Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 8 novembre 2017, n. 5146. In ordine alla responsabilità precontrattuale

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6.2. Conclusivamente, anche le domande dell’appellante fondate sull’articolo 158, cit. e riferite alla quantificazione dell’indennizzo, nonché alla rivalutazione e agli interessi, non possono trovare accoglimento.

7. L’infondatezza nel merito della domanda formulata dall’appellante ai sensi dell’articolo 158 del decreto legislativo n. 163 del 2006 esime la Sezione dall’esame puntuale del secondo motivo dell’appello incidentale con cui la S.A.P.NA. ha lamentato che il primo giudice avrebbe erroneamente omesso di rilevare l’inammissibilità/irricevibilità di analoga domanda già formulata dalla Hy. in primo grado.

8. Resta infine da esaminare il primo motivo dell’appello incidentale con il quale la S.A.P.NA. ha chiesto di riformare la sentenza in epigrafe in punto di determinazione dei criteri per l’erogazione dell’indennizzo dovuto ai sensi dell’articolo 21-quinquies della l. 241 del 1990 alla Hy. in conseguenza della revoca dell’aggiudicazione.

L’appellante non contesta, quindi, la debenza di un indennizzo (e su tale parte della statuizione deve quindi ritenersi formato il giudicato), limitandosi – piuttosto – a contestare in parte il criterio determinativo fissato dal primo Giudice ai sensi dell’articolo 34 del cod. proc. amm.

Inoltre, la S.A.P.NA. non contesta neppure il capo della sentenza con cui il T.A.R. l’ha condannata (ai sensi del richiamato articolo 21-quinquies) a indennizzare la Hy. i) dei costi sostenuti per la partecipazione alla gara; ii) delle spese connesse all’iter autorizzativo svoltosi in seno alla conferenza di servizi conclusasi con il decreto regionale in data 9 ottobre 2014.

L’appello incidentale si incentra invece sul capo della sentenza con cui si è stabilito che la S.A.P.NA. sia altresì tenuta a indennizzare la Hy. dei costi di gestione dell’impianto non compensati dagli importi liquidati dalla S.A.P.NA.

Al riguardo il primo Giudice ha altresì richiamato l’indicazione apposta in sede di verbale di consegna in data 12 ottobre secondo cui “nel caso di mancato perfezionamento della [convenzione] alla Sl. Se. s.r.l. [in seguito: Hy.] competerà il rimborso delle spese sostenute per le attività gestionali poste in essere”.

La S.A.P.NA. chiede la riforma in parte qua della sentenza, osservando in sintesi che:

– il verbale di consegna non potesse considerarsi fonte di obbligazioni fra le parti;

– in sede di verbale le parti avevano comunque regolato la determinazione delle somme da corrispondere all’aggiudicataria a seguito dell’avvio dell’esecuzione anticipata. In tale occasione si era escluso qualunque diritto per l’aggiudicataria a vedersi rimborsare integralmente gli extracosti (i.e.: il differenziale fra i costi effettivamente sostenuti e gli importi liquidati da S.A.P.NA. in relazione alla gestione).

8.1. Il motivo in questione non può trovare accoglimento.

La Sezione osserva al riguardo che, indipendentemente dal valore che si intenda riconoscere alle dichiarazioni apposte in sede verbale di consegna anticipata del 12 ottobre 2012, il criterio di liquidazione ivi indicato risulta del tutto ragionevole e compatibile con le previsioni che, in tema di determinazione del quantum indennitario, sono recate dall’articolo 21-quinquies della l. 241 del 1990.

In altri termini, quand’anche si negasse valore obbligatorio alla richiamata indicazione contenuta nel verbale di consegna anticipata, l’obbligo di ristorare i sovracosti di gestione sostenuti dall’aggiudicataria risulterebbe comunque ricompreso nell’ambito dell’obbligo legale di ristorare il danno emergente.

E’ infatti del tutto ragionevole e compatibile con la litera e la ratio dell’articolo 21-quinquies, cit., che il quantum indennitario vada a coprire (a titolo di danno emergente) la differenza fra i proventi della gestione e i costi effettivamente sostenuti.

Laddove tale copertura non fosse assicurata, il relativo differenziale consoliderebbe in modo definitivo una perdita di gestione in danno dell’aggiudicataria che subisce la revoca, in tal modo frustrando l’evidente ratio compensativa posta a fondamento del più volte richiamato articolo 21-quinquies.

Si osserva al riguardo che la S.A.P.NA. non ha allegato puntuali elementi atti a dimostrare che i corrispettivi versati all’aggiudicataria fra l’avvio della fase di anticipata esecuzione e quello della revoca dell’affidamento fossero idonei a coprire integralmente i costi di gestione (e quindi a non determinare perdite di esercizio).

L’appellante incidentale si è limitata al riguardo ad allegare l’elevato importo di tali corrispettivi, senza in alcun modo contestualizzare tale affermazione in relazione alle circostanze del caso di specie.

8.2. Anche il primo motivo dell’appello incidentale deve quindi essere respinto.

9. Per le ragioni esposte il ricorso principale e il ricorso incidentale devono essere respinti.

Sussistono giusti ed eccezionali motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, respinge l’appello principale e l’appello incidentale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli – Presidente

Roberto Giovagnoli – Consigliere

Claudio Contessa – Consigliere, Estensore

Fabio Franconiero – Consigliere

Raffaele Prosperi – Consigliere

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