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Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con ordinanza n. 6309 del 2017 declinava la propria competenza, in favore di quella del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ai sensi dell’art. 13, comma 1 c.p.a. (criterio dell’efficacia diretta dell’atto impugnato), ritenendo che l’effetto diretto, da prendere in considerazione ai fini dell’individuazione del giudice competente, fosse quello del ristoro patrimoniale del danneggiato, che si produce nel luogo in cui questo risiede, ossia nel caso di specie Milano.
Pertanto, l’interessato ha riassunto il ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia.
Tale Tribunale, tuttavia, si è ritenuto a sua volta incompetente, ravvisando la competenza del Tribunale per il Lazio, sicché ha chiesto d’ufficio il regolamento di competenza (art. 15, comma 5 c.p.a.), sulla base delle seguenti argomentazioni:
“Rilevato che l’efficacia territoriale del silenzio inadempimento si estende tanto quanto si estende l’efficacia territoriale del correlativo obbligo di provvedere e che, quindi, il Tar competente è lo stesso territorialmente competente a sindacare il provvedimento una volta che lo stesso sia stato emanato (Cons. Stato, sez. III, 21/12/2012, n. 6655; Cons. Stato, sez. IV, 11/4/1985, n. 139);
Considerato che l’atto, alla cui emanazione tende il presente ricorso è diretto a risolvere il contenzioso pendete presso la Corte di Appello di Roma, attraverso l’emanazione di un atto emanato dal Ministero della Salute e, quindi, ha un’efficacia diretta territorialmente delimitata dalla circoscrizione del T.A.R. per il Lazio”.
La causa è passata in decisione alla udienza in camera di consiglio del 5 dicembre 2017.
2. Ritiene il Collegio, sulla base dell’orientamento già affermato dalla Sezione, che debba procedersi ad una più attenta lettura dell’art. 13, comma 1 c.p.a. che stabilisce che “Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede”.
Entrambi i Tribunali aditi concordano sul criterio dell’efficacia diretta dell’atto (di transazione), facendone diversa applicazione: mentre il Tribunale ammnistrativo lombardo riferisce tale criterio all’effetto giuridico (che si produce nel luogo in cui pende la controversia da transigere), quello per il Lazio Lazio ritiene che il criterio sia da collegare all’effetto economico (che si produce nel luogo in risiede il creditore).
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