Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 11 dicembre 2017, n. 5818. L’esclusione dalla gara di un concorrente a causa di gravi errori professionali che sono stati commessi in precedenti appalti non richiede che nella precedente gara vi sia stata revoca, decadenza o risoluzione

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Né può rilevare, a favore dell’impresa esclusa, l’oggettiva esiguità degli importi per i quali risultano emesse le indebite fatturazioni.
Ed invero, sia rispetto a questo elemento che rispetto ad altri aspetti della fattispecie, la rilevanza e la gravità dell’evento, ai fini della permanenza dell’elemento fiduciario, sono ponderate dalla stazione appaltante, in riferimento al buon esito dell’appalto da affidare, col solo limite che la relativa valutazione non appaia manifestamente incongrua, chiaramente irrazionale o viziata da errore di fatto determinante (cfr., fra le tante, Cons. Stato, IV, 11 luglio 2016, n. 3070; id, V, 19 agosto 2015, n. 3950; id., 22 febbraio 2011, n. 1107).
Nel caso di specie, escluso come sopra che dagli atti risulti l’errore di fatto lamentato dalla società, va escluso altresì che la motivazione del provvedimento impugnato sia viziata per eccesso di potere, sol che si consideri che non appare affatto irrazionale che i fatti contestati siano stati valutati, per numero e tipologia, come espressione di una condotta connotata da malafede o gravissima negligenza, ripetuta nel corso del rapporto e produttiva di danni per l’erario, idonea ad incrinare il rapporto fiduciario tra il contraente e la stazione appaltante, in riferimento proprio al servizio di manutenzione/riparazione degli autobus aziendali oggetto dell’appalto (nel corso della cui precedente esecuzione quei fatti si sono verificati).
9.2. D’altronde, non va sottaciuto che il quadro d’insieme, alla data del provvedimento di esclusione, è congruamente esposto e valutato in questo provvedimento anche mediante il richiamo delle vicende intercorse tra Om. Se. ed AMTAB di Bari, sfociate in un procedimento penale nei confronti dell’allora amministratore e legale rappresentante della società per fatti del tutto analoghi a quelli contestati da Am..
A fronte di queste evenienze fattuali e della relativa valutazione fatta nel provvedimento impugnato non rilevano, per un verso, le condotte adottate autonomamente da AMTAB dopo l’avvio del detto procedimento penale (sulle quali, e sulla cui prova documentale, tanto si intrattengono le parti negli scritti conclusivi della presente fase di appello), poiché, come detto, ogni stazione appaltante ha, non solo il potere, ma anche il dovere di valutare la capacità tecnica ed i requisiti di affidabilità del concorrente, in riferimento alla specifica gara nell’ambito della quale quella valutazione è compiuta.
Per altro verso, nemmeno rileva la sola revoca sopravvenuta della misura interdittiva, poiché adottata in considerazione degli sviluppi del processo penale, ed in specie del comportamento processuale dell’indagato.
Le circostanze esposte nel provvedimento impugnato giustificano la valutazione negativa in ordine alla persistenza del rapporto fiduciario, e, quindi, supportano in maniera adeguata l’esclusione disposta dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 163 del 2006 (applicabile ratione temporis).
Pertanto, l’appello va accolto ed, in riforma della sentenza di primo grado, va respinto il ricorso di Om. Se. s.r.l..
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di entrambi i gradi, attesi i contrasti giurisprudenziali evidenziati dal Tar e l’opinabilità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta,
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, respinge l’originario ricorso di Om. Se. s.r.l.
Compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Caringella – Presidente
Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere
Fabio Franconiero – Consigliere
Raffaele Prosperi – Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca – Consigliere, Estensore

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