Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione V

sentenza 20 agosto 2015, n. 3952

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE QUINTA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3153 del 2006, proposto da:

Na.Si., rappresentato e difeso dall’avv. Si.Na., con domicilio eletto presso Sa. in Roma, Via (…);

contro

Regione Veneto, in persona del presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Ro.Mo. e Lu.Ma., con domicilio eletto presso Lu.Ma. in Roma, Via (…);

nei confronti di

La.Gi. e St.Lo.;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. VENETO, SEZIONE II, n. 00401/2005, resa tra le parti, concernente decadenza dal concorso pubblico in assenza unico concorrente.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 luglio 2015 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Si.Na. e Lu.Ma.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Na.Si., già dipendente della Regione Veneto, cessato dal servizio per quiescenza a far data dal 31.12.1993, ha impugnato il verbale della Commissione esaminatrice del concorso della Regione Veneto n. 2 del 9 dicembre 2002, nella parte in cui dava atto della sua mancata comparizione alle prove scritte.

Nelle premesse dell’atto introduttivo il ricorrente ripercorreva l’iter della vicenda concorsuale alla quale aveva partecipato per conseguire la qualifica superiore, e dei ricorsi promossi innanzi al Capo dello Stato e al Tar Veneto, sfociante infine nel decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto che, in ottemperanza alla sentenza del TAR n. 615/2001, provvedeva a nominare la Commissione esaminatrice del concorso.

Coi motivi di ricorso, oltre a denunciare l’eccesso di potere per difetto d’istruttoria e contraddittorietà manifesta, censurava il comportamento della Commissione che avrebbe illegittimamente omesso di comunicare sia l’avvio del procedimento di riattivazione della procedura concorsuale che l’avvio del procedimento, di cui al verbale impugnato, attestante la mancata partecipazione alle prove scritte e la conseguente declaratoria di decadenza dal concorso.

Si costituiva in giudizio la Regione Veneto instando per l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso.

Il Tar Veneto, sul rilievo della natura infraprocedimentale e ricognitiva del verbale della Commissione – oltretutto tenuta ad applicare il bando di concorso laddove in caso di assenza agli esami del candidato, per qualsiasi causa, sanciva la rinuncia al concorso – respingeva l’impugnazione.

Avverso la sentenza appella il ricorrente che direttamente, in prima persona, esercita lo ius postulandi. Resiste la Regione Veneto.

Alla pubblica udienza del 9.07.2015 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.

Col primo motivo d’appello, l’appellante lamenta la non corrispondenza tra giudici che avrebbero partecipato all’udienza e quelli che avrebbero adottato la decisione.

Il motivo è infondato.

Risulta per tabulas che la decisione, assunta con sentenza ex art. 60 c.p.a., è stata adottata dai componenti del Collegio, presenti alla Camera di Consiglio del 26.01.2015, chiamati a conoscere la domanda incidentale di tutela cautelare.

Va al riguardo richiamato l’orientamento giurisprudenziale, cui va data continuità, a mente del quale “Per essere dichiarata la nullità di una sentenza è necessaria la prova della non coincidenza di composizione del collegio deliberante e quella del collegio che ha assistito alla discussione della causa, coincidenza che è munita da presunzione derivante dal verbale d’udienza di discussione redatto in presenza del presidente del collegio chiamato a controllare che i magistrati presenti nella camera di consiglio si identifichino con quelli risultanti dal verbale stesso.” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 25 luglio 2001, n. 4070).

D’altra parte il codice del processo amministrativo ha espressamente disciplinato l’ipotesi dell’eventuale presenza di altri giudici che si giustifica per il fatto che, ai sensi dell’art. 76, comma1, c.p.a., le cause iscritte nel ruolo d’udienza chiamate in decisione nella stessa giornata possono essere assegnate a relatori diversi, i quali conseguentemente sono presenti in Camera di Consiglio, senza che venga meno l’identità dei componenti del collegio deliberante.

Con il secondo motivo d’appello si denuncia la contraddittorietà tra la motivazione ed il dispositivo della sentenza che, invece, avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità del ricorso anziché il rigetto.

Il motivo è inammissibile non sussistendo, ex artt. 39 c.p.a. e 100 c.p.c., alcun apprezzabile interesse alla censura dal cui accoglimento non sortirebbe per l’appellante nessun concreto vantaggio.

Con il terzo motivo, l’appellante, ribadendo quanto già dedotto in prime cure, lamenta l’omessa comunicazione del decreto di nomina della Commissione nonché la violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 per assenza di motivazione della declaratoria di decadenza dalla partecipazione al concorso.

Il motivo è infondato.

Quanto alla denuncia sulla mancata comunicazione va rilevato che:

– la nomina della Commissione consegue dall’esecuzione della sentenza Tar Veneto, sez. II, 12 marzo 2001 n. 615;

– il decreto di nomina della Commissione è stato pubblicato sul BUR n. 18 del 12.02.2002;

– infine, con raccomandata ricevuta il 6.11.2002, l’appellante è stato informato, nel pieno rispetto dell’intervallo di tempo previsto dalla legge fra comunicazione della data di svolgimento della procedura selettiva e inizio del concorso, delle prove scritte.

In definitiva il ricorrente-candidato è stato messo in condizione di conoscere tempestivamente l’iter del procedimento relativo al concorso, sì da soddisfare le esigenze sostanziali sottese alla comunicazione d’avvio del procedimento di cui all’art. 7 l. n. 241/1990.

Quanto alla denuncia di mancata motivazione si osserva quanto segue.

La Commissione, in assenza del candidato regolarmente convocato alle prove scritte, s’è limitata a dare conto del fatto che “il candidato non si è presentato”: non ha espresso alcuna valutazione di merito, implicante una specifica motivazione.

Gli effetti giuridici scaturenti dalla sua assenza discendono invece direttamente dalla lex specialis, ossia dal bando, che prevedeva che: “L’assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso, quale che sia la causa dell’assenza al momento in cui sono dichiarate aperte le prove scritte e orali e pur se essa non dipenda dalla volontà dei singoli concorrenti”.

La clausola del bando, preordinata a garantire la par condicio fra i concorrenti, e quindi non suscettibile di disapplicazione alcuna né di eventuali deroghe o rinvii, non è stata mai impugnata dal ricorrente-appellante, rendendo inammissibile la censura sulla determinazione – relativa all’oggettivo riscontro della sua assenza, meramente certativa e vincolata – assunta dalla Commissione.

Conclusivamente l’appello deve essere respinto.

Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti costituite le spese di lite, individuabili nella natura della controversia dedotta in giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate tra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2015 con l’intervento dei magistrati:

Carmine Volpe – Presidente

Francesco Caringella – Consigliere

Manfredo Atzeni – Consigliere

Nicola Gaviano – Consigliere

Oreste Mario Caputo – Consigliere, Estensore

Depositata in Segreteria il 20 agosto 2015.

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