Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 10 aprile 2017, n. 1649

La domanda risarcitoria può essere proposta anche nel corso del giudizio per l’annullamento dell’atto che ha causato il danno, purché con atto notificato alla controparte (e non con semplice memoria depositata) nel rispetto dei principi di difesa e del contraddittorio e la riserva di proporre la relativa domanda contenuta nell’atto introduttivo del giudizio non esonera la parte a proporla nelle uniche modalità consentite (atto, anche di motivi aggiunti, notificato).

Consiglio di Stato

sezione VI

sentenza 10 aprile 2017, n. 1649

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Sesta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2210 del 2011, proposto da:

Xa. Di St., rappresentato e difeso dagli avvocati An. Cl. e Se. Do., con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via (…);

contro

Liceo Scientifico Statale “Jo. Fi. Ke.”, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via (…);

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione III bis n. 32639/2010, resa tra le parti, concernente risarcimento danni per mancata ammissione alla classe successiva.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del liceo scientifico Statale “Jo. Fi. Ke.” e del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2015 il Cons. Andrea Pannone e uditi per le parti gli avvocati Cl., Do. e l’avvocato dello Stato, Va.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L’odierno appellante aveva impugnato innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio:

– con ricorso principale il verbale dell’8 settembre 2009 con il quale il Consiglio della classe III C del liceo “Jo. Ke. aveva deliberato di non ammetterlo alla classe successiva per non aver superato la verifica finale integrativa cui era stato ammesso a seguito della “sospensione del giudizio” per il recupero dell’insufficienza in “matematica”;

– con motivi aggiunti: a) il verbale del 30 ottobre 2009 con il quale il Consiglio della classe III C, dopo averlo riconvocato per sottoporlo alla ripetizione della prova orale di matematica già effettuata in data 5 settembre 2009 in esecuzione dell’ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 4588 dell’8 ottobre 2009, aveva attribuito allo stesso un voto insufficiente; b) il verbale del 2 novembre 2009 con cui lo stesso Consiglio di classe, nel procedere “all’integrazione del giudizio complessivo integrativo concernente il risultato finale dell’alunno Di St. a seguito del rifacimento della prova orale di matematica effettuata il 30 ottobre 2009, confermava il giudizio di non ammissione di quest’ultimo alla classe successiva.

La sentenza qui impugnata ha dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso principale mentre ha accolto i motivi aggiunti con conseguente annullamento dell’atto impugnato.

Nel corpo della motivazione la sentenza ha affermato: “Resta infine da dichiararsi il non luogo a procedere relativamente alla domanda risarcitoria, posto che la stessa è stata solo preannunciata in questa sede con riserva di espressa specificazione non formulata neanche con i motivi aggiunti”.

Il ricorso in appello attiene solo a questo profilo della sentenza, atteso che, per il profilo annullatorio, essa è pienamente satisfattiva.

L’appellante ha dedotto quanto segue.

“Con i motivi aggiunti il ricorrente faceva presente al TAR che, pur essendosi ormai iscritto alla terza classe, aveva comunque interesse ad ottenere una pronuncia sulla legittimità dell’operato del Consiglio della Classe III C del Liceo Jo. Ke. anche a fini risarcitori.

Ed infatti, già in tale sede, introduceva autonoma domanda di risarcimento dei danni che di seguito si trascrive: “Il comportamento tenuto dal dirigente del liceo scientifico Jo. Ke. in relazione alla vicenda (mancata comunicazione alle parti interessate del rinnovato giudizio) ha sostanzialmente vanificato il diritto del ricorrente a chiedere la tutela cautelare di codesto ecc.mo TAR sul rinnovato giudizio di non ammissione alla classe superiore, visto che l’anno scolastico è ormai in stato avanzato e l’eventuale accoglimento dell’istanza di sospensiva non potrebbe permettere all’alunno Xa. Di St. di recuperare i mesi di insegnamento ormai persi della classe superiore.

Il ricorrente, tuttavia, ha interesse a proporre l’impugnativa e ottenere una pronuncia del TAR in quanto ha diritto, in caso di accoglimento del ricorso, ad ottenere dalla scuola Jo. Ke. il risarcimento per i danni subiti sia sotto il profilo morale che economico, la cui quantificazione il ricorrente si riserva di meglio specificare nel corso del giudizio”.

