La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni
urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della
cultura e il rilancio del turismo, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Data a Sesto, addi' 29 luglio 2014
NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Franceschini, Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del
turismo
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Avvertenza:
Il decreto-legge 31 maggio 2014, n.83 e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
125 del 31 maggio 2014.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 32.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31
MAGGIO 2014, N. 83
All'articolo 1:
al comma 2:
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Il credito
d'imposta spettante ai sensi del comma 1 e' altresi' riconosciuto
qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di
manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano
destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di
tali interventi.»;
al terzo periodo, le parole: «all'articolo 40, comma 9» sono
sostituite dalle seguenti: «agli articoli 40, comma 9, e 42, comma
9»;
al comma 5:
al primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono
inserite le seguenti: «, ivi inclusi i soggetti concessionari o
affidatari di beni culturali pubblici destinatari di erogazioni
liberali in denaro effettuate per la realizzazione di interventi di
manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi,» e le parole:
«anche con un'apposita sezione nei propri siti web istituzionali»
sono sostituite dalle seguenti: «tramite il proprio sito web
istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente
individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo
Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali
sono associati tutte le informazioni relative allo stato di
conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o
riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati
per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonche' le
informazioni relative alla fruizione»;
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo provvede
all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato»;
al comma 6, secondo periodo, le parole: «tra i privati» sono
sostituite dalle seguenti: «da parte dei privati» e sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «, anche attraverso il portale di cui al
comma 5»;
il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito
d'imposta di cui al presente articolo, valutati in 2,7 milioni di
euro per l'anno 2015, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2016, in
18,2 milioni di euro per l'anno 2017, in 14,6 milioni di euro per
l'anno 2018 e in 5,2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede ai
sensi dell'articolo 17».
All'articolo 2:
al comma 1:
all'alinea sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatti
salvi gli effetti del protocollo di legalita' stipulato con la
competente prefettura-ufficio territoriale del Governo»;
la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) nell'esercizio dei propri poteri, il Direttore generale di
progetto assicura che siano in ogni caso osservate le seguenti
disposizioni in materia di affidamento dei contratti relativi a
lavori, servizi e forniture:
1) pubblicazione di un avviso di pre-informazione relativo ai
lavori, ai servizi e alle forniture che la stazione appaltante
intende affidare;
2) redazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione
dell'avviso di cui al numero 1), sulla base delle richieste pervenute
dalle imprese interessate all'assegnazione dei contratti che abbiano
i requisiti di qualificazione necessari, di un elenco formato sulla
base del criterio della data di ricezione delle domande presentate
dalle imprese aventi titolo;
3) formulazione, da parte della stazione appaltante, degli
inviti a presentare offerte di assegnazione dei contratti alle
imprese iscritte nell'elenco di cui al numero 2), sulla base
dell'ordine di iscrizione di ciascuna impresa nell'elenco medesimo;
4) utilizzazione, in sede di aggiudicazione dei lavori, servizi
e forniture affidati dalla stazione appaltante, in luogo del criterio
del massimo ribasso, in via facoltativa, del criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa o della media;
5) esclusione dall'elenco di cui al numero 2) dell'impresa che
non abbia risposto all'invito rivolto a presentare offerte di
assegnazione dei contratti;
6) possibilita' di rivolgere a ciascuna impresa inviti
successivi al primo, solo dopo che sono state invitate tutte le altre
imprese iscritte nell'elenco di cui al numero 2)»;
alla lettera b), le parole: «3,5 milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «1,5 milioni» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«; al fine di assicurare la massima trasparenza della procedura
negoziata, le lettere di invito, l'elenco e il dettaglio delle
offerte e l'esito della gara dopo l'aggiudicazione sono resi pubblici
nei siti web istituzionali della relativa Soprintendenza e del Grande
Progetto Pompei»;
alla lettera c), dopo le parole: «nell'ulteriore termine» sono
inserite le seguenti: «, non superiore a quindici giorni,»;
dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) la misura della garanzia a corredo dell'offerta prevista
dall'articolo 75 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, e' aumentata
dal 2 per cento al 5 per cento»;
le lettere f) e g) sono soppresse;
alla lettera h), le parole: «del responsabile unico del
procedimento» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, rilasciata dal Direttore generale di progetto»;
al comma 2, dopo la parola: «progetto» sono inserite le seguenti:
«e presso l'Unita' "Grande Pompei"», le parole: «comma 2» sono
sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 5» e la parola: «assoggettata»
e' sostituita dalla seguente: «assoggettato»;
al comma 3, lettera c), le parole: «gli effetti dell'articolo 34
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dell'articolo 14 e
seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «gli effetti previsti
dall'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, dagli articoli 14 e seguenti» e le parole:
«dell'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 2»;
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto
2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre
2013, n. 112, le parole: "L'Unita', su proposta del direttore
generale di progetto, approva un piano strategico" sono sostituite
dalle seguenti: "L'Unita', sulla base delle indicazioni fornite dal
direttore generale di progetto, redige un piano strategico"»;
al comma 5, le parole: «e' costituita una segreteria tecnica di
progettazione presso la Soprintendenza Speciale per i Beni
archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, composta da» sono
sostituite dalle seguenti: «e' costituita, presso la Soprintendenza
Speciale per i Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, una
segreteria tecnica di progettazione composta da», le parole: «entro i
limiti di spesa» sono sostituite dalle seguenti: «entro il limite di
spesa» e dopo le parole: «900.000 euro» sono inserite le seguenti: «,
di cui 400.000 per l'anno 2014 e 500.000 per l'anno 2015»;
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Al fine di contemperare l'esigenza di snellire i
procedimenti amministrativi e la necessita' di garantire
l'effettivita' e l'efficacia dei controlli, anche preventivi, il
Direttore generale di progetto, in considerazione del rilevante
impatto del Grande Progetto Pompei e coerentemente con quanto
stabilito dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, adotta un piano di
gestione dei rischi e di prevenzione della corruzione e individua un
responsabile di comprovata esperienza e professionalita', anche
scelto tra i membri della segreteria tecnica di cui al comma 5,
deputato all'attuazione e alla vigilanza sul funzionamento e
sull'organizzazione del piano, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica»;
al comma 6, secondo periodo, le parole: «nei limiti» sono
sostituite dalle seguenti: «nel limite».
All'articolo 3:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «alla sua destinazione» sono
sostituite dalle seguenti: «alla sua esclusiva destinazione»;
al terzo periodo, la parola: «, anche» e' soppressa;
al comma 2, lettera d):
al primo periodo, le parole: «alla loro destinazione» sono
sostituite dalle seguenti: «alla loro esclusiva destinazione» e dopo
le parole: «educativa e museale» sono aggiunte le seguenti: «,
stabilendo un crono-programma relativo alla delocalizzazione graduale
delle attivita' svolte negli spazi del complesso e definendo la
destinazione d'uso degli spazi medesimi»;
al secondo periodo, le parole: «di cui l'articolo 2» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2»;
al comma 3, secondo periodo, le parole: «nei limiti» sono
sostituite dalle seguenti: «nel limite» e dopo le parole: «50.000
euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2014».
All'articolo 4:
al comma 1:
al secondo periodo, le parole: «dei siti culturali» sono
sostituite dalle seguenti: «dei complessi monumentali e degli altri
immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici
particolarmente rilevanti», dopo le parole: «come rinominato dal
presente articolo,» sono inserite le seguenti: «al primo periodo, le
parole: "di contrastare l'esercizio, nelle aree pubbliche aventi
particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico,
di attivita' commerciali e artigianali in forma ambulante o su
posteggio, nonche' di qualsiasi altra attivita' non compatibile con
le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare
riferimento alla necessita'" sono soppresse e le parole: "le
Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le
soprintendenze, sentiti gli enti locali" sono sostituite dalle
seguenti: "i competenti uffici territoriali del Ministero, d'intesa
con i Comuni", ed», dopo la parola: «avviano» sono inserite le
seguenti: «, d'intesa,» e dopo le parole: «suolo pubblico» sono
inserite le seguenti: «, anche a rotazione,»;
al terzo periodo, le parole: «equivalente in termini di
potenziale remunerativita'» sono sostituite dalle seguenti:
«potenzialmente equivalente», le parole: «all'articolo 21-quinquies,
comma 1, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241» sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 21-quinquies, comma 1, terzo
periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241» e le parole: «di un
dodicesimo del canone annuo dovuto» sono sostituite dalle seguenti:
«della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di
attivita', aumentabile del 50 per cento in caso di comprovati
investimenti effettuati nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove
prescrizioni in materia emanate dagli enti locali»;
al comma 2, la parola: «derivano» e' sostituita dalle seguenti:
«devono derivare».
All'articolo 5:
al comma 1:
all'alinea sono premesse le seguenti parole: «Al fine di fare
fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire al
risanamento delle gestioni e al rilancio delle attivita' delle
fondazioni lirico-sinfoniche,»;
la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
«f) al comma 19, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", intendendosi per trattamento fondamentale dei
dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche il minimo retributivo,
gli aumenti periodici di anzianita', gli aumenti di merito e
l'indennita' di contingenza. Tali riduzioni non possono in ogni caso
essere superiori al 50 per cento di un ventiseiesimo dello stipendio
di base"»;
dopo la lettera f) e' inserita la seguente:
«f-bis) il comma 19-bis e' abrogato»;
alla lettera g), capoverso 21-bis, secondo periodo, le parole:
«Fondo unico dello spettacolo» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo
unico per lo spettacolo,»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le Agenzie fiscali possono ricorrere alla transazione
fiscale di cui all'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, e successive modificazioni, anche nei confronti delle
fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano presentato i piani di
risanamento definitivi ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8
agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, corredati di tutti
gli atti indicati al comma 2 del citato articolo 11 e, in
particolare, del referto del collegio dei revisori dei conti, e nel
rispetto di quanto previsto dal comma 1, lettere a), g) e g-bis), del
medesimo articolo 11, ove tale transazione risulti necessaria ai fini
della realizzazione dei predetti piani di risanamento.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica»;
al comma 5, lettera b), le parole: «i commi 326 e 327» sono
sostituite dalle seguenti: «il comma 327»;
dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. E' istituito presso il Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo un tavolo tecnico tra le fondazioni
lirico-sinfoniche, il sistema bancario e la societa' Cassa depositi e
prestiti Spa, finalizzato all'individuazione di misure utili a
garantire la sostenibilita' del debito gravante sulle fondazioni
medesime e il contenimento degli oneri finanziari. Dall'attuazione
del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica»;
al comma 7, la parola: «derivano» e' sostituita dalle seguenti:
«devono derivare».
All'articolo 6:
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le somme stanziate ai sensi dell'articolo 7 del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e non impegnate per l'anno 2014
possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2015»;
al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) al comma 3, le parole: "110 milioni di euro a decorrere dal
2014" sono sostituite dalle seguenti: "110 milioni di euro per l'anno
2014 e di 115 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015"»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per favorire l'offerta cinematografica di qualita'
artistico-culturale, alle imprese di esercizio cinematografico
iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 28, che abbiano i requisiti della piccola o media
impresa ai sensi della normativa dell'Unione europea, e'
riconosciuto, per gli anni 2015 e 2016, un credito d'imposta nella
misura del 30 per cento dei costi sostenuti per il ripristino, il
restauro e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale
cinematografiche. L'intervento e' riservato alle sale esistenti
almeno dal 1° gennaio 1980, secondo le disposizioni contenute nel
decreto previsto nel comma 2-quater; il credito d'imposta e'
riconosciuto fino ad un massimo di 100.000 euro e comunque fino
all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 2-sexies, ed e'
ripartito in tre quote annuali di pari importo.
2-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 2-bis non concorre alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore
della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61
e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni. Il credito d'imposta e' utilizzabile in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il
modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a
disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto
dell'operazione di versamento, secondo modalita' e termini definiti
con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, ovvero e'
cedibile dal beneficiario, nel rispetto delle disposizioni di cui
agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata
dimostrazione dell'effettivita' del diritto al credito medesimo, a
intermediari bancari, finanziari e assicurativi. Tali cessionari
possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione con i
propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997. Anche a seguito della cessione, restano
impregiudicati i poteri delle competenti amministrazioni relativi al
controllo delle dichiarazioni dei redditi, all'accertamento e
all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del beneficiario che ha
ceduto il credito d'imposta di cui al comma 2-bis.
2-quater. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da
adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono definiti, in particolare, i
criteri e le procedure per l'accesso al beneficio di cui al comma
2-bis e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonche'
le ulteriori specificazioni ai fini del contenimento della spesa
complessiva entro i limiti di cui al comma 2-sexies.
2-quinquies. Le agevolazioni fiscali previste dal comma 2-bis del
presente articolo sono alternative e non cumulabili con i contributi
di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
28, e con le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 1, comma
327, lettera c), numero 1), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti
d'imposta di cui al comma 2-bis, nel limite massimo complessivo di 3
milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, si
provvede nei limiti delle disponibilita' del Fondo per il restauro
delle sale cinematografiche, da istituire nello stato di previsione
del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. Il
Fondo e' alimentato, nella misura massima di 3 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, con le risorse di cui
all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112,
come modificato dal comma 2 del presente articolo. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 del presente
articolo, nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 17»;
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni urgenti
per la crescita del settore cinematografico e audiovisivo, anche
attraverso l'attrazione di investimenti esteri in Italia e il
miglioramento della qualita' dell'offerta».
All'articolo 7:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «sentito il Consiglio Superiore
per i beni culturali e paesaggistici» sono sostituite dalle seguenti:
«sentiti il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici
e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni»;
al quarto periodo, le parole: «, di cui alla legge 27 dicembre
2013, n. 147, Tabella B» sono soppresse;
al quinto periodo, le parole: «Il Ministero» sono sostituite
dalle seguenti: «Il Ministro» e le parole: «del bilancio» sono
sostituite dalle seguenti: «di bilancio»;
al sesto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
come da ultimo sostituito dal comma 2 del presente articolo»;
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro il 31 marzo
di ogni anno, il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo presenta alle Camere una relazione concernente gli interventi
gia' realizzati e lo stato di avanzamento di quelli avviati nell'anno
precedente e non ancora conclusi»;
al comma 3, le parole da: «recante» fino a: «urgenti",» sono
soppresse;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Al terzo periodo del comma 24 dell'articolo 13 del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: "entro
il 30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo
2015".
3-ter. Il comma 25 dell'articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre
2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 9, e' sostituito dal seguente:
"25. Entro il 31 dicembre 2014, con decreto del Ministro dei beni
e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono disciplinati i
criteri per l'utilizzo delle risorse per gli interventi di cui al
comma 24 e sono previste le modalita' di attuazione dei relativi
interventi anche attraverso apposita convenzione con l'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI)".
3-quater. Al fine di favorire progetti, iniziative e attivita' di
valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale materiale e
immateriale italiano, anche attraverso forme di confronto e di
competizione tra le diverse realta' territoriali, promuovendo la
crescita del turismo e dei relativi investimenti, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, previa intesa in sede
di Conferenza unificata di cui agli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e'
adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il "Programma Italia
2019", volto a valorizzare, attraverso forme di collaborazione tra lo
Stato, le regioni e gli enti locali, il patrimonio progettuale dei
dossier di candidatura delle citta' a "Capitale europea della cultura
2019". Il "Programma Italia 2019" individua, secondo principi di
trasparenza e pubblicita', anche tramite portale web, per ciascuna
delle azioni proposte, l'adeguata copertura finanziaria, anche
attraverso il ricorso alle risorse previste dai programmi dell'Unione
europea per il periodo 2014-2020. Per le medesime finalita' di cui al
primo periodo, il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il
titolo di "Capitale italiana della cultura" ad una citta' italiana,
sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto
del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,
previa intesa in sede di Conferenza unificata, anche tenuto conto del
percorso di individuazione della citta' italiana "Capitale europea
della cultura 2019". I progetti presentati dalla citta' designata
"Capitale italiana della cultura" al fine di incrementare la
fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale hanno
natura strategica di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e sono finanziati a valere
sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, nel limite di un milione di euro per
ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020. A tal fine il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo propone
al Comitato interministeriale per la programmazione economica i
programmi da finanziare con le risorse del medesimo Fondo, nel limite
delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso, gli
investimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati
dalla citta' designata "Capitale italiana della cultura", finanziati
a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esclusi dal saldo
rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilita' interno degli
enti pubblici territoriali»;
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Piano strategico Grandi
Progetti Beni culturali e altre misure urgenti per il patrimonio e le
attivita' culturali».
L'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
«Art. 8 (Misure urgenti per favorire l'occupazione presso gli
istituti e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica). - 1. Al
fine di fare fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei
servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento
e di potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione,
protezione e conservazione nonche' valorizzazione dei beni culturali
in gestione, gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, delle
regioni e degli altri enti pubblici territoriali possono impiegare,
mediante contratti di lavoro a tempo determinato, anche in deroga
alle disposizioni del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, professionisti
competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, di cui al
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di eta' non superiore a quaranta
anni, individuati mediante apposita procedura selettiva. A decorrere
dall'istituzione presso il Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, ai sensi della normativa vigente, degli
elenchi nazionali dei professionisti competenti ad eseguire
interventi sui beni culturali, i contratti di cui al precedente
periodo sono riservati ai soggetti iscritti in detti elenchi. In
nessun caso i rapporti di cui al presente comma possono costituire
titolo idoneo a instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato
con l'amministrazione. Ogni diversa previsione o pattuizione e' nulla
di pieno diritto e improduttiva di effetti giuridici. I rapporti di
cui al presente comma sono comunque valutabili ai fini di eventuali
successive procedure selettive nella pubblica amministrazione.
2. I rapporti di lavoro per le esigenze temporanee di cui al comma
1 non pregiudicano le concessioni dei servizi per il pubblico di cui
agli articoli 115 e 117 del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
successive modificazioni, che non costituiscono in nessun caso motivo
ostativo al ricorso ai predetti rapporti.
3. La finalita' di miglioramento del servizio di valorizzazione dei
beni culturali puo' essere conseguita, con riguardo ai giovani
professionisti di cui al comma 1 di eta' non superiore a ventinove
anni, mediante la presentazione, da parte degli istituti della
cultura di appartenenza pubblica o da parte dei corrispondenti uffici
amministrativi competenti, anche su richiesta degli enti pubblici
territoriali, di apposite iniziative nell'ambito del servizio civile
nazionale, settore patrimonio artistico e culturale.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si
provvede, per gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, nel
limite di 1,5 milioni di euro per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo
17. Le regioni e gli enti pubblici territoriali provvedono
all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente e comunque nel rispetto delle
norme di contenimento della spesa complessiva di personale».
All'articolo 9:
al comma 1, primo periodo, le parole: «2015, 2016 e 2017» sono
sostituite dalle seguenti: «2014, 2015 e 2016» e dopo le parole: «o
ancillari,» sono inserite le seguenti: «nonche', per una quota non
superiore al 10 per cento delle risorse di cui al comma 5, alle
agenzie di viaggi e ai tour operator che applicano lo studio di
settore approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 28 dicembre 2012, pubblicato nel supplemento straordinario n.
