatibilità indicata, non pare sufficiente, alla luce della giurisprudenza sopra rammentata, la mera circostanza che due partecipanti al concorso abbiano svolto funzioni di segreteria nell’organizzazione di corsi di formazione riservati ai soli dirigenti, tenuti dal professore Vi., indirizzati ai soli dirigenti di ruolo. Non risulta, dunque, neanche in questo caso dimostrata la sussistenza di un rapporto personale di intensità tale da integrare una vera e propria causa di astensione>>.

5. In ordine al secondo motivo d’appello che censura il giudizio riportato perché espresso con sola notazione numerica, il Collegio richiama la costante giurisprudenza secondo la quale:

<<Anche successivamente all’entrata in vigore della l. 7 agosto 1990, n. 241, il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell’ambito di un concorso pubblico o di un esame – in mancanza di una contraria disposizione – esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in se stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni (quale principio di economicità amministrativa di valutazione), assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima valutazione che l’omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto>> (Consiglio di Stato,VI, 11/02/2011, n. 913).

<<Il voto numerico attribuito dalle commissioni esaminatrici alle prove scritte o orali di un concorso pubblico o di un esame di abilitazione esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé la sua motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, atteso che quando il criterio prescelto dal legislatore per la valutazione delle prove scritte nell’esame è quello del punteggio numerico, costituente la modalità di formulazione del giudizio tecnico-discrezionale finale espresso su ciascuna prova, con indicazione del punteggio complessivo utile per l’ammissione all’esame orale, tale punteggio, già nella varietà della graduazione con la quale si manifesta, esterna una sintetica valutazione che si traduce in un giudizio di sufficienza o di insufficienza, a sua volta variamente graduato a seconda del parametro numerico attribuito al candidato, che non solo stabilisce se quest’ultimo ha superato o meno la soglia necessaria per accedere alla fase successiva del procedimento valutativo, ma dà anche conto della misura dell’apprezzamento riservato dalla commissione esaminatrice all’elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato>> (Consiglio di Stato, V, 30 novembre 2015, n. 5407).

In ordine poi alle valutazioni espresse, nella forma di pareri pro veritate, in favore dell’appellante esse non possono essere esaminate dal giudice della legittimità perché attengono a giudizi di merito, che, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste (tra le quali non rientra quella in esame) non possono essere compiuti dal giudice amministrativo (Cons. Stato, VI, n. 3856 del 18 luglio 2014).

6. Con il terzo motivo l’appellante deduce il vizio di omessa pronuncia.

Il motivo è inammissibile.

Il motivo con il quale si denuncia sostanzialmente la violazione del principio dell’anonimato non era contenuto nel ricorso introduttivo (di primo grado), ma nei motivi aggiunti.

Il Tribunale amministrativo, correttamente, non avendo accolto il ricorso principale, non si è dato carico di esaminare i motivi aggiunti, proposti avverso la graduatoria finale.

Ove il giudice di primo grado avesse (in ogni caso) esaminato la censura, l’avrebbe dovuta dichiarare irricevibile perché il fatto contestato (l’utilizzazione di buste trasparenti) era certamente noto quanto meno alla data sottoscrizione del ricorso principale (28 maggio 2012).

I motivi aggiunti risultano sottoscritti il 12 settembre 2012. Quindi, anche ad ammettere che la conoscenza del vizio si fosse verificata in data 28 maggio 2012 (data di sottoscrizione del ricorso principale), la deduzione del vizio in data 12 settembre 2012 sarebbe stata certamente tardiva.

7. In conclusione il ricorso in appello va respinto con compensazione delle spese per giusti motivi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Sezione Sesta,

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:

Sergio Santoro – Presidente

Giulio Castriota Scanderbeg – Consigliere

Dante D’Alessio – Consigliere

Andrea Pannone – Consigliere, Estensore

Marco Buricelli – Consigliere

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