I giudizi formulati dalla commissione sono l’espressione di una discrezionalita’ tecnica non sindacabile sulla base di opinioni tecniche difformi, a meno che non venga prospettata con precisione e giustificazione probatoria la sussistenza delle note figure dell’illogicita’, dell’irrazionalita’ e del radicale travisamento dei fatti, non comunque sufficientemente desumibili dal contenuto dell’appello e di conseguenza la pretesa disparita’ di trattamento nella correzione degli elaborati non permette quello che viene definito un sindacato “forte” del giudice amministrativo sulla medesima discrezionalita’ tecnica.
Sentenza 7 dicembre 2017, n. 5770
Data udienza 16 novembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6976 del 2014, proposto da:
An. Fo., rappresentato e difeso dall’avvocato Sa. St. Da., con domicilio eletto presso lo Studio Legale Bd. in Roma, via (…);
contro
Comune di Lecce, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato El. Ci., con domicilio eletto presso lo studio Fr. Ba. in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. Puglia, Sezione Staccata di Lecce, Sez. II n. 885/2014, resa tra le parti, concernente non ammissione alla prova orale del concorso pubblico per titoli ed esami a 32 posti di istruttore di vigilanza cat.c;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Lecce;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 novembre 2017 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati St. Da., Da. Ca. su delega di Ci.;
Vista la partecipazione di It. An. Fo. al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 32 posti di “Istruttore di Vigilanza” cat. C, a tempo indeterminato e parziale pari a 23 ore settimanali, Settore Polizia Locale indetto dal Comune di Lecce ed in cui non è stato ammesso a sostenere le prove orali per aver conseguito nelle prove scritte un punteggio inferiore (18/30) a quello minimo (21/30) richiesto dal bando per l’ammissione agli orali;
Visto il ricorso proposto dinanzi alla Sezione Staccata di Lecce del T.A.R. della Puglia con cui l’interessato impugnava gli atti della procedura concorsuale, ritenendoli affetti dai vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, con particolare riferimento al difetto di motivazione per insufficienza del voto numerico ed alla violazione del principio dell’autovincolo;
Vista la costituzione in giudizio del Comune di Lecce, il quale sosteneva l’infondatezza del ricorso;
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