17 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2012, che risultino
appartenenti al cluster 10 - Agenzie intermediarie specializzate in
turismo incoming, o al cluster 11 - Agenzie specializzate in turismo
incoming, di cui all'allegato 15 annesso al citato decreto»;
al comma 2:
la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di
servizi e pernottamenti, purche' in grado di garantire gli standard
di interoperabilita' necessari all'integrazione con siti e portali di
promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra
servizi ricettivi ed extra-ricettivi»;
alla lettera g), capoverso, le parole: «Sono escluse dalle
spese» sono sostituite dalle seguenti: «2-bis. Sono esclusi dalle
spese di cui al comma 2»;
al comma 3:
al secondo periodo, dopo le parole: «decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986» sono inserite le seguenti: «, e
successive modificazioni,»;
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La prima quota del
credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto e' utilizzabile non prima del 1° gennaio 2015»;
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 e' revocato se i beni
oggetto degli investimenti sono destinati a finalita' estranee
all'esercizio di impresa».
L'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Disposizioni urgenti per riqualificare e migliorare le
strutture ricettive turistico-alberghiere e favorire
l'imprenditorialita' nel settore turistico). - 1. Al fine di
migliorare la qualita' dell'offerta ricettiva per accrescere la
competitivita' delle destinazioni turistiche, per il periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto e per i due successivi, alle imprese alberghiere esistenti
alla data del 1° gennaio 2012 e' riconosciuto un credito d'imposta
nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino ad un
massimo di 200.000 euro nei periodi d'imposta sopra indicati per gli
interventi di cui al comma 2. Il credito d'imposta e' riconosciuto
fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 7.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto per le
spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e
successive modificazioni, o a interventi di eliminazione delle
barriere architettoniche, in conformita' alla legge 9 gennaio 1989,
n. 13, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989,
n. 236, anche tenendo conto dei principi della "progettazione
universale" di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti
delle persone con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre 2006,
ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18,
e di incremento dell'efficienza energetica, ovvero per le tipologie
di spesa di cui al comma 7 del presente articolo, secondo le
modalita' ivi previste.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' ripartito in tre quote
annuali di pari importo e, in ogni caso, e' riconosciuto nel rispetto
dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de
minimis". Il credito d'imposta non concorre alla formazione del
reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della
produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma
5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni. La prima quota del credito d'imposta
relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto e' utilizzabile non
prima del 1° gennaio 2015.
4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni, da adottare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con
riferimento, in particolare, a:
a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito
d'imposta;
b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell'ambito
di quelli di cui al comma 2;
c) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene
secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande,
nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 7;
d) le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di
spesa sostenuta;
e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei
crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6,
del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
5. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, nonche' per
promuovere l'adozione e la diffusione della "progettazione
universale" e l'incremento dell'efficienza energetica, il Ministro
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, con proprio
decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in
sede di Conferenza unificata, aggiorna gli standard minimi, uniformi
in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per
la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese
turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo
conto delle specifiche esigenze connesse alle capacita' ricettiva e
di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di
classificazione alberghiera adottati a livello europeo e
internazionale.
6. Per favorire il rafforzamento delle imprese turistiche e la loro
aggregazione in distretti turistici e reti d'impresa:
a) all'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 4, le parole: "nei territori costieri" sono
soppresse, le parole: "con Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministro
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo" e le parole: "nei
medesimi territori" sono sostituite dalle seguenti: "nei territori
interessati";
2) al comma 5, al primo periodo, le parole: "entro il 31
dicembre 2012, dalle Regioni d'intesa con il Ministero dell'economia
e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31
dicembre 2015, dalle Regioni d'intesa con il Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo" e il secondo periodo e'
soppresso;
3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. Nell'ambito dei distretti, come individuati ai sensi dei
commi 4 e 5, possono essere realizzati progetti pilota, concordati
con i Ministeri competenti in materia di semplificazione
amministrativa e fiscalita', anche al fine di aumentare
l'attrattivita', favorire gli investimenti e creare aree favorevoli
agli investimenti (AFAI) mediante azioni per la riqualificazione
delle aree del distretto, per la realizzazione di opere
infrastrutturali, per l'aggiornamento professionale del personale,
per la promozione delle nuove tecnologie";
4) al comma 6, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) i distretti costituiscono 'zone a burocrazia zero' ai
sensi dell'articolo 37-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
restano esclusi dalle misure di semplificazione le autorizzazioni e
gli altri atti di assenso comunque denominati prescritti dal codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42";
b) in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 37-bis
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le misure di
agevolazione e di semplificazione connesse al regime proprio delle
"zone a burocrazia zero" trovano applicazione per tutte le aree e gli
immobili ricadenti nell'ambito territoriale del distretto turistico,
ancorche' soggetti a vincolo paesaggistico-territoriale o del
patrimonio storico-artistico;
c) il contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, e'
utilizzabile con riferimento al settore turistico anche per il
perseguimento dei seguenti obiettivi: supportare i processi di
riorganizzazione della filiera turistica; migliorare la
specializzazione e la qualificazione del comparto; incoraggiare gli
investimenti per accrescere la capacita' competitiva e innovativa
dell'imprenditoria turistica nazionale, in particolare sui mercati
esteri.
7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito
d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 20
milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per gli anni
dal 2016 al 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 17. Una quota
pari al 10 per cento del limite massimo complessivo di cui al primo
periodo e' destinata, per ciascun anno, alla concessione del credito
d'imposta di cui al comma 1 in favore delle imprese alberghiere
indicate al medesimo comma per le spese relative a ulteriori
interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti
d'arredo destinati esclusivamente agli immobili oggetto degli
interventi di cui al comma 2, a condizione che il beneficiario non
ceda a terzi ne' destini a finalita' estranee all'esercizio di
impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo
d'imposta successivo».
All'articolo 11:
al comma 1:
al primo periodo, la parola: «sentita» e' sostituita dalla
seguente: «con»;
al secondo periodo, le parole: «e al Sud Italia» sono
sostituite dalle seguenti: «, al Sud Italia e alle aree interne del
Paese»;
al comma 3:
al primo periodo, le parole: «ciclabili e mototuristici» sono
sostituite dalle seguenti: «ciclabili, equestri, mototuristici,
fluviali e ferroviari», dopo le parole: «concessi in uso gratuito»
sono inserite le seguenti: «, con acquisizione delle eventuali
migliorie, senza corresponsione di alcun corrispettivo, al momento
della restituzione del bene, mediante procedura ad evidenza pubblica
nella quale sia riconosciuta adeguata rilevanza agli elementi di
sostenibilita' ambientale, efficienza energetica e valutazione
dell'opportunita' turistica,» e le parole: «giovani fino a 35 anni»
sono sostituite dalle seguenti: «soggetti fino a quaranta anni»;
al secondo periodo, le parole: «a sette anni, salvo rinnovo»
sono sostituite dalle seguenti: «a nove anni, rinnovabili per altri
nove anni, tenendo in considerazione le spese di investimento
sostenute»;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Per le finalita' di cui al comma 3, le agevolazioni di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e
successive modificazioni, si applicano anche alle societa'
cooperative.
3-ter. Al fine di potenziare l'offerta turistico-culturale e di
valorizzare con azioni congiunte il paesaggio e il patrimonio
storico-artistico della nazione, nell'ambito del Piano strategico
nazionale per lo sviluppo del turismo in Italia, assumono priorita' i
progetti di valorizzazione del paesaggio, anche tramite l'ideazione e
la realizzazione di itinerari turistico-culturali dedicati, inseriti
nei circuiti nazionali di cui al comma 2 e nei percorsi di cui al
comma 3. Gli itinerari sono finalizzati a mettere in rete i siti di
interesse culturale e paesaggistico presenti in diversi territori,
migliorandone la fruizione pubblica. A tal fine, le regioni e gli
enti locali, singoli o associati, predispongono, d'intesa con il
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e con il
Ministero dello sviluppo economico, appositi progetti, elaborati
sulla base dell'analisi dei territori e della mappatura delle risorse
nonche' della progettazione di interventi concreti e mirati a
favorire l'integrazione turistica»;
al comma 4, le parole: «ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo» sono sostituite dalle seguenti: «e sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole»;
al comma 5, la parola: «derivano» e' sostituita dalle seguenti:
«devono derivare».
Nel titolo II, dopo l'articolo 11 e' aggiunto il seguente:
«Art. 11-bis (Start-up turismo). - 1. In aggiunta a quanto
stabilito dall'articolo 25, comma 2, lettera f), del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, si considerano start-up innovative anche le
societa' che abbiano come oggetto sociale la promozione dell'offerta
turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di
software originali, in particolare, agendo attraverso la
predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche. Tali
servizi devono riguardare la formazione del titolare e del personale
dipendente, la costituzione e l'associazione di imprese turistiche e
culturali, strutture museali, agenzie di viaggio al dettaglio, uffici
turistici di informazione e accoglienza per il turista e tour
operator di autotrasporto, in modo tale da aumentare qualitativamente
e quantitativamente le occasioni di permanenza nel territorio;
l'offerta di servizi centralizzati di prenotazione in qualsiasi
forma, compresi sistemi telematici e banche di dati in convenzione
con agenzie di viaggio o tour operator, la raccolta,
l'organizzazione, la razionalizzazione nonche' l'elaborazione
statistica dei dati relativi al movimento turistico; l'elaborazione e
lo sviluppo di applicazioni web che consentano di mettere in
relazione aspetti turistici culturali e di intrattenimento nel
territorio nonche' lo svolgimento di attivita' conoscitive,
promozionali e di commercializzazione dell'offerta turistica
nazionale, in forma di servizi di incoming ovvero di accoglienza di
turisti nel territorio di intervento, studiando e attivando anche
nuovi canali di distribuzione.