Fissata l’udienza di merito in data 19 luglio 2010 il sig. Di St., nella memoria depositata per l’udienza, dopo aver ribadito l’illegittimità del rinnovato giudizio di mancata ammissione alla classe IV del liceo riportandosi in toto alle censure dedotte con l’atto di motivi aggiunti al ricorso RG n. 7561/09, integrava la domanda risarcitoria chiedendo al TAR di voler “riconoscere il diritto dell’alunno Xa. Di St. ad ottenere il risarcimento dei danni morali e psicologici subiti, quantificati in € 10.000,00, e/o comunque nella misura che riterrà opportuna ricorrendo in tal caso, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., alla determinazione della relativa somma dovuta. In subordine, ai sensi dell’art. 35, comma 2, d.lgs. 80/98 e s.m.i., stabilire i criteri in base ai quali il liceo scientifico statale Jo. Fi. Ke. dovrà proporre a favore del ricorrente e, per esso, all’alunno Xa. Di St., il pagamento di una somma dovuta a titolo di risarcimento del danno ingiusto per le causali di cui al ricorso ed ai motivi aggiunti entro un congruo termine, con riserva, sin d’ora, di proporre ricorso per ottemperanza ove l’Amministrazione resistente non adempia o le parti non raggiungano un accordo” “.

Con il ricorso in appello è stata dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c., l’erronea lettura degli atti e la motivazione illogica e contraddittoria.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione appellata per resistere al ricorso.

All’udienza del 27 ottobre 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso in appello non può trovare accoglimento.

Il medesimo appellante riconosce di non aver proposto domanda risarcitoria in sede di ricorso principale “in quanto un eventuale provvedimento satisfattivo adottato dal consiglio di classe in sede di esecuzione dell’istanza cautelare, avrebbe permesso all’alunno di iscriversi alla classe IV del liceo che frequentava”.

La domanda risarcitoria è stata preannunciata nei motivi aggiunti e formulata nella memoria depositata per l’udienza del 19 luglio 2010.

La domanda risarcitoria è domanda distinta e autonoma rispetto alla domanda di annullamento: essa deve, quindi, essere necessariamente notificata alla parte che dovrà subire l’eventuale condanna.

Nel caso di specie, l’odierno appellante non ha mai notificato la domanda all’amministrazione inadempiente.

“La domanda risarcitoria può essere proposta anche nel corso del giudizio per l’annullamento dell’atto che ha causato il danno, purché con atto notificato alla controparte (e non con semplice memoria depositata) nel rispetto dei principi di difesa e del contraddittorio e la riserva di proporre la relativa domanda contenuta nell’atto introduttivo del giudizio non esonera la parte a proporla nelle uniche modalità consentite (atto, anche di motivi aggiunti, notificato)” (Consiglio di Stato VI, 9 maggio 2006, n. 2556).

Ma, a prescindere dalle questioni di rito, la domanda non avrebbe potuto trovare accoglimento.

La sentenza impugnata, nella parte in cui ha accolto i motivi aggiunti, ha disposto l’annullamento del rinnovato giudizio formulato nei confronti dell’appellante perché “il riesame della prova andava svolto dando contezza e proporzionalità tra giudizio sintetico e giudizio numerico, essendo palese la relativa positività del giudizio sintetico contrastante con la negatività del giudizio numerico. Nella specie invece il riesame è avvenuto riformulando illegittimamente il giudizio sintetico (palesemente contraddittorio rispetto a quello quasi positivo in precedenza espresso) per renderlo armonizzabile con quello numerico con il palese intento elusivo di realizzare quella proporzionalità tra i due giudizi la cui mancanza è stata censurata in questa sede”.

Così come riconosciuto dal medesimo appellante, l’unico modo di dare esecuzione alla sentenza era la rinnovazione del procedimento, al quale non si è dato corso perché l’appellante si era nuovamente iscritto alla terza classe.

Dalla sentenza appellata, in altri termini, non emerge il riconoscimento del bene della vita, consistente nell’obbligo dell’iscrizione alla quarta classe, ma solo la necessità di ripetere lo scrutinio.

La domanda risarcitoria, quindi, non può trovare accoglimento alla luce del costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale “il giudice amministrativo può riconoscere il danno causato al privato dal comportamento inoperoso dell’Amministrazione soltanto se è stata accertata la spettanza del c.d. bene della vita, che costituisce il presupposto indispensabile, in materia di risarcimento degli interessi legittimi di tipo pretensivo, per poter configurare una condanna della stessa al risarcimento del relativo danno; d’altra parte, il danno ingiusto derivante dall’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, la cui risarcibilità è prevista in via generale dall’art. 2 bis comma 1, l. 7 agosto 1990 n. 241, inserito dall’art. 7, comma 1, lett. c), l. 18 giugno 2009 n. 69, al quale si riferisce l’art. 30 comma 4, c.p.a., presuppone la sussistenza in capo all’Amministrazione pubblica dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa” (Cons. Stato, III, 12 marzo 2015 n. 1287; idem, IV, 1 luglio 2014, n. 3295; idem, IV, 4 settembre 2013, n. 4452).

Sussisto giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo – Presidente

Roberto Giovagnoli – Consigliere

Bernhard Lageder – Consigliere

Andrea Pannone – Consigliere, Estensore

Maddalena Filippi – Consigliere

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