Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 22 novembre 2017, n. 5436. Ai sensi dell’art. 107, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra le attribuzioni dirigenziali, figurano espressamente anche quelle concernenti: “a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso

[….segue pagina antecedente]

Diversamente, poi, da quanto si sostiene nel ricorso in appello, nessun argomento contrario alla soluzione qui accolta può trarsi dal comma 7 del citato art. 92.
Quest’ultimo, per quanto qui rileva, dispone: “In riferimento all’articolo 37, comma 11, del codice, ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente, singolo o riunito in raggruppamento, che non possiede la qualificazione in ciascuna delle categorie di cui all’articolo 107, comma 2, per l’intero importo richiesto dal bando di gara o dalla lettera di invito, deve possedere i requisiti mancanti relativi a ciascuna delle predette categorie di cui all’articolo 107, comma 2, e oggetto di subappalto, con riferimento alla categoria prevalente. Resta fermo il limite massimo di subappaltabilità nella misura del trenta per cento fissata dall’articolo 170, comma 1, per ciascuna categoria specialistica prevista dal bando di gara o dalla lettera di invito…”.
La norma, quindi, riafferma il principio espresso nel precedente comma 1, con la precisazione che venendo in questione opere c.d. super specialistiche, le stesse sono subappaltabili soltanto entro il limite massimo del trenta per cento, a differenza di quanto accade per le altre opere scorporabili subappaltabili per intero.
La reiezione della censura sin qui esaminata rende superfluo affrontare il primo mezzo di gravame con cui l’appellante lamenta che il giudice di prime cure, andando ultra petita, si sarebbe pronunciato su una causa di esclusione (l’asserita sussistenza di soluzione di continuità fra vecchia e nuova attestazione SOA) ulteriore rispetto a quella riscontrata dalla stazione appaltante. Difatti, resta, in ogni caso, confermato il motivo di esclusione posto a base dell’impugnato provvedimento espulsivo.
Con l’ulteriore doglianza prospettata la Sp. deduce che il Tribunale amministrativo avrebbe errato a respingere la censura con cui era stata denunciata l’illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto assunti da un soggetto che rivestiva sia la qualità di Presidente della commissione di gara, sia quella di dirigente preposto al settore a cui si riferiva l’appalto, assommando, così, su di sé, la posizione di “controllore” e di “controllato”.
La censura è infondata.
Un consolidato orientamento giurisprudenziale da cui il Collegio non intende discostarsi, afferma che, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra le attribuzioni dirigenziali, figurano espressamente anche quelle concernenti: “a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso ”.
Pertanto, non sussiste incompatibilità tra le funzioni di Presidente dalla commissione di gara e quelle di responsabile del procedimento o di dirigente del settore cui compete approvare gli atti della procedura selettiva (Cons. Stato, V, 20 novembre 2015, n. 5299; 27 aprile 2012, n. 2445 e 18 settembre 2003, n. 5322).
L’appello va, in definitiva, respinto.
Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Spese e onorari di giudizio, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta,
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali in favore delle parti appellate, liquidandole forfettariamente in complessivi € 6785/00 (seimilasettecentottantacinque), come da parcella, in favore del Comune di Milano e in € 7.000/00 (settemila) in favore della Lg. Appalti, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini – Presidente
Claudio Contessa – Consigliere
Raffaele Prosperi – Consigliere
Alessandro Maggio – Consigliere, Estensore
Federico Di Matteo – Consigliere

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *