Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione V

sentenza 28 luglio 2014, n. 4001

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE QUINTA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1049 del 2003, proposto dalla Comunità Montana “Si.”, rappresentata e difesa dall’avv.to Fr.Fi., con domicilio eletto presso il signor Gi.Ci. in Roma, via (…);

contro

Il signor D’A.Pa., rappresentato e difeso dall’avvocato Lu.Mo., con domicilio eletto presso il signor Co.Mo. in Roma, viale (…);

nei confronti di

D.Si.;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CALABRIA – CATANZARO :SEZIONE II n. 47/2002, resa tra le parti, concernente un concorso per l’assunzione di un esperto professionale con laurea in geologia o ingegneria geotecnica;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di D’Ambrosio Ivano Paolo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2014 il Cons. Antonio Bianchi e uditi per le parti l’avvocato D.Bi. ed altri (…);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Nel 1996 la Comunità Montana “Si.” bandiva un concorso per l’assunzione mediante contratto a termine di un geologo o di un ingegnere geotecnico.

Al concorso partecipavano, tra gli altri, i signori D.Si. e D’A., i quali si posizionavano rispettivamente al primo e al secondo posto nella graduatoria finale, approvata con la delibera n. 176 del 26 settembre 1996, pubblicata sull’Albo pretorio.

Per quanto sopra, il Sig. D.Si. veniva dichiarato vincitore.

Il bando di concorso, peraltro, disponeva espressamente che i soggetti utilmente posizionati in graduatoria avrebbero dovuto produrre, a pena di esclusione, i documenti previsti (tra cui, per quanto qui rileva, il certificato di anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento) entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa.

Sennonchè, solo in data 13 marzo 1997 il signor Bi. produceva un certificato rilasciato dall’Ufficio del Lavoro sulla sua anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento: tale certificato, peraltro, risultava errato.

Conseguentemente l’interessato, in data 27 marzo 1997, chiedeva una proroga per poter ottenere la correzione del certificato, proroga che veniva disposta dall’Ente fino al 10 aprile 1997, con il provvedimento n. 926 del 7 aprile 1997

Ottenuta la correzione del certificato dall’Ufficio del Lavoro, il signor Bi. produceva la nuova dichiarazione in data 10 aprile 1997.

In pari data, con la delibera n. 115 del 1997, la Comunità Montana approvava quindi il contratto di lavoro con il sig. Bi. il quale, peraltro, in data 28 aprile 1997 produceva anche il “mod. C15”, attestante il periodo di disoccupazione.

2. Ritenendo illegittimo l’operato della Comunità Montana Silana, il signor D’Ambrosio, secondo classificato, proponeva il ricorso n. 1018 del 1997 al Tar per la Calabria, chiedendo l’annullamento della delibera n. 115 del 1997, di approvazione del contratto di lavoro, ed il riconoscimento del suo diritto ad essere dichiarato vincitore del concorso in questione.

Egli deduceva, in estrema sintesi, che la previsione contenuta nel bando di concorso – relativa all’obbligo dei candidati di presentare la documentazione richiesta entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale – sarebbe stata violata, in quanto l’Amministrazione aveva illegittimamente consentito la produzione di documenti essenziali ben sette mesi dopo la pubblicazione della graduatoria stessa.

Si costituivano in giudizio sia l’Amministrazione che il controinteressato signor Bi., eccependo l’inammissibilità del ricorso e chiedendo comunque che esso sia respinto per la sua infondatezza nel merito

Con la sentenza n. 47 del 2002 il Tribunale adito, respinta l’eccezione d’inammissibilità, accoglieva il ricorso nel merito e per l’effetto annullava la delibera impugnata ed accertava il diritto del ricorrente ad essere dichiarato vincitore del concorso in oggetto .

3. Avverso la sentenza del TAR la Comunità Montana ha quindi interposto l’odierno appello, chiedendone l’integrale riforma.

Alla pubblica udienza del giorno 11 marzo 2014, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1.In via pregiudiziale l’Amministrazione appellante deduce l’erroneità della gravata sentenza, laddove ha respinto l’eccezione d’inammissibilità del ricorso formulata in primo grado per omessa impugnazione della deliberazione n. 176 del 26 settembre 1996 di approvazione della graduatoria del concorso.

L’appellante assume, al riguardo, che la sanzione prevista dal bando di esclusione – per il caso della mancata produzione documentale nel termine di dieci giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria finale – fosse già direttamente applicabile all’atto della approvazione della graduatoria, con la conseguenza che l’originario ricorrente avrebbe dovuto immediatamente impugnare quest’ultima, senza attendere l’espletamento della successiva fase di assunzione nel servizio,

2. La doglianza è priva di fondamento.

3. Ed invero, come correttamente rilevato dal primo giudice, la lesione della propria sfera giuridica non riconducibile all’originario ricorrente dalla approvazione della graduatoria, che non viene contestata, ma dall’operato dell’Amministrazione nella fase successiva laddove, dopo aver concesso al Bi. la proroga per la presentazione dei documenti ben oltre la scadenza del termine previsto dal bando, ha disposto la sua assunzione invece di escluderlo dalla procedura concorsuale.

L’illegittimità su cui si incentra il ricorso, quindi, è riferita alla fase finale del concorso e più specificamente alla delibera di assunzione in servizio del signor Bi., senza che vengano in rilievo in via diretta ed autonoma gli atti pregressi e tanto meno la graduatoria a suo tempo approvata dall’Amministrazione (di cui non è stata contestata la legittimità nel corso del giudizio).

Pertanto, visto che la richiamata graduatoria non ha inciso in via immediata sui legittimi interessi dell’originario ricorrente e rileva nell’odierno giudizio solo in quanto è l’atto pregresso del procedimento conclusosi con l’adozione del contestato provvedimento finale di assunzione, non v’è dubbio come essa non dovesse essere impugnata sin da subito con specifico ed autonomo ricorso da parte del signor D’A..

A ciò aggiungasi che in ogni caso l’impugnativa della delibera n. 115 del 1997 di approvazione del contratto di lavoro assorbe oggettivamente di per sé anche gli atti ad essa presupposti ancorchè non immediatamente ed autonomamente lesivi e conseguentemente anche la graduatoria, con ciò risultando vieppiù infondato il rilievo in esame.

4. Sempre in via pregiudiziale l’Amministrazione appellante deduce l’erroneità della gravata sentenza, laddove essa ha respinto l’eccezione d’inammissibilità del ricorso formulata in primo grado per la mancata impugnazione della nota n. 926 del 7 aprile 1997, con cui essa ha concesso al signor Bi. la proroga per la presentazione dei documenti ben oltre la scadenza del termine previsto dal bando.

5. Anche tale rilievo non è condivisibile per le ragioni già espresse al punto 3 che precede, a cui può pertanto farsi formale e sostanziale rinvio, trattandosi parimenti di un atto presupposto non immediatamente ed autonomamente lesivo ed assorbito nell’impugnativa della delibera n. 115 del 1997, conclusiva del procedimento concorsuale.

6. Nel merito, la Comunità Montana appellante deduce l’erroneità della gravata sentenza, laddove questa non avrebbe tenuto conto che il termine per produrre i documenti non poteva decorrere dalla pubblicazione della graduatoria.

Ad avviso dell’appellante, infatti, il termine in questione doveva decorrere dalla comunicazione individuale degli esiti del concorso, avvenuta con la nota del 4 marzo 1997, ed inoltre non c’era comunque la prova che il signor Bi. avesse conosciuto prima la graduatoria, anche se pubblicata.

L’Amministrazione assume, inoltre, che l’integrazione documentale concessa fosse un atto dovuto, in quanto l’errore nella prima certificazione era dipesa dall’Ufficio del Lavoro e non dal signor Bi..

7. La doglianza va respinta.

8. Ed invero, in base alle espresse disposizioni del bando di concorso, i concorrenti avevano l’onere specifico, a pena di esclusione, di presentare la documentazione richiesta entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, avvenuta il 26 settembre 1996.

Questa chiara e cogente previsione della disciplina concorsuale non è mai stata fatta oggetto di gravame alcuno e pertanto la stessa, spiegando appieno tutti i suoi effetti, doveva essere puntualmente osservata dai soggetti utilmente collocati in graduatoria, nonché dalla stessa Amministrazione, in applicazione della par condicio dei candidati.

Ne consegue che il termine in questione non decorreva dalla comunicazione individuale degli esiti del concorso, come sostenuto dall’Amministrazione appellante, ma, ripetesi, dalla pubblicazione della richiamata graduatoria.

Ciò posto, il signor Bi. aveva senz’altro lo specifico e tassativo onere di attivarsi per conoscere la data di pubblicazione della graduatoria, al fine di produrre tempestivamente la documentazione richiesta dal bando e di non incorrere nella sanzione ivi prevista.

Pur se non è in discussione la legittimità della previsione del bando sull’onere di produrre la documentazione entro il termine ivi fissato, va comunque rilevato che nella specie tale onere poteva essere adempiuto usando una ordinaria diligenza (dovuta, in base alla medesima previsione), atteso che la graduatoria concorsuale è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune, liberamente accessibile al pubblico.

Non v’è alcun dubbio, quindi, che nella specie il signor Bi. avrebbe dovuto farsi carico di verificare la data di pubblicazione della graduatoria e di presentare la documentazione richiesta entro dieci giorni da tale data, e cioè entro il giorno 6 ottobre 1996, contrariamente a quanto avvenuto.

Del resto, va osservato al riguardo che – anche a voler ritenere applicabile alla fattispecie il D.P.R. n. 478 del 1994 – la produzione della documentazione da parte del signor Bi. risulta in ogni caso tardiva.

Infatti, l’art. 16, comma 1, del richiamato regolamento statale fissa il termine perentorio di 15 giorni dal colloquio per produrre i documenti richiesti.

Orbene, essendo ovviamente il colloquio avvenuto ancora prima della pubblicazione della graduatoria, anche il termine di 15 giorni previsto dal regolamento statale non è stato nella specie rispettato.

Né può essere condivisa la tesi dell’appellante, secondo cui la proroga disposta per l’integrazione dei documenti prodotti fosse atto dovuto, in quanto l’errore nella certificazione era dipeso dall’Ufficio del Lavoro.

Infatti, come correttamente osservato dal primo giudice, il signor Bi. ha prodotto il primo certificato – richiesto dal bando e risultato errato – solamente in data 13 marzo 1997 e, quindi, ben oltre il termine perentorio ivi fissato a pena di esclusione (10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria e cioè il 6 ottobre 1996).

La proroga in questione, pertanto, non solo non era un atto dovuto (dovendo essere il signor Bi. già escluso), ma è stata disposta dall’Amministrazione in data 7 aprile 1997, quando il termine da prorogare era già ampiamente scaduto (non rilevando sotto tale profilo l’errore commesso dall’Ufficio del Lavoro).

Al riguardo, osserva la Sezione che il criterio di benignitas cui si è ispirata l’Amministrazione comunale è di per sé apprezzabile, e poteva senz’altro risultare legittimo nel caso in cui il signor Bi. fosse risultato l’unico candidato idoneo, e dunque vincitore del concorso.

Tuttavia, poiché nella graduatoria egli non è risultato l’unico idoneo, l’Amministrazione in concreto, nel rimetterlo in termini, non ha tenuto conto del principio della par condicio dei candidati: per tale esclusiva ragione, gli atti impugnati in primo grado risultano effettivamente illegittimi.

9. Per le ragioni esposte, l’appello risulta infondato e, come tale, va respinto.

10. L’acclarata infondatezza dell’appello, poi, esime il collegio dal pronunciarsi sul rilievo con cui il signor D’Ambrosio ha contestato la validità dell’istanza di revoca del decreto presidenziale di perenzione dell’odierna controversia, non sussistendone l’interesse.

11. Vista la particolarità della fattispecie, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quinta – definitivamente pronunciando sull’appello n. 1049 del 2003, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti – Presidente

Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere

Antonio Amicuzzi – Consigliere

Antonio Bianchi – Consigliere, Estensore

Raffaele Prosperi – Consigliere

Depositata in Segreteria il 28 luglio 2014.

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