Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 20 marzo 2018, n. 1801. La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati quali la ricettazione e il commercio di prodotti con segni falsi, comporta automaticamente la preclusione del rilascio o rinnovo, o la revoca, del permesso di soggiorno allo straniero

Ai sensi dell’art. 26, comma 7 bis, del D.Lgs. n. 286 del 1998, la condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sez. II, l. 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli artt. 473 e 474 c.p., quali la ricettazione e il commercio di prodotti con segni falsi, comporta automaticamente la preclusione del rilascio o rinnovo, o la revoca, del permesso di soggiorno allo straniero per lavoro autonomo e l’espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

Sentenza 20 marzo 2018, n. 1801
Data udienza 15 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9078 del 2016, proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato Lu. Sa., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale (…);

contro

il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., e la Questura di Pisa, in persona del Questore p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via (…);

per la riforma

della sentenza del T.A.R. TOSCANA, FIRENZE, SEZIONE II, n. -OMISSIS-.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Pisa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2018 il Consigliere Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per la parte appellante l’Avvocato Ma. An. An., su delega di Lu. Sa., e l’Avvocato dello Stato Ma. An. Sc.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.- Il Sig. -OMISSIS-, in data 24 ottobre 2013, presentava istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, essendo scaduto il precedente permesso per lavoro subordinato il 28.3.2013.

Con decreto dell’11.9.2014, il Questore di Pisa adottava il diniego fondato su un duplice ordine di motivi: l’esistenza di numerose condanne per reati ostativi (ricettazione e commercio di prodotti falsi); la mancanza di reddito nell’anno 2011.

2. – Con ricorso al Tar Toscana, il provvedimento veniva impugnato per travisamento dei fatti, violazione o falsa applicazione di legge e contrarietà all’ordinamento comunitario.

3. – Con la sentenza in epigrafe, il ricorso veniva rigettato con compensazione delle spese tra le parti.

4. – L’interessato propone l’appello in esame, lamentando l’erroneità e ingiustizia della sentenza per i seguenti motivi:

a) quanto al capo della sentenza relativo alla capienza reddituale, per violazione del principio della correlazione tra chiesto e pronunciato e violazione dell’art. 112 c.p.c. avendo il primo giudice introdotto considerazioni aggiuntive a quelle prospettate dalle parti.

L’appellante sostiene che: 1) il requisito reddituale può essere valutato con flessibilità e invoca un precedente di questa Sezione che ha applicato il principio della “prognosi del reddito futuro” (sentenza n. 2730/2016); 2) la situazione reddituale, dimostrata anche in giudizio, sarebbe diversa da quella ritenuta dalla PA sulla scorta di una istruttoria frettolosa (negli anni 2011, 2012, 2013, il reddito ammonterebbe, rispettivamente, ad euro 6.388,00- 6.850,00 e 6.995,00); l’importo reddituale richiesto dall’art. 26 T.U.I. è contraddittoriamente maggiore di quello richiesto per il rilascio del permesso UE di lungo soggiorno, ex art. 9 dello stesso Testo unico;

b) quanto al capo della sentenza relativo alle condanne ostative, sarebbe violato e/o falsamente applicato l’art. 26, comma 7 bis, d.lgs. n. 286/1998 e la norma sarebbe, comunque, affetta da illegittimità costituzionale.

L’appellante sostiene che le condanne sarebbero risalenti nel tempo (al periodo dal 2004 al 2007 e una al 2013) e non determinano automatismo espulsivo; andrebbe tenuto conto della pericolosità in concreto, non valutata, e dei principi affermati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 172 del 2012 e dalla sentenza di questa Sezione n. 4522 del 2013, secondo cui la condanna per violazione del diritto di autore risalente nel tempo non può essere considerata automaticamente ostativa; avrebbe dovuto essere esaminata l’istanza di rinnovo anche ai fini del rilascio di un permesso UE di lungo soggiorno e, comunque, vi sarebbero i presupposti per rinviare alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione interpretativa della normativa nazionale che riserva ai soggetti aventi diritto al permesso UE per soggiornanti di lungo periodo un trattamento più favorevole.

4.1. – Da ultimo, l’appellante ha depositato in giudizio l’ordinanza di riabilitazione del Tribunale di sorveglianza di Firenze del 18 aprile 2017, successiva al provvedimento impugnato.

5. – Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-è stata sospesa l’esecutività della sentenza appellata e, di seguito, l’Amministrazione ha rilasciato all’interessato il permesso di soggiorno con efficacia fino al 31 marzo 2018.

6. – Resiste in giudizio l’Amministrazione intimata.

7. – All’udienza del 15 febbraio 2018, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. – L’appello è infondato ed il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno deve ritenersi legittimo.

2. – Infondato è il primo motivo.

