Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 10 aprile 2017, n. 1661

Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all’inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio, nel senso che, se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto, di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all’inserimento in una determinata graduatoria, l’accertamento del diritto del ricorrente all’inserimento in quella graduatoria, la controversia rientra nell’ambito di giurisdizione del giudice amministrativo

Consiglio di Stato

sezione VI

sentenza 10 aprile 2017, n. 1661

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Sesta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5496 del 2016, proposto dalla signora Ch. Ca., rappresentata e difesa dall’avvocato Cl. Za., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);

contro

il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato per legge, in Roma, alla via (…);

nei confronti di

signore Ca. So. ed altri, non costituite in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione III bis, n. 14332/2015, resa tra le parti e concernente l’impugnazione dei decreti ministeriali n. 325/2015 e n. 235/2014 – operazioni di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (GAE) del personale docente ed educativo della scuola statale efficaci fino all’anno scolastico 2016/2017;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione appellata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2017, il consigliere Bernhard Lageder e udito, per la parte ricorrente, l’avvocato Cl. Za.;

1. Il T.a.r. per il Lazio, con la sentenza in epigrafe, dichiarava inammissibile, per carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, il ricorso n. 10508 del 2015 proposto dalla signora Ch. Ca. avverso il decreto ministeriale n. 325/2015 concernente le operazioni di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (GAE) del personale docente ed educativo delle scuole statali efficaci fino all’anno scolastico 2016/2017, nella parte in cui prevedeva il c.d. depennamento per coloro che non avessero presentato la domanda di inserimento o di aggiornamento, nonché avverso la propria esclusione dalle GAE per non aver presentato la domanda di aggiornamento.

Il T.a.r. ha negato la sussistenza della giurisdizione amministrativa sul testuale rilievo che “le doglianze della ricorrente sono rivolte a contestare, in realtà, il provvedimento di esclusione dalla graduatoria, e ciò è confermato dalla impugnazione solo “eventuale” del D.M. n. 235/2014″, sicché sarebbe venuta in rilievo una situazione di diritto soggettivo all’inserimento nelle graduatorie, devoluta all’ambito di giurisdizione del giudice ordinario.

2. Avverso tale sentenza ha interposto appello l’originaria ricorrente, deducendo l’erronea declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della controversia, poiché col ricorso introduttivo di primo grado è stato impugnato espressamente il d.m. n. 325/2015 nella parte in cui non permette l’inserimento nelle GAE dei docenti depennati per mancata presentazione della domanda di permanenza, nonché il presupposto d.m. n. 235/2014 nella parte in cui prevede che la mancata presentazione della domanda di permanenza comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria, con la conseguente configurabilità di una situazione di interesse legittimo riservata alla cognizione del giudice amministrativo.

L’appellante chiedeva pertanto, previa sospensione della provvisoria esecutorietà dell’impugnata sentenza, il suo annullamento e la rimessione della causa al primo giudice.

3. Si costituiva in giudizio il M.i.u.r., che ha chiesto il rigetto dell’appello.

4. L’istanza cautelare dell’appellante è stata accolta con l’ordinanza n. 4575/2016.

La causa all’udienza camerale del 23 febbraio 2017 è stata trattenuta in decisione.

5. L’appello è fondato.

Infatti, dalla lettura del ricorso di primo grado emerge in modo chiaro e univoco che sono stati impugnati sia il d.m. n. 325/2015 sia il presupposto d.m. n. 235/2014, nelle parti in cui prevedono:

– il mancato inserimento, nelle GAE efficaci fino all’anno scolastico 2016/2017, del personale docente “depennato” per non aver presentato la domanda di permanenza al momento degli aggiornamenti precedenti (artt. 1, 2 e 3 d.m. n. 325/2015);

– le modalità di aggiornamento esclusivamente tramite web (art. 4 d.m. 325/2015);

– la cancellazione definitiva dalle graduatorie di esaurimento per la mancata presentazione della domanda di permanenza [art. 1, comma 1, lettera b), d.m. n. 235/2014)].

La domanda di annullamento in parte qua degli impugnati decreti ministeriali risulta formulata in modo espresso, specifico e univoco sia nelle premesse sia nelle conclusioni dell’atto introduttivo di primo grado, ed è stata proposta in via principale e incondizionata.

L’oggetto del petitum sostanziale e del correlativo thema decidendum su cui era chiamato a pronunciarsi il Tribunale amministrativo regionale era, pertanto, costituito dalla pretesa all’annullamento dei gravati atti di macro-organizzazione.

La domanda di inserimento della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento è, invece, stata proposta in via meramente consequenziale al richiesto annullamento dei decreti ministeriali [v. punto 3) delle conclusioni del ricorso di primo grado, dove, dopo la formulazione della domanda di annullamento dei decreti ministeriali, è dato leggere: “conseguentemente disporre il reinserimento della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento di III° fascia della Provincia di Arezzo, relative al triennio 2014/2017, per la scuola primaria”].

Orbene, osserva il collegio che, secondo il consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato (sentenza 9 marzo 2016, n. 935, e la giurisprudenza ivi richiamata) e delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ordinanza 15 dicembre 2016, n. 25836), al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all’inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio, nel senso che, se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all’inserimento in una determinata graduatoria – l’accertamento del diritto del ricorrente all’inserimento in quella graduatoria, la controversia rientra nell’ambito di giurisdizione del giudice amministrativo.

Orbene, nel caso di specie (come sopra esposto), l’odierna appellante, sin dall’atto introduttivo di primo grado, ha dedotto principaliter l’illegittimo esercizio del potere generale di regolamentazione, sia con riferimento all’atto generale di esercizio del potere, sia con riferimento all’atto successivo – di formazione delle graduatorie, dalle quali essa è rimasta esclusa – che del primo ha fatto applicazione, con la conseguenza che deve essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della presente controversia.

Per le esposte ragioni, s’impone l’annullamento della sentenza declinatoria della giurisdizione del giudice amministrativo, con rimessione al primo giudice ex art. 105 cod. proc. amm..

6. Tenuto conto di tutte le circostanze connotanti la presente controversia, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del doppio grado di giudizio interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (ricorso n. 5496 del 2016), lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnata sentenza declinatoria della giurisdizione del giudice amministrativo, con rinvio al primo giudice; dichiara le spese del doppio grado di giudizio interamente compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso, in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2017, con l’intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti – Presidente

Bernhard Lageder – Consigliere, Estensore

Vincenzo Lopilato – Consigliere

Francesco Mele – Consigliere

Francesco Gambato Spisani – Consigliere

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