Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 1 marzo 2018, n. 1278. Al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta deve essere considerata anomala

segue pagina antecedente
[…]

Sotto il primo profilo è opportuno rilevare che l’offerta economica è stata presentata fornendo tutti gli elementi indispensabili di cui al paragrafo 18.1 del Disciplinare di gara.
Come ha correttamente rilevato la difesa dell’amministrazione appellata, in sede di giustificazioni, l’aggiudicataria ha precisato – a margine della tabella riassuntiva dei costi del personale -, un differenziale di costo, rispetto al valore prudenziale indicato in offerta, con conseguente margine operativo di Euro 64.691,16 al quale ha aggiunto, nei secondi giustificativi, un ulteriore risparmio di Euro 21.850,95 derivante dal minor costo del personale grazie al contenimento dei costi INAIL, in applicazione della legge n. 147/2013 (cfr. pag. 2 della relazione giustificativa di GS. del 24/6/2016). Tali rilievi non sono stati contestati dall’appellante.
Ne consegue che l’utile è ben più alto di quello calcolato presuntivamente dall’appellante, sicchè le doglianze svolte in merito alla carenza o l’incongruità di talune voci di costo non potrebbero incidere sulla correttezza del giudizio di congruità reso dall’Amministrazione, tenuto conto che la valutazione deve essere complessiva, come in precedenza ricordato.
In ogni caso, la controinteressata ha chiarito che le spese generali computate sono comprensive delle spese relative alla pubblicazione del bando e delle spese per esito gara: si tratta, comunque, di cifre modeste tali da non poter sovvertire la valutazione di remuneratività dell’appalto resa dalla stazione appaltante.
10. – In conclusione, l’appello va dunque respinto, e per l’effetto, va confermata la sentenza di primo grado che ha respinto il ricorso di primo grado.
11. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado che ha respinto il ricorso di primo grado.
Condanna l’appellante a rifondere alle parti appellate le spese di lite che liquida in Euro 2.000,00 ciascuna, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari – Presidente
Lydia Ada Orsola Spiezia – Consigliere
Massimiliano Noccelli – Consigliere
Stefania Santoleri – Consigliere, Estensore
Giulia Ferrari – Consigliere

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *