Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 7 dicembre 2017, n. 5770. I giudizi formulati dalla commissione sono l’espressione di una discrezionalita’ tecnica non sindacabile sulla base di opinioni tecniche difformi, a meno che non venga prospettata con precisione e giustificazione probatoria la sussistenza delle note figure dell’illogicita’, dell’irrazionalita’ e del radicale travisamento dei fatti

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Vista la sentenza n. 885 del 31 marzo 2014, con la quale il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso, con l’affermazione che non vi era stata alcuna violazione del principio dell’autovincolo da parte della commissione esaminatrice che aveva evidenziato mediante appositi segni grafici gli errori commessi dal ricorrente e che comunque i motivi di ricorso erano limitati a censurare la mera non condivisibilità della valutazione tecnico-discrezionale dell’operato della commissione che può essere fisiologicamente opinabile, non riportando applicazioni di scienze esatte, ma non ne aveva dimostrato una palese inattendibilità, una pretestuosità o ancor più irrazionalità e che, in conclusione, la Corte Costituzionale ha reputato il criterio del punteggio numerico idoneo ad esprimere un giudizio sufficientemente motivato, in ragione del buon andamento dell’azione amministrativa che rende non esigibile una dettagliata esposizione delle ragioni del giudizio di non idoneità, avuto riguardo della complessità delle operazioni concorsuali (Corte Cost., 8 giugno 2011 n. 175);
Visto l’appello in Consiglio di Stato proposto il 22 luglio 2014 da It. An. Fo. con il quale si sostiene che la sentenza di primo grado non avrebbe esercitato quel controllo sull’esercizio della discrezionalità tecnica che deve rispondere a dati concreti e ciò tanto delle modalità del controllo quanto nelle sue conclusioni e dunque non può omettere un controllo di tipo intrinseco per verificare realmente quanto espresso dalla P.A. rimanendo altrimenti esclusa un’autentica tutela giurisdizionale; ciò ancor più ove la commissione di concorso si era autovincolata alla verifica del rigore dell’esposizione e della sua chiarezza, al controllo della correttezza di contenuti e di riferimenti giuridici, operazione in realtà non compiuta come dimostrato dalla perizia di parte versata in causa tanto che difettano segni grafici molte specifiche che dimostrino le inesattezze e gli errori attribuiti al candidato, né possono esserlo tre mere sottolineature che si vengono nel testo corretto, soprattutto a fronte della compiuta perizia di cui sopra dalla cui emerge o ingiusta valutazione dell’elaborato del concorrente anche in merito ai vari contenuti e riferimenti giuridici e rispetto ad una serie di incongruenze rinvenibili ad esempio nell’elaborato di altro concorrente risultato vincitore e collocato all’ottavo posto nella graduatoria finale;
Vista la costituzione anche in questa fase di giudizio del Comune di Lecce, il quale ha concluso per la correttezza della sentenza impugnata e per il rigetto dell’appello;

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