Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 8 novembre 2017, n. 5146. In ordine alla responsabilità precontrattuale

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4.1. Il motivo è infondato.

Si osserva al riguardo che, ai sensi dell’articolo 133, comma 1, lettera e), numero 1) del cod. proc. amm., sono devolute alla giurisdizione esclusiva del G.A. le controversie relative alle procedure di affidamento (anche in regime di concessione) di pubblici lavori, servizi e forniture svolte da soggetti comunque tenuti al rispetto della normativa eurounitaria e nazionale in tema di evidenza pubblica (ed è pacifico in atti che tale disciplina regolasse la vicenda per cui è causa).

La controversia risarcitoria in oggetto inerisce al complesso degli atti e del contegno serbato dall’amministrazione nel corso della procedura ad evidenza pubblica che ha condotto all’aggiudicazione in favore della Hy. e che avrebbe dovuto condurre alla stipula del contratto in suo favore; essa afferisce pertanto a un complesso di vicende e circostanze riferibili alla fase pubblicistica, con conseguente applicabilità della richiamata disposizione codicistica.

Del resto, un condiviso orientamento ha chiarito che l’articolo 133, comma 1, lettera e), n. 1 del cod. proc. amm. attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione sulle procedure di affidamento di appalti pubblici e concessioni, ivi incluse le controversie risarcitorie, e dunque, le controversie relative alla responsabilità precontrattuale della P.A. per atti e comportamenti tenuti nella fase della procedura di affidamento (in tal senso – ex multis -: Cons. Stato, VI, 14 novembre 2012, n. 5747).

Né può giungersi a conclusioni diverse sulla scorta delle decisioni della Corte di cassazione richiamate dall’appellante incidentale SAPNA, decisioni che, secondo quest’ultima, sarebbero state rese “in situazioni identiche” a quella che qui rileva.

E’ sufficiente rilevare che, per quanto riguarda in particolare le ordinanze delle Sez. Un. nn. 6594-6596 del 2011, esse sono state rese in realtà su vicende ben diverse da quella in esame, facendosi questione delle conseguenze risarcitorie connesse all’annullamento (legittimo) di una concessione edilizia illegittimamente rilasciata; nel caso definito con l’ordinanza n. 17586 del 2015 si faceva questione della giurisdizione sulla domanda risarcitoria proposta successivamente all’annullamento da parte del giudice amministrativo di un titolo concessorio e degli atti amministrativi presupposti.

La devoluzione della res controversa alla giurisdizione del G.A. resta altresì confermata dal comma 5 dell’articolo 7 del cod. proc. amm. (secondo cui “nelle materie di giurisdizione esclusiva, indicate dalla legge e dall’articolo 133, il giudice amministrativo conosce, pure ai fini risarcitori, anche delle controversie nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi”).

Tale disposizione, come è noto, chiarisce ed integra – in relazione alle materie di cui all’articolo 133, cit. – gli ambiti di giurisdizione ordinariamente devoluti al G.A., con la precisazione che tale giurisdizione si estenda anche ai comportamenti della P.A. riconducibili anche mediatamente all’esercizio del potere amministrativo (in tal senso, l’articolo 7, comma 1 del cod. proc. amm.).

Non può essere quindi condivisa la tesi su cui si fonda l’eccezione sollevata dalla S.A.P.NA. secondo cui, pur nelle materie devolute alla giurisdizione esclusiva del G.A., le controversie in tema di responsabilità precontrattuale dell’amministrazione resterebbero devolute alla giurisdizione del G.O. originando (non già dall’adozione di atti o provvedimenti), bensì da meri comportamenti della P.A.

5. Tanto premesso in punto di giurisdizione, si osserva tuttavia che il motivo di appello relativo alla presunta responsabilità precontrattuale imputabile alla S.A.P.NA. in relazione alla descritta vicenda risulta comunque infondato nel merito.

Un condiviso orientamento ha chiarito che la responsabilità precontrattuale rappresenta quella forma di soggezione alle conseguenze sancite dall’articolo 1337 cod. civ. (oltre che del successivo art. 1338) per condotte contrarie ai canoni di buona fede e correttezza (quest’ultima prevista dall’art. 1175 cod. civ.) nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, che la più recente evoluzione giurisprudenziale ha ritenuto applicabile anche all’attività contrattuale dell’amministrazione svolta secondo i modelli autoritativi dell’evidenza pubblica e che prescinde dall’accertamento di un’illegittimità provvedimentale e anche dalla prova dell’eventuale diritto all’aggiudicazione del partecipante (in tal senso, Cons. Stato, V, 27 marzo 2017, n. 1364).

A differenza della responsabilità da mancata aggiudicazione, la culpa in contrahendo dell’amministrazione nelle procedure ad evidenza pubblica di affidamento di contratti costituisce fattispecie nella quale l’elemento soggettivo assume una sua specifica rilevanza, in correlazione con l’ulteriore elemento strutturale del contrapposto affidamento incolpevole del privato in ordine alla positiva conclusione delle trattative prenegoziali.

Infatti, i presupposti della responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione consistono nell’affidamento ingenerato dal comportamento della stazione appaltante su tale esito positivo e nell’assenza di una giusta causa per l’inattesa interruzione delle trattative (ibidem).

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