A far data dall’entrata in vigore del D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461, il parere del Comitato di verifica sulla causa di servizio è vincolante per l’Amministrazione, diversamente da quello in precedenza reso dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, che invece era solo obbligatorio; di conseguenza non sussiste alcun obbligo a carico dell’Amministrazione di motivare le ragioni per cui non recepisce il parere della Commissione medica ospedaliera, atteso che, con la nuova disciplina introdotta dal D.P.R. n. 461 del 2001, la procedura per il riconoscimento della causa di servizio è stata sostanzialmente riformata, in quanto la Commissione medica ospedaliera deve pronunciare solo sull’esistenza dell’infermità, mentre è il Comitato di verifica che è chiamato ad esprimere un parere sulla dipendenza da cause di servizio, al quale l’Amministrazione è tenuta a conformarsi, salva soltanto la facoltà di richiedere, motivatamente, un ulteriore parere allo stesso Comitato, al quale è poi tenuta comunque ad adeguarsi.
Sentenza 3 novembre 2017, n. 5086
Data udienza 19 ottobre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4282 del 2013, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato Ro. Da., con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Si. Vi. in Roma, via (…);
contro
Ministero dell’Interno e Ministero della Difesa, in persona dei rispettivi Ministri p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura genarle dello Stato, e presso la stessa domiciliati in Roma, via (…);
sul ricorso numero di registro generale 3870 del 2014, proposto da:
-OMISSIS-, come sopra rappresentato e difeso;
contro
Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero della Difesa, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura genarle dello Stato, e presso la stessa domiciliati in Roma, via (…);
per la riforma
quanto al ricorso n. 3870 del 2014:
della sentenza del T.A.R. per la Liguria – Genova: Sezione II, n. 1285/2013, resa tra le parti, concernente il diniego riconoscimento della causa di servizio;
quanto al ricorso n. 4282 del 2013:
della sentenza del T.A.R. per la Liguria – Genova: Sezione II n. 1523/2012, resa tra le parti, concernente accertamento della non idoneità permanente ai servizi operativi e per il risarcimento dei danni.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e del Ministero della Difesa, nel primo giudizio e del Ministero dell’Interno, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Difesa, nel secondo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2017 il Cons. Solveig Cogliani e uditi per le parti gli Avvocati Si. Vi. su delega dell’Avvocato Ro. Da. e l’Avvocato dello Stato Al. Gi. per entrambi i giudizi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il primo (per ordine temporale) ricorso in appello, -OMISSIS-, premesso di essere Assistente capo della polizia di Stato, in servizio presso la -OMISSIS- con l’incarico di Addetto Nucleo Servizi, espone di essere stato coinvolto in un incidente stradale il 6 aprile 1996, e, conseguentemente, di aver proposto istanza affinché le patologie di cui era (ed è) affetto (-OMISSIS-) fossero riconosciute come dipendenti da causa di servizio, ricevendo riscontro positivo dalla Commissione Medica del Cento Militare di Medicina Legale di Torino, con verbale n. 172312004, de11’11 aprile 2006. Espone, ancora, di essere rimasto nuovamente vittima di ulteriori eventi traumatici connessi al servizio, e che la Commissione Medica Ospedaliera di La Spezia (con verbale notificato in data 27 ottobre 2009) lo aveva giudicato idoneo al servizio e tale decisione era confermata dalla Commissione Medica di II Istanza con il provvedimento gravato in primo grado al pari del verbale n. 446109 datato 17 dicembre 2009 (su cui il giudizio di idoneità si fonda).
Censura ora la sentenza del T.A.R. per la Liguria, Sez. II, 29 novembre 2012 n. 1523, non notificata, chiedendone l’annullamento per erroneità per i seguenti motivi:
I – violazione e falsa applicazione dell’art. 2 d.P.R. 25 ottobre 1981 n. 738, in relazione all’art. 6 comma 6, d.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461 e difetto del presupposto, in quanto – con riguardo ai vizi formali relativi alla composizione dell’organismo – l’analisi del giudice di prime cure sarebbe errata, non avendo ritenuto necessaria l’indicazione, nel verbale gravato, delle specifiche qualifiche dei componenti della Commissione, in ragione della specializzazione medica della stessa;
II – violazione del richiamato art. 2, d.P.R. n. 738 del 1981, in relazione all’art. 165, d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 e dell’art. 6, commi 2, 3 e 4, d.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461, difetto assoluto del presupposto e manifesta contraddittorietà ed ingiustizia, perché erroneamente il giudice di prime cura avrebbe considerato la dedotta mancata integrazione della commissione con uno specialista, come censura meramente astratta;
III – violazione dell’art. 1, d.P.R. n. 738 del 1981, difetto assoluto di presupposto ed eccesso di potere per illogicità manifesta, poiché dalla documentazione medica non sarebbe – asseritamente – che potuto discendere un giudizio di inidoneità ai servizi operativi;
IV – violazione dell’art. 3, l. n. 241 del 1990 e carenza di motivazione, in quanto l’atto gravato sarebbe stato corredato da una motivazione standardizzata e, dunque, non sufficiente.
Di seguito, l’appellante chiede l’accertamento della non idoneità permanente ai servizi operativi ed il risarcimento dei danni in re ipsa per essere costretto a svolgere un servizio che non sarebbe, al contrario, permesso dalle sue condizioni.
Formula istanza istruttoria in relazione alla documentazione necessaria ed anche la nomina di un CTU.
L’Amministrazione si è costituita per resistere.
[…segue pagina successiva]
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