Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 6 settembre 2017, n. 4222

La valutazione di merito sulla compensazione delle spese non è sindacabile in appello neppure per difetto di motivazione, essendo fondato su considerazioni di opportunità ampiamente discrezionali, non sindacabili in sede di gravame se non nel caso di evidente irrazionalità.

Sentenza 6 settembre 2017, n. 4222
Data udienza 27 giugno 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quinta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 5792 del 2016, proposto da:

Se. Ca., rappresentato e difeso da sé medesimo, domiciliato ex art. 25 Cod. proc. amm. presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza (…);

contro

Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Vi. Sp., domiciliato ex art. 25 Cod. proc. amm. presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza (…);

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA – BARI, SEZIONE III n. 00434/2016, resa tra le parti, concernente diniego di accesso a documentazione in materia di lavori di rifacimento manto stradale

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di (omissis);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2017 il Cons. Valerio Perotti e udito per le parti l’avvocato Gi. Ra., su delega dell’avvocato Vi. Sp.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Risulta dagli atti che in data 5 maggio 2015 l’odierno appellante presentava istanza, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sugli enti locali – TUEL), al Comune di (omissis) al fine di accedere all'”intero carteggio relativo ai lavori di rifacimento del manto stradale delle vie interne cittadine, la cui gara è stata indetta dal Comune di (omissis) nell’anno 2005 ed affidata nel maggio di quello stesso anno alla Ditta Sa. Mi. per l’importo di ? 570.000,00 (delibere giuntali, determine dirigenziali, contatto di affidamento lavori, SAL, atti di collaudo, provvedimenti di liquidazione somme, eccetera)”.

A fronte del silenzio inizialmente serbato dall’amministrazione, il sig. Ca. proponeva ricorso ex art. 116 Cod. proc. amm. al Tribunale amministrativo della Puglia, affinché – previo accertamento del diritto all’accesso documentale – fosse annullato il silenzio-rigetto in precedenza maturato.

Nel costituirsi in giudizio, il Comune di (omissis) chiedeva però che il gravame fosse dichiarato improcedibile, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, essendosi nel frattempo provveduto a concedere quanto richiesto dal ricorrente.

Anche quest’ultimo dava atto, con successiva memoria difensiva, dell’avvenuta ostensione degli atti, ma insisteva per la condanna del Comune alle spese di lite, avendo questi consegnato gli atti richiesti solo dopo la proposizione del ricorso; per contro, l’ente locale evidenziava – invocando la compensazione – che il ricorrente aveva provveduto al ritiro della documentazione solo dopo due inviti rivoltigli dal Comune.

Con sentenza 1° aprile 2016, n. 434, il Tribunale amministrativo adito dichiarava l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, compensando tra le parti le spese del giudizio.

Avverso tale ultima determinazione il Ca. Sergio interponeva appello, deducendo la violazione dell’art. 92 Cod. proc. civ. (richiamato dall’art. 26 Cod. proc. amm.) per evidente illogicità della statuizione giudiziale in materia di spese, stante la virtuale soccombenza dell’amministrazione resistente.

Quest’ultima si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello.

All’udienza del 27 giugno 2017, dopo la rituale discussione, la causa passava in decisione.

Ad un complessivo esame degli atti di causa, ritiene il Collegio che l’appello non sia fondato.

Va infatti fatta applicazione, in materia, del consolidato principio (ex multis, cfr. Cons Stato, IV, 27 marzo 2017, n. 1338; V, 5 aprile 2017, n. 1600; IV, 28 novembre 2016, n. 4808) secondo cui la valutazione di merito sulla compensazione delle spese non è sindacabile in appello neppure per difetto di motivazione, essendo fondato su considerazioni di opportunità ampiamente discrezionali, non sindacabili in sede di gravame se non nel caso di evidente irrazionalità.

Circostanza che non è dato rilevare, nel caso di specie, atteso che – come sin dall’inizio evidenziato dalla parte resistente e non contestato dall’appellante, il comportamento tenuto da quest’ultimo dopo la comunicazione di accoglimento dell’istanza di accesso era obiettivamente espressivo, perlomeno, di una sopravvenuta diminuzione del relativo interesse, essendosi l’istante recato a ritirare la documentazione richiesta solo dopo aver ricevuto un secondo invito in tal senso dell’amministrazione.

Sul punto, lungi dal prefigurarsi le censure dedotte dall’appellante, la motivazione della sentenza impugnata appare del tutto adeguata e pertinente: “il ricorrente ha mandato in notifica e depositato il ricorso il 3.7.2015 (a fronte dell’istanza del 5.5.2015). Il 10.7.2015 l’Amministrazione, evidenziando un disguido interno che non aveva consentito la esibizione tempestiva, lo invitava ad esercitare il diritto di accesso. Il ricorrente non si presentava.

Seguiva ulteriore invito dell’1.10.2015, cui il ricorrente faceva seguito presentandosi solo il 22.12.2015 a ritirare gli atti richiesti.

Il comportamento stragiudiziale della parte che ha adempiuto all’invito di prendere visione degli atti dopo un notevole lasso di tempo (a fronte della assoluta solerzia nel proporre il ricorso), rende convinti che difettino ragioni sostanziali a sostegno dell’interesse presidiato dal diritto all’accesso.

D’altro canto, non può non prendersi favorevolmente in considerazione il comportamento dell’Ente locale che si è mostrato, con il comportamento stragiudiziale, particolarmente collaborativo.

Le spese, dunque, vengono interamente compensate”.

Il giudice di prime cure ha dunque fatto corretto governo dei principi – anche di origine giurisprudenziale – che regolano la materia, valutando tutte le circostanze rilevanti del caso di specie, relative tanto alla fase amministrativa quanto a quella del giudizio vero e proprio, tra cui il comportamento complessivamente tenuto dalle parti (ex multis, Cons. Stato, V, 24 aprile 2017, n. 1885).

L’appello va dunque respinto. Ragioni di equità processuale giustificano peraltro l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite tra del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando per l’effetto la sentenza appellata.

Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Caringella – Presidente

Roberto Giovagnoli – Consigliere

Valerio Perotti – Consigliere, Estensore

Dario Simeoli – Consigliere

Stefano Fantini – Consigliere

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