Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 8 novembre 2017, n. 5147. Le concessioni e le autorizzazioni che giustificano l’imposizione del canone non ricognitorio di cui all’articolo 27 del Codice della Strada

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La sentenza in questione è stata appellata dalla E-D. s.p.a., la quale ne ha chiesto la riforma articolando i seguenti motivi:
1) In via pregiudiziale: infondatezza della rilevata irricevibilità del ricorso per tardività dell’impugnazione. Violazione e/o fala applicazione degli artt. 29 e 41 c.p.a.;
2) Nel merito: illegittimità degli atti impugnati in primo grado per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 25 e 27 del decreto legislativo n. 285 del 1992 – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 67 del d.P.R. n. 495 del 1992 e dell’art. 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 – Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 – Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti – Violazione del principio di irretroattività di cui all’art. 11 delle preleggi, nonché del principio di legalità, di certezza del diritto e del legittimo affidamento.
Si è costituito in giudizio il Comune di (omissis), il quale ha concluso nel senso della reiezione dell’appello.
Alla pubblica udienza del 19 ottobre 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Giunge in decisione l’appello proposto dalla E-D. s.p.a., attiva nel settore della distribuzione di energia elettrica (la quale ha interrato alcuni cavi nel sottosuolo del Comune di (omissis) (RC) ai fini dell’esercizio dell’attività di distribuzione), avverso la sentenza del T.A.R. della Calabria – Sezione staccata di Reggio Calabria – con cui è stato dichiarato in parte tardivo e in parte inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso avverso gli atti di imposizione del pagamento del’canone patrimoniale non ricognitoriò di cui all’articolo 27 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (‘Nuovo codice della stradà).
2. In primo luogo la Sezione osserva che non è stato ritualmente impugnato il capo della sentenza con cui (peraltro, in senso conforme ad orientamenti ormai consolidati) è stata dichiarata la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine all’impugnativa degli atti puntuali con cui l’Ente ha richiesto il pagamento del canone patrimoniale non ricognitorio.
Su tale capo della sentenza si è quindi formato il giudicato.
3. Con il primo motivo di appello la E-D. chiede la riforma della sentenza in epigrafe per avere il primo giudice ritenuto che il ricorso di primo grado fosse tardivo per l’omessa tempestiva impugnazione del regolamento comunale recante la disciplina del canone patrimoniale non ricognitorio.
Secondo il T.A.R., infatti, il regolamento in questione (ritualmente pubblicato ai sensi dell’articolo 124 decreto legislativo n. 267 del 2000) conteneva già tutti gli elementi determinativi del tributo e recava quindi prescrizioni immediatamente lesive per la sfera giuridica dei destinatari; da ciò la tardività dell’impugnativa proposta soltanto a seguito della notifica degli atti applicativi del richiamato regolamento.
3.1. Il motivo di gravame è fondato.
Il regolamento comunale impugnato, coerentemente con il suo nomen iuris (‘Regolamento per la disciplina dei canoni concessori non ricognitorì), presenta indubbiamente un contenuto normativo, in quanto individua, con previsioni generali e astratte, le tipologie di concessioni sottoposte al canone concessorio non ricognitorio, i relativi presupposti applicativi e i criteri di quantificazione del canone.
Come la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha ripetutamente affermato, rispetto agli atti di contenuto normativo (tra i quali evidentemente rientra il regolamento oggetto del giudizio), è soltanto con il successivo atto applicativo che si viene a radicare tanto l’interesse al ricorso, quanto la legittimazione a ricorrere (in tal senso – e in relazione alla materia che ne occupa -: Cons. Stato, V, sent. 1926 del 2016; id., V, 2294 del 2016; id., V, 2913 del 2016; id., V, 4130 del 2016).
Pur non mancando isolate pronunce in senso contrario, la Sezione è dell’avviso che non sussistano ragioni per discostarsi dal prevalente indirizzo giurisprudenziale sopra ricordato.
A differenza di quanto ritenuto dal tribunale infatti, sebbene il regolamento preveda, in via generale ed astratta, che anche le concessioni di suolo pubblico finalizzate alla distribuzione di energia elettrica rientrino tra quelle soggette al canone concessorio non ricognitorio, tuttavia, è solo l’adozione dell’atto applicativo che concretizza ed attualizza la lesione e, soprattutto, differenzia l’interesse del singolo concessionario rispetto a quello di tutti gli altri concessionari che, rispetto all’annullamento della previsione normativa generale e astratta, si trovano nella medesima indifferenziata posizione.
In senso contrario non puo? rilevare la circostanza che alcune disposizioni del regolamento possano prefigurare una incisione futura sulla sfera giuridica di chi ne risultera? in concreto destinatario, atteso che la lesione che radica l’interesse deve essere attuale e non puo? discendere da un pregiudizio futuro ed eventuale.
L’atto applicativo, oltre a radicare l’interesse al ricorso, determina, inoltre, come si è accennato, anche la legittimazione a ricorrere.
L’interesse all’annullamento del regolamento, invero, all’interno della “categoria” o della “classe” dei suoi potenziali destinatari è un interesse indifferenziato, seriale, adesposta (nella sostanza un interesse diffuso): esso diventa interesse soggettivamente differenziato (e, quindi, interesse legittimo) solo nel momento in cui il regolamento è concretamente applicato nei confronti del singolo.

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