Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 2 novembre 2017, n. 5082. Ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno

Ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, costituisce condizione soggettiva non eludibile il possesso di un reddito minimo, in quanto attiene alla sostenibilità dell’ingresso dello straniero nella comunità nazionale, essendo finalizzato ad evitare l’inserimento di soggetti che non siano in grado di offrire un’adeguata contropartita in termini di lavoro e di partecipazione fiscale alla spesa pubblica e che, d?altra parte, la dimostrazione di un reddito di lavoro o di altra fonte lecita di sostentamento è garanzia che il cittadino extracomunitario non si dedichi ad attività illecite o criminose.

Sentenza 2 novembre 2017, n. 5082
Data udienza 19 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 6772 del 2017, proposto da:

Mu. Gh., rappresentato e difeso dall’avvocato Cl. Pe., domiciliata ex art. 25 cpa presso Segreteria Sezionale Consiglio di Stato in Roma, piazza (…);

contro

Ministero dell’Interno e Questura Verona, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via (…);

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. VENETO, SEZIONE III n. 227/2017, resa tra le parti, concernente il provvedimento della Questura di Verona in data 8.11.2016 di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di Questura Verona;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2017 il Cons. Giorgio Calderoni e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Al. Gi.;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il decreto 8.11.2016, impugnato in primo grado, il Questore di Verona ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato (presentata dall’appellante il 22/03/2016), adducendo le seguenti ragioni di diniego:

i) presentazione della richiesta di rinnovo il 22.3.2016, con oltre un mese di ritardo dalla scadenza (18/02/2016) del titolo di soggiorno in suo possesso;

ii) l’istante è in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato, ma all’atto della domanda di rinnovo e all’atto dell’acquisizione delle impronte fotodattiloscopiche non ha allegato alcuna forma reddituale relativa all’anno 2015; e solo successivamente ha presentato modello Unilav di assunzione a tempo indeterminato, in data 11/02/2016, presso la ditta Us. 2 SRL come aiuto cuoco, allegando la busta paga relativa al mese di Febbraio 2016 per un importo di 384,97 euro;

iii) inoltre, alla banca dati dell’Agenzia delle Entrate risulta che lo straniero ha percepito nell’anno 2015 un reddito netto pari a 3,025,95 euro per un rapporto di lavoro instaurato 1’08/06/2015 e terminato il 09/10/2015;

iv) pertanto, anche secondo una valutazione prognostica che tenesse conto della natura del contratto di lavoro e delle ore lavorate, il reddito stimato risulterebbe comunque non sufficiente, in quanto inferiore al limite minimo previsto dall’ordinamento per il rinnovo del permesso di soggiorno; ne consegue che l’istanza non soddisfa il requisito della disponibilità di sufficienti mezzi di sussistenza per l’ingresso ed il soggiorno in territorio nazionale;

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