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– di non essere stato assunto dall’amministrazione per asserite ragioni di ridimensionamento della pianta organica, e ciò nonostante la dichiarata indisponibilità alla nomina del primo e del terzo classificato in graduatoria;
– di avere fatto più volte ricorso alla giustizia amministrativa, ottenendo una pronuncia cautelare a lui favorevole e gravando gli atti di rideterminazione della pianta organica, frattanto adottati dalla ASL Avellino 1 e dalla Gestione liquidatoria dell’ex USL 2;
– di avere ottenuto, con sentenza del Tar Campania n. 1578 del 4 febbraio 2004, passata in giudicato, l’annullamento gli atti gravati, ed in particolare dei provvedimenti di diniego all’utilizzo della graduatoria per l’assunzione (n. 6366 del 28.4.1994 e n. 642 del 3.9.1993) e di rideterminazione della pianta organica, con eliminazione del posto di primario chirurgo presso l’Ospedale di (omissis) (n. 19609 del 21.11.1994);
– di vantare un diritto risarcitorio da lesione del proprio interesse legittimo per la mancata immissione nei ruoli, sussistendo sia l’ingiustizia del danno che l’imputabilità dello stesso all’amministrazione.
2. I giudici di primo grado hanno respinto la domanda risarcitoria, osservando che con la sentenza n. 1578/2004 il Giudice amministrativo non si era pronunciato sulla spettanza del bene della vita anelato (“immissione nei ruoli come primario di chirurgia”), ma si era invece limitato a porre nel nulla gli atti amministrativi lesivi, imponendo all’amministrazione unicamente l’obbligo di provvedere nuovamente nel rispetto dei parametri conformativi e nell’esercizio della propria discrezionalità amministrativa.
A fronte dell’obbligo di riprovvedere, peraltro imposto all’amministrazione – come chiarito nella stessa pronuncia del Tribunale – fin dalla fase cautelare, il ricorrente avrebbe allora potuto senz’altro tempestivamente azionare, già in sede cautelare, gli strumenti del silenzio-inadempimento e dell’ottemperanza, così spostando l’asse giurisdizionale dalla mera pronuncia di annullamento alla valutazione del comportamento positivo da tenere, ad opera della p.a, in punto di effettiva soddisfazione dell’oggetto mediato del processo (v., sul punto, Ad plen. n. 3 del 2011).
Non avendolo fatto, il Tar Napoli ha ritenuto non potersi affermare la spettanza del bene della vita in capo al ricorrente, quale indispensabile presupposto per l’accoglimento della domanda risarcitoria.
3. La sentenza è stata appellata con un unico motivo d’appello “Diniego di giustizia – seria probabilità di soddisfacimento dell’interesse pretensivo da parte dell’ASL nel caso avesse posto in essere un’attività non inficiata da illegittimità. Omessa pronuncia sulla richiesta di risarcimento del danno da perdita di chance”.
L’appellante sostiene che il Giudice di primo grado avrebbe apoditticamente negato un giudizio prognostico sulla spettanza del bene della vita in capo al ricorrente. Chiede pertanto che venga esaminata la fattispecie risarcitoria sotto lo specifico profilo del pregiudizio che la condotta dell’amministrazione ha arrecato alla sua chance di conseguimento del ruolo agognato. A tal fine adduce danni sia di tipo patrimoniale – derivanti dalla mancata percezione della parte tabellare dello stipendio previsto per il personale primariale; sia di tipo non patrimoniale, esistenziale e di immagine – derivanti dallo stress emotivo e psico-fisico patito oltre che dal vulnus arrecato alla sua dignità e immagine professionale.
4. La Regione Campania si è costituita in giudizio, contestando nel merito gli assunti avversari ed eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle istanze avanzate da controparte, rientrando queste nell’ambito delle competenze delle AASSLL e, in precedenza, delle disciolte UUSSLL.
4. La causa è stata discussa e posta in decisione all’esito dell’udienza pubblica del 16.11.2017.
5. La censura contenuta nell’atto di appello verte sulla omessa pronuncia del giudice di primo grado sulla richiesta di risarcimento del danno da perdita di chance.
La parte appellante assume che il giudice di primo grado si sarebbe soffermato sul solo aspetto della mancanza di prova certa circa il conseguimento dell’utilità agognata, senza tuttavia esaminare la stessa problematica sotto il profilo della sussistenza di apprezzabili possibilità di conseguimento del medesimo bene, e quindi senza aprire la cognizione al riconoscimento del danno da lesa “chance”, intesa questa come bene giuridicamente rilevante e meritevole di autonoma tutela.
6. Nondimeno, anche se inquadrata nello schema della tutela risarcitoria della chance, la domanda avanzata dall’appellante non pare meritevole di accoglimento.
Va in tal senso considerato che:
– l’idoneo non vincitore in un concorso pubblico vanta una posizione non di diritto al posto, ma di mera aspettativa all’assunzione, atteso che l’Amministrazione conserva un’ampia discrezionalità ed ha una semplice facoltà, e non un obbligo, di procedere allo scorrimento della graduatoria, potendo ritenere non prioritaria la copertura del posto o, del pari, ravvisare ragioni nel senso dell’espletamento di un nuovo concorso, ovvero della soppressione della posizione in organico (Cons. Stato, sez. V, 1 marzo 2005, n. 794 e 31 marzo 2016 n. 1272; Id., sez. I, 07 dicembre 2012, n. 5217; Id., sez. III, 03 ottobre 2011 n. 5426).
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