Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 2 novembre 2017, n. 5068. L’oggetto del giudizio di ottemperanza

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2. – Procedendo alla disamina del terzo motivo, da scrutinare unitamente al secondo per le ragioni che si vanno ad esporre, va ricordato come con lo stesso sia dedotta l’inadeguatezza della determinazione del valore venale effettuato dalla sentenza, in conformità della disposta C.T.U.; in particolare, ad avviso di parte appellante, il valore venale stabilito dalla C.T.U. nella misura di euro 52,00/mq. è inattendibile, in quanto contraddetto da precedenti determinazioni comunali, e da precedenti assegnazioni di suoli siti nello stesso PEEP e nello stesso foglio di mappa del fondo di parte appellante (in particolare alla Coop. Ed. “It. 90” nel 2001 ad un valore di euro 80,42/mq.), oltre che dalla sentenza 21 giugno 2012, n. 694 della Corte d’Appello di Bari (confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza 21 marzo 2016, n. 5515) concernente l’indennità di occupazione legittima, che ha determinato il valore dello stesso suolo, per l’anno 2005, in euro 107,00/mq.

Osserva il Collegio che la nullità di una C.T.U. espletata in primo grado in difetto dell’integrità del contraddittorio, come denunciato con il secondo mezzo, comporta che il giudice d’appello non possa fondare la propria decisione sulle risultanze della medesima (Cons. Stato, IV, 10 maggio 2012, n. 2710).

Peraltro, anziché procedere ad una rinnovazione della C.T.U., nella fattispecie in esame ritiene la Sezione di poter parametrare il valore venale ai fini risarcitori per occupazione acquisitiva a quanto accertato dalla Corte d’Appello di Bari, con sentenza n. 694 del 2012 confermata dalla Corte di Cassazione, in sede di determinazione dell’indennità di occupazione dello stesso immobile ed in favore degli stessi odierni appellanti, e cioè nell’importo di euro 107,00/mq. Tale importo è stato calcolato “in applicazione del metodo di stima valutativo comparativo, in riferimento a tre convenzioni intercorse tra lo stesso Comune di (omissis) e tre diverse cooperative relative alla cessione in diritto di proprietà di lotti compresi in zona PEEP 167, tutti del 25/11/02, nonché in riferimento alla relazione di stima espletata nell’ottobre 2001 su un bene di caratteristiche analoghe assoggettato ad esecuzione immobiliare dinanzi al Tribunale di Lucera” (pagg. 5 e 6 della sentenza n. 694 del 2012).

La congruità di tale valore risulta confermata da successive sentenze della Corte d’Appello di Bari, che l’appellante ha versato in atti (14 marzo 2012, n. 294; 31 dicembre 2012, n. 1585).

3. – Con riferimento al quinto motivo di ricorso, è sufficiente dare atto che il Comune di San Giovanni Rotondo non è parte, quale controinteressato, del giudizio.

4. – In conclusione, alla stregua di quanto esposto, l’appello va accolto, e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, il valore venale ai fini risarcitori per occupazione acquisitiva deve essere parametrato a quanto accertato dalla Corte d’Appello di Bari, con sentenza n. 694 del 2012, confermata dalla Corte di Cassazione, in sede di determinazione dell’indennità di occupazione dello stesso immobile ed in favore degli stessi odierni appellanti, e cioè nell’importo di euro 107,00/mq.

Le spese di giudizio seguono, come per regola, la soccombenza e sono liquidate (con riferimento al solo grado di appello) nell’importo fissato nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso per l’ottemperanza nei termini di cui in motivazione.

Condanna il Comune di (omissis) alla rifusione, in favore dell’appellante, delle spese del grado, liquidate in euro quattromila/00 (4.000,00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli – Presidente

Paolo Troiano – Consigliere

Roberto Giovagnoli – Consigliere

Fabio Franconiero – Consigliere

Stefano Fantini – Consigliere, Estensore

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