2.1. – Il reddito annuo minimo richiesto dall’art. 26, comma 3, del TU di cui al d.lgs. n. 286/1998 deve essere almeno superiore all’importo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (euro 8.263,31) ed il ricorrente ha dimostrato un reddito inferiore (di poco superiore ad euro 6.000,00), negli anni 2011, 2012 e 2013.

Secondo la costante giurisprudenza della Sezione, il possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento proprio e del nucleo familiare costituisce condizione soggettiva non eludibile, ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 25.7.1998, n. 286, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno perché attiene alla sostenibilità dell’ingresso e della permanenza dello straniero nella comunità nazionale, in quanto garantisce che egli contribuisca al progresso anche materiale della società e non si dedichi ad attività illecite; inoltre la misura di detto requisito reddituale non è indeterminata e lasciata ad una valutazione caso per caso, bensì è stabilita, per il lavoro subordinato dall’art. 29, comma 3, d.lg. 25 luglio 1998 n. 286 e, per il lavoro autonomo, dall’art. 26, comma 3, cit. d.lg. n. 286 del 1998 (Sez. III, 26/05/2016, n. 2227; 11 maggio 2015, n. 2335; 11 luglio 2014, n. 3596).

A fronte del dettato normativo, la soglia reddituale non può essere intesa con flessibilità e non rileva, a tali fini, il pregresso periodo di permanenza in Italia, né la P.A. era tenuta a svolgere sul punto ulteriore istruttoria.

Neppure rileva che in passato il ricorrente abbia soggiornato per motivi di lavoro subordinato: va tenuto conto della attuale condizione lavorativa e del titolo per cui il rinnovo viene richiesto, al quale va rapportato il livello minimo di reddito imposto dalla norma.

2.2. – Il limite reddituale vale non solo nell’ipotesi di rilascio del primo titolo di soggiorno, ma anche per i rinnovi successivi, non essendovi alcuna discriminazione in tal senso nella normativa, che all’art. 5, comma 4, sottopone espressamente alla verifica delle condizioni previste per il rilascio.

2.3. – La circostanza che l’art. 4, comma 3, si limita a prevedere in modo più blando la disponibilità di “mezzi di sussistenza sufficienti” e che per i soggiornanti di lungo periodo sia richiesto, ai sensi dell’art. 9, comma 1, TUI un reddito inferiore, pari all’assegno sociale, non rappresenta indice di contraddittorietà della normativa.

L’art. 4, comma 3, è norma che pone requisiti di carattere generale, mentre, al titolo III “disciplina del lavoro”, vengono specificati gli importi reddituali minimi richiesti in relazione al tipo di attività lavorativa che lo straniero intende svolgere.

Per quanto riguarda il permesso di soggiorno UE, l’art. 9 T.U.I. non richiede il semplice accertamento di un elemento oggettivo, quale il reddito annuo di importo superiore all’assegno sociale, ma ulteriori requisiti oggettivi e soggettivi, alcuni dei quali rimessi all’apprezzamento discrezionale della P.A. (Sez. III, 24/06/2016, n. 2818).

Neppure è confrontabile la norma che richiede un minimo reddituale a chi, come l’appellante, domanda il permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo (con la necessità dunque anche di investire capitali nella propria attività autonoma) alla diversa norma che consente allo straniero che perde l’occupazione, anche per dimissioni, di usufruire di un permesso di soggiorno di durata ridotta a prescindere dalla disponibilità economica, al solo scopo di reperire nuova occupazione e a condizione che sia iscritto nelle liste di collocamento (art. 22, comma 9). La ratio di questa ultima norma è tutelare il soggetto che ha perso il proprio posto di lavoro e non di ovviare all’insufficienza del reddito prodotto attraverso l’attività lavorativa regolarmente esercitata dall’interessato nella forma del lavoro autonomo (Sez. III, 10/08/2017, n. 3993).

2.4. – Non può trovare applicazione la giurisprudenza invocata dall’appellante ai fini dell’adozione del criterio prognostico di valutazione del reddito (Sez. III, 22/06/2016, n. 2730).

Il criterio è stato enunciato in una diversa fattispecie, di rilascio del titolo per lavoro subordinato, tenuto conto della concreta probabilità di un incremento reddituale dovuto alla stipula di un contratto di lavoro subordinato di durata sufficiente alla formulazione della previsione favorevole, a ridosso del momento della domanda di rinnovo.

Ma nel caso del lavoratore autonomo, la probabilità di produzione di un reddito futuro sufficiente non potrebbe fondarsi su elementi altrettanto certi.

3. – La legittimità della motivazione del provvedimento di diniego impugnato sotto il profilo esaminato renderebbe superfluo l’esame del secondo e terzo motivo di appello, ben potendo il provvedimento amministrativo reggersi sulla legittimità di uno solo della pluralità dei motivi che vi stanno alla base.

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