consiglio di stato bis

Consiglio di Stato

sezione V

sentenza 16 marzo 2016, n. 1068

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quinta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3910 del 2015, proposto da:

Pr. Nu. Co. So. On., rappresentata e difesa dagli avv.ti Gi. Sa. e St. Ga., con domicilio eletto presso quest’ultimo, in Roma, alla (…);

contro

Comune di (omissis), rappresentato e difeso dagli avv.ti Um. Po. e Ma. Me., con domicilio eletto presso quest’ultimo, in Roma, alla via (…);

nei confronti di

Ic. Co. Ar. As., rappresentato e difeso dagli avv.ti An. Ti., Al. Ca. e Fr. Va., con domicilio eletto presso quest’ultimo, in Roma, alla via (…)9;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. VENETO – VENEZIA: SEZIONE I n. 00331/2015, resa tra le parti, concernente affidamento servizio di manutenzione delle aree verdi del comune di (omissis) – ris.danni

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di (omissis) e di Ic. Co. Ar. As.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 novembre 2015 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati St. Ga., Ma. Me., Fr. Va.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Rilevato che con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno respinto il ricorso con il quale la cooperativa appellante aveva chiesto l’esclusione del Consorzio aggiudicatario in ragione della produzione di una sola delle due referenze bancarie necessarie per dimostrare il possesso del requisito dell’affidabilità economica ai sensi dell’articolo 41 del codice dei contratti pubblici e dell’articolo 3, lettera b, della lex specialis relativa all’affidamento del servizio di manutenzione delle aree verdi nel Comune di (omissis);

Reputato che la sentenza sfugge alle critiche mosse dall’appellante in quanto applica in modo corretto il condivisibile indirizzo giurisprudenziale (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. V, n. 3346/2015 e 4338/2015) secondo cui non è applicabile la sanzione espulsiva quando la mancata presentazione della seconda referenza sia giustificata da idonea ragione ostativa (nella specie la sussistenza di rapporti con un solo Istituto bancario) e sia supplita dalla produzione di documentazione equipollente a fini dimostrativi (nella specie attestazione di un fatturato generale e di uno specifico nettamente superiori a quelli minimi richiesti per la partecipazione alla procedura);

Ritenuto, pertanto, che l’appello merita reiezione e che le spese debbono seguire la regola della soccombenza nei termini in dispositivo specificati;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese di giudizio che liquida nella misura complessiva di euro 8.000//00 (ottomila//00), da dividere in parti eguali tra il Comune di (omissis) e il Consorzio ICA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2015 con l’intervento dei magistrati:

Alessandro Pajno – Presidente

Francesco Caringella – Consigliere, Estensore

Carlo Saltelli – Consigliere

Antonio Amicuzzi – Consigliere

Doris Durante – Consigliere

Depositata in Segreteria il 16 marzo 2016.

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