Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 3 novembre 2017, n. 5086. Il parere del Comitato di verifica sulla causa di servizio è vincolante per l’Amministrazione

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Con una giurisprudenza ormai consolidata, infatti, si è affermato che la mancata comunicazione del preavviso di rigetto non comporta ex se l’illegittimità del provvedimento finale, in quanto la norma sancita dall’art. 10 bis cit., va interpretata alla luce del successivo art. 21 octies, co. 2, l. n. 241 del 1990, il quale, nell’imporre al giudice di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento e di non annullare l’atto nel caso in cui le violazioni formali non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale del medesimo, rende irrilevante la violazione delle disposizioni sul procedimento o sulla forma dell’atto allorché il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (cfr., ex plurimis, Cons. giust. amm., 4 luglio 2011, n. 472).

Le conclusioni cui è pervenuto questo Consiglio, circa l’inapplicabilità dell’art. 10 bis cit. ai procedimenti di carattere vincolato, si attagliano al caso di specie, caratterizzato dalla presenza di provvedimento che non avrebbe potuto essere diverso poiché deriva dal recepimento del parere emesso dal CVCS nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica.

6 – Relativamente al secondo motivo, vale rilevare quanto il comma 6, d.P.R. n. 461 del 2001: “Il Comitato, quando il Presidente non ravvisa l’utilità di riunione plenaria, funziona suddiviso in più sezioni composte dal Presidente, o dal Vice Presidente, che le presiedono, e da quattro membri, dei quali almeno due scelti tra ufficiali medici superiori e funzionari medici”. Dalla lettura della disposizione emerge con evidenza che la specifica motivazione non può che ritenersi richiesta unicamente per l’ipotesi eccezionale, rispetto all’ordinario procedimento, ovvero – secondo la previsione contenuta nell’inciso – per l’appunto per l’eventualità in cui il Presidente richieda la seduta plenaria.

7 – Relativamente ai termini del procedimento si cui si verte, non è identificabile alcuna disposizione che ne precisi la natura perentoria e preveda a tal riguardo una sanzione specifica. Ne discende che essi non posso che essere ritenuti ordinatori, secondo la regola ermeneutica generalmente riconosciuta, alla luce della quale tutti i termini stabiliti dalla legge normalmente come ordinatori, cioè comandati con autorità, senza che sia prevista una sanzione per l’inosservanza (Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 novembre 2002, n. 6074).

8 – Con riferimento ai motivi quarto e quinto, è opportuno svolgere una breve ricostruzione del quadro normativo di riferimento vigente in tema di procedimento per il riconoscimento della causa di servizio ai fini dell’equo indennizzo.

Il d.P.R. n. 461/2001 (innovando la disciplina di cui al DPR n. 1092/1973) ha disciplinato tre rilevanti aspetti del procedimento per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio: (a) ha fissato la competenza della C.M.O. a diagnosticare l’infermità, a datarne la insorgenza e la conoscibilità, nonché a classificare l’invalidità permanente da essa derivante, esclusa ogni pronuncia sulla causa di servizio; (b) ha attribuito espressamente all’organo collegiale centrale (ora denominata Comitato per la verifica delle cause di servizio) la pronuncia sulla causa di servizio; (c) ha reso vincolante per l’amministrazione la pronuncia del C.V.C.S. (ex CPPO di cui al DPR n. 1092/1973), salva solo la facoltà di chiedere (per una sola volta) il riesame da parte dello stesso Comitato.

Su questi aspetti questo Consiglio di Stato, con orientamento costante, ha affermato che “A far data dall’entrata in vigore del D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461, il parere del Comitato di verifica sulla causa di servizio è vincolante per l’Amministrazione, diversamente da quello in precedenza reso dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, che invece era solo obbligatorio; di conseguenza non sussiste alcun obbligo a carico dell’Amministrazione di motivare le ragioni per cui non recepisce il parere della Commissione medica ospedaliera, atteso che, con la nuova disciplina introdotta dal cit. D.P.R. n. 461 del 2001, la procedura per il riconoscimento della causa di servizio è stata sostanzialmente riformata, in quanto la Commissione medica ospedaliera deve pronunciare solo sull’esistenza dell’infermità, mentre è il Comitato di verifica che è chiamato ad esprimere un parere sulla dipendenza da cause di servizio, al quale l’Amministrazione è tenuta a conformarsi, salva soltanto la facoltà di richiedere, motivatamente, un ulteriore parere allo stesso Comitato, al quale è poi tenuta comunque ad adeguarsi” (vedi ex multis, C.d.S., IV Sezione, 4 maggio 2011 n. 2683″ (Sez. III, n. 4452/2016).

9 – Pertanto, anche l’appello avverso la sentenza del T.A.R. per la Liguria, Sez. II, 31 ottobre 2013 n. 1285 deve essere respinto e, conseguentemente, la richiesta di accoglimento – in riforma della sentenza di prime cure – della domanda svolta con il ricorso di primo grado.

10 – In considerazione della specifico oggetto delle domande rivolte dall’appellante, sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le spese della presente fase di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Terza), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, li respinge.

Spese della presente fase compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:

Marco Lipari – Presidente

Umberto Realfonzo – Consigliere

Massimiliano Noccelli – Consigliere

Pierfrancesco Ungari – Consigliere

Solveig Cogliani – Consigliere, Estensore

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