2. Le imprese start-up innovative di cui al comma 1 possono essere
costituite anche nella forma della societa' a responsabilita'
limitata semplificata ai sensi dell'articolo 2463-bis del codice
civile.
3. Le societa' di cui al comma 2, qualora siano costituite da
persone fisiche che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di eta'
all'atto della costituzione della medesima societa', sono esenti da
imposta di registro, diritti erariali e tasse di concessione
governativa.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante riduzione
del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere
dal 1° gennaio 2015».
All'articolo 12:
al comma 1, la lettera b) e' soppressa;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al fine di assicurare l'imparzialita' e il buon andamento
dei procedimenti autorizzatori in materia di beni culturali e
paesaggistici, i pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque
denominati, rilasciati dagli organi periferici del Ministero dei beni
e delle attivita' culturali e del turismo, possono essere
riesaminati, d'ufficio o su segnalazione delle altre amministrazioni
coinvolte nel procedimento, da apposite commissioni di garanzia per
la tutela del patrimonio culturale, costituite esclusivamente da
personale appartenente ai ruoli del medesimo Ministero e previste a
livello regionale o interregionale dal regolamento di organizzazione
di cui all'articolo 14, comma 3. Le commissioni di garanzia possono
riesaminare la decisione entro il termine perentorio di dieci giorni
dalla ricezione dell'atto, che e' trasmesso per via telematica dai
competenti organi periferici del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, contestualmente alla sua adozione, alle
commissioni e alle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento;
queste ultime possono chiedere il riesame dell'atto entro tre giorni
dalla sua ricezione. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni
di cui al precedente periodo, l'atto si intende confermato. La
procedura di cui al presente comma si applica altresi' nell'ipotesi
di dissenso espresso in sede di Conferenza di servizi ai sensi
dell'articolo 14-quater, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni, anche su iniziativa dell'amministrazione
procedente. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al primo
periodo, con il quale sono disciplinate le funzioni e la composizione
delle commissioni, il potere di riesame di cui al presente comma e'
attribuito ai comitati regionali di coordinamento previsti
dall'articolo 19 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233. Alle attivita' delle
commissioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente. Ai componenti delle predette commissioni non sono
corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti
comunque denominati.
1-ter. Per assicurare la trasparenza e la pubblicita' dei
procedimenti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale,
nonche' per favorire le attivita' di studio e di ricerca in materia
di beni culturali e paesaggistici, tutti gli atti aventi rilevanza
esterna e i provvedimenti adottati dagli organi centrali e periferici
del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
nell'esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione di cui al
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono pubblicati integralmente nel
sito internet del Ministero e in quello, ove esistente, dell'organo
che ha adottato l'atto, secondo le disposizioni in materia di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni di cui al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. E' fatta salva
l'applicazione delle disposizioni del codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196»;
al comma 3:
alla lettera a), le parole: «, neanche indiretto.» sono
soppresse;
alla lettera b), capoverso 3-bis:
l'alinea e' sostituito dal seguente:
«3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attivita', svolte
senza scopo di lucro, per finalita' di studio, ricerca, libera
manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della
conoscenza del patrimonio culturale:»;
al numero 1), dopo le parole: «beni culturali» sono inserite le
seguenti: «diversi dai beni bibliografici e archivistici» e dopo le
parole: «a sorgenti luminose, ne'» sono inserite le seguenti: «,
all'interno degli istituti della cultura,»;
al numero 2), le parole: «dall'utente se non, eventualmente, a
bassa risoluzione digitale» sono sostituite dalle seguenti: «a scopo
di lucro, neanche indiretto»;
al comma 4, lettera a), la parola: «soppressa» e' sostituita
dalla seguente: «abrogata»;
al comma 5, la parola: «derivano» e' sostituita dalle seguenti:
«devono derivare»;
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Misure urgenti per la
semplificazione, la trasparenza, l'imparzialita' e il buon andamento
dei procedimenti in materia di beni culturali e paesaggistici».
All'articolo 13:
al comma 3, la parola: «derivano» e' sostituita dalle seguenti:
«devono derivare».
Dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente:
«Art. 13-bis (Istituzione del gruppo di lavoro sul tax free
shopping). - 1. E' istituito con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un
gruppo di lavoro finalizzato a individuare principi e criteri per la
disciplina dei contratti di intermediazione finanziaria tax free
shopping, per la corretta applicazione dell'articolo 38-quater del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, al fine di individuare risorse da destinare
alle attivita' di promozione del turismo.
2. Al gruppo di lavoro, istituito presso il Ministero dell'economia
e delle finanze, partecipano rappresentanti del Ministero
dell'economia e delle finanze, del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, del Ministero della giustizia, del
Ministero degli affari esteri e del Dipartimento per le politiche
europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Entro cinque mesi dall'inizio della sua attivita' il gruppo di
lavoro deve concludere i propri lavori e formulare proposte operative
al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo.
4. Ai componenti del gruppo di lavoro non sono corrisposti gettoni,
compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
All'articolo 14:
al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, le parole: «di cui
articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2»;
al comma 2:
al primo periodo, dopo le parole: «pubblica amministrazione,»
sono inserite le seguenti: «i poli museali,» e dopo la parola:
«finanziaria,» sono inserite le seguenti: «contabile e»;
al secondo periodo, dopo le parole: «e' allegato l'elenco» sono
inserite le seguenti: «dei poli museali e»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di adeguare l'Italia agli standard internazionali
in materia di musei e di migliorare la promozione dello sviluppo
della cultura, anche sotto il profilo dell'innovazione tecnologica e
digitale, con il regolamento di cui al comma 3 sono individuati,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto
delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, i poli museali e gli istituti della cultura
statali di rilevante interesse nazionale che costituiscono uffici di
livello dirigenziale. I relativi incarichi possono essere conferiti,
con procedure di selezione pubblica, per una durata da tre a cinque
anni, a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni
culturali e in possesso di una documentata esperienza di elevato
livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura, anche in
deroga ai contingenti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e
comunque nei limiti delle dotazioni finanziarie destinate a
legislazione vigente al personale dirigenziale del Ministero dei beni
e delle attivita' culturali e del turismo»;
al comma 4, la parola: «derivano» e' sostituita dalle seguenti:
«devono derivare».
All'articolo 15:
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di
tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale,
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, al personale della I area di ruolo del Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, risultante in
soprannumero all'esito delle riduzioni previste dall'articolo 2,
comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 2, commi 11, lettere c), d) ed e), e
12, del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive
modificazioni. In relazione alle unita' di personale della I area
risultanti in soprannumero nei ruoli del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, e' reso indisponibile, nelle
dotazioni organiche del personale delle aree II e III del medesimo
Ministero, un numero di posti equivalente dal punto di vista
finanziario.
2-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma 2-bis nonche' al
fine di assicurare la piena funzionalita' degli istituti del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, la
durata temporale dell'obbligo di permanenza nella sede di prima
destinazione, di cui all'articolo 35, comma 5-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il personale in servizio di
ruolo nel medesimo Ministero, e' di tre anni. La presente
disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti
collettivi»;
al comma 3, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le seguenti:
«, pari a 1,05 milioni di euro per l'anno 2014 e a 2,1 milioni di
euro per l'anno 2015,».
All'articolo 16:
al comma 2, le parole: «, culturali ed i» sono sostituite dalle
seguenti: «e culturali e per favorire la commercializzazione dei» e
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nella piattaforma
tecnologica e nella rete internet attraverso il potenziamento del
portale "Italia.it", anche al fine di realizzare e distribuire una
Carta del turista, anche solo virtuale, che consenta, mediante
strumenti e canali digitali e apposite convenzioni con soggetti
pubblici e privati, di effettuare pagamenti a prezzo ridotto per la
fruizione integrata di servizi pubblici di trasporto e degli istituti
e dei luoghi della cultura»;
al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: «stipula convenzioni
con le Regioni» sono inserite le seguenti: «e le province autonome di
Trento e di Bolzano»;
al comma 6:
al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, emolumento, indennita' o rimborso di spese»;
al terzo periodo, le parole: «scelto tra gli imprenditori del
settore» sono sostituite dalle seguenti: «sentite le organizzazioni
di categoria maggiormente rappresentative»;
al comma 7, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente:
«f-bis) le procedure e gli strumenti idonei a monitorare la
reputazione dell'Italia nella rete web, nell'ambito degli interventi
volti a migliorare l'offerta turistica nazionale»;
al comma 8, secondo periodo, dopo la parola: «individuando,» sono
inserite le seguenti: «compatibilmente con le disponibilita' di
bilancio,» e le parole: «a tempo indeterminato» sono soppresse;
al comma 10 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
liquidatore della societa' Promuovi Italia S.p.a. puo' stipulare
accordi con le societa' Italia Lavoro S.p.a. e Invitalia - Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.a., che prevedano il trasferimento presso queste ultime di unita'
di personale non assegnate all'ENIT come trasformato ai sensi del
presente articolo, anche al fine di dare esecuzione a contratti di
prestazione di servizi in essere alla data di messa in liquidazione
della societa' Promuovi Italia S.p.a»;
al comma 12, le parole: «derivano nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
All'articolo 17:
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di
cui all'articolo 1 del presente decreto, anche ai fini dell'adozione
dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196».


Leave a